Cassazione Penale, Ordinanza n. 10411/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il giudizio con accordo di pena ex art. 599-bis c.p.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), c.p.p. in relazione alla declaratoria di colpevolezza e al mancato rilievo di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha però ritenuto che, in presenza di una decisione ex art. 599-bis c.p.p. fondata sulla rinuncia ai motivi d'appello in funzione dell'accordo sulla pena, non siano proponibili in sede di legittimità censure riferite ai motivi rinunciati, neppure se attinenti a questioni rilevabili d'ufficio o all'obbligo di verifica ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, dopo la reintroduzione del patteggiamento in appello, il giudice di legittimità non può scrutinare doglianze che investano questioni oggetto di rinuncia nei motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena; tale rinuncia produce effetti preclusivi anche nel giudizio di cassazione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"richiesta di pena concordata"
La definizione del giudizio di appello con accordo sulla pena comporta la rinuncia ai motivi d'impugnazione non coltivati e limita la cognizione del giudice ai soli profili non rinunciati.
Ha reintrodotto il c.d. patteggiamento in appello, rendendo nuovamente applicabile il principio di preclusione già elaborato sotto il previgente art. 599, comma 4, c.p.p.
art. 606, lett. b), c) ed e), c.p.p.
I motivi di violazione di legge e vizio di motivazione sono stati ritenuti non consentiti perché riferiti a questioni rinunciate in appello nell'ambito dell'accordo sulla pena.
La verifica delle cause di non punibilità non può essere dedotta in cassazione quando attenga a questioni oggetto di rinuncia ai motivi di appello in funzione dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p.
Il ricorso è stato definito senza formalità di procedura, con declaratoria di inammissibilità in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio definito in appello ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo sulla pena e la rinuncia ai motivi d'appello delimitano in modo vincolante l'oggetto del sindacato successivo, precludendo in cassazione la riproposizione di censure riferite ai motivi rinunciati.
- La rinuncia parziale ai motivi di appello determina il passaggio in giudicato dei capi della sentenza oggetto di rinuncia, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione che li investa direttamente o indirettamente.
- Non possono essere rilevate d'ufficio in cassazione questioni, anche assolute o attinenti all'art. 129 c.p.p., quando esse siano comprese nel perimetro dei motivi d'appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena.
- Il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti e recepito nella decisione del giudice non è unilateralmente modificabile in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10302/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10305/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10314/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10315/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10316/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10317/2026 del 18/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →