Sentenza n. 3681/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3098/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3098/2025, recante condanna al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3098/2025. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero il 23 aprile 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 3 marzo 2026, ed era inutilmente decorso anche il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Persistendo l'inadempimento ministeriale, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'ordine di adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici e la formazione del personale scolastico, ovvero un funzionario da lui delegato munito delle necessarie competenze. Il giudice ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; ha inoltre disciplinato le modalità di liquidazione del compenso e di deposito telematico degli atti del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione ai procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di adottare i provvedimenti necessari per assicurare l'esecuzione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il ricorso ha presupposto l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 1 l. n. 107/2015
È la disposizione istitutiva della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del beneficio economico riconosciuto dal giudicato da eseguire.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per le ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Prevede il termine, stabilito a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento dell'amministrazione.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere puntualmente e integralmente al comando giudiziale entro un termine determinato, potendo contestualmente nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o inciso da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione del giudicato, e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
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