Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17372/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era meramente riproduttivo di doglianze già disattese in appello e non conteneva un'autonoma analisi critica della motivazione impugnata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità riferita alla rapina, ai sensi dell'art. 628, comma 2, c.p., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. Secondo la Corte di cassazione, la censura riproponeva profili già esaminati e respinti dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo critico con le ragioni poste a base della decisione impugnata: in particolare, la Corte territoriale aveva valorizzato la non trascurabile offensività della condotta, le modalità aggressive dell'azione, i numerosi precedenti penali dell'imputato e la congruità della pena già mitigata dal riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 2, c.p.

    È stata invocata la circostanza attenuante del fatto di lieve entità in relazione alla rapina; la Corte ha rilevato che i presupposti per la sua applicazione erano stati esclusi dai giudici di merito sulla base della concreta offensività e delle modalità dell'azione.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    È stata richiamata come attenuante già riconosciuta in favore dell'imputato e ritenuta sufficiente a mitigare la pena, escludendo un'ulteriore riduzione.

  • sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024

    È richiamata dal ricorrente quale fonte della modifica interpretativa dell'art. 628, comma 2, c.p., ma la Corte non ne fa applicazione perché dichiara il motivo inammissibile.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego dell'attenuante del fatto di lieve entità deve essere sorretto da una valutazione concreta della gravità della condotta, delle modalità dell'azione e delle caratteristiche personali dell'imputato, potendo rilevare anche i precedenti penali e la congruità della pena già inflitta.
  • La mera invocazione di una modifica normativa o di un intervento della Corte costituzionale non basta a fondare l'accoglimento del ricorso se la doglianza non è sviluppata in modo critico rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.