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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33659/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’indagato era sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria in relazione all’incendio, commesso in concorso con persona non identificata, di un’autovettura parcheggiata all’esterno di una discoteca. Secondo la ricostruzione recepita dal Tribunale del riesame, dopo che l’addetto alla sicurezza aveva negato al ricorrente e ad alcuni giovani l’accesso al locale, il ricorrente avrebbe effettuato ripetuti transiti nei pressi dell’autovettura della persona offesa e, insieme a un complice, avrebbe appiccato il fuoco al veicolo mediante liquido infiammabile, provocando anche una deflagrazione. Poco prima, un altro petardo esploso nelle vicinanze aveva causato lesioni a una passante. Il ricorso censurava la violazione di legge e l’apparenza della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, sostenendo che il pericolo di reiterazione fosse stato desunto unicamente dalla gravità del fatto, senza ulteriori elementi indicativi di inclinazione criminosa, e valorizzando l’incensuratezza e la giovane età dell’indagato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto congrua e non apparente la motivazione del Tribunale del riesame sul pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa. Tale pericolo non era stato desunto dalla sola gravità astratta del reato, ma dalle concrete modalità dell’azione: il movente futile e sproporzionato, la pronta ritorsione, i ripetuti appostamenti o transiti per individuare il momento opportuno, la pervicacia nel portare a termine l’azione e l’indifferenza verso il rischio di eventi dannosi per passanti e avventori. La Corte ha inoltre ritenuto correttamente individuato nell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria un presidio cautelare proporzionato e idoneo a prevenire nuove condotte violente.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale fondamento del concorso nel reato contestato.

  • art. 61, primo comma, n. 1, c.p.

    Richiamato quale circostanza aggravante connessa ai motivi abietti o futili, nell’ambito dell’imputazione cautelare.

  • art. 423 c.p.

    Richiamato quale fattispecie di incendio contestata in relazione all’incendio dell’autovettura.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto...

    Il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale; non può essere desunto esclusivamente dalla gravità del titolo di reato, ma può essere ricavato dalle modalità concrete della condotta, dalle circostanze del fatto, dalla personalità dell’indagato e dalle condizioni oggettive e ambientali rilevanti. L’attualità ricorre quando il pericolo di recidiva sia prossimo, anche se non imminente.

  • art. 284 c.p.p.

    Non richiamato espressamente nel testo; pertanto non inserito.

  • art. 28 reg. esec. c.p.p.

    Richiamato esclusivamente per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • Il pericolo di reiterazione criminosa non può essere fondato esclusivamente sulla gravità astratta del reato, ma può essere desunto dalle concrete modalità della condotta e dalle circostanze fattuali che rivelino una probabile ricaduta nel delitto.
  • Ai fini dell’attualità del pericolo di reiterazione, è sufficiente che il rischio di recidiva sia prossimo all’epoca dell’applicazione della misura, anche se non imminente; la prognosi deve considerare sia la persistente pericolosità personale sia le condizioni oggettive e ambientali suscettibili di favorire la recidiva.
  • La giovane età e l’incensuratezza dell’indagato non escludono il pericolo cautelare quando le modalità concrete dell’azione evidenzino pervicacia, pianificazione, sproporzione del movente e indifferenza verso il rischio di danni a terzi.
  • L’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria può costituire misura cautelare adeguata quando, pur incidendo in modo limitato sulla libertà personale, sia idoneo a svolgere una funzione di controllo e prevenzione rispetto al rischio di nuove condotte criminose.

Come è indicizzato

MaterieIncendio e disastroImpugnazioniCustodia cautelare
RamiIncolumità pubblicaProcesso penaleMisure cautelari

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