Cassazione Penale, Sentenza n. 17804/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Unico motivo di ricorso per cassazione: vizio di motivazione per omissione di pronuncia sulla richiesta, formulata in appello, di concessione della sospensione condizionale della pena. La difesa aveva chiesto espressamente la sospensione condizionale ritenendo sussistenti i presupposti (assenza di precedenti e pena contenuta nei limiti di cui all'art. 163 c.p.), ma la Corte di appello non si è pronunciata sulla richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina perché compia il giudizio prognostico di cui all'art. 164 c.p. (la Corte di cassazione ha rilevato che l'omessa pronuncia sul beneficio impone l'annullamento con rinvio e non può sostituirsi al giudice di merito nel valutare il giudizio prognostico).
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Fissa i presupposti oggettivi per la concessione della sospensione condizionale (limiti di pena ecc.). Nel caso era ritenuto che, astrattamente, i requisiti formali erano rispettati (assenza di precedenti e pena di otto mesi).
art. 164 cod. pen.
Attribuisce al giudice di merito il giudizio prognostico sulla probabilità di recidiva e sull'idoneità del condannato a non pericolosità sociale; la Corte di cassazione non può sostituirsi a quel giudizio e deve rinviare per la valutazione di merito quando manca la pronuncia.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, Catabbo, Rv. 282562)
Principio applicato: l'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla richiesta di sospensione condizionale della pena comporta l'annullamento con rinvio, non consentendo alla Cassazione di effettuare una valutazione prognostica di merito.
Massime di principio
- Se il difensore chiede espressamente la sospensione condizionale della pena in appello, la Corte d'appello deve pronunciarsi esplicitamente sulla richiesta; l'omissione è vizio che legittima la cassazione parziale e il rinvio.
- La Cassazione può annullare una sentenza per omissione di pronuncia su un beneficio ma non può svolgere valutazioni di merito (ad es. il giudizio prognostico ex art. 164 c.p.); in tali casi ordinariamente dispone il rinvio ad altra sezione del giudice di appello.
- La sussistenza formale dei requisiti per la sospensione condizionale (assenza di precedenti, pena entro i limiti di legge) rende la concessione del beneficio astrattamente possibile, ma la valutazione finale richiede il giudizio prognostico del giudice di merito.
- In ricorso per cassazione per vizio di motivazione relativo a omissione di pronuncia, è utile documentare che la richiesta era effettivamente proposta e sulle ragioni sostanziali per cui il beneficio sarebbe stato concedibile.
- Il rinvio ad altra sezione di appello viene spesso disposto per assicurare che la questione di merito sia esaminata da giudici diversi e per preservare l'imparzialità del nuovo giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17616/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17618/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17620/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17622/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17623/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17624/2023 del 28/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →