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Sentenza

Sentenza del 27/07/2023 n. 22808 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. che aveva ritenuto non provata la qualità di amministratore di fatto di A.A. della CASE PREZIOSE per l'anno 2009, contestando gli elementi di prova relativi a riprese IVA, IRAP e IRES conseguenti alla cessione immobiliare; i motivi di ricorso denunciavano (1) omissione di esame di fatti e documenti decisivi (p.v.c. con dichiarazioni ritenute favorevoli al ricorrente), (2) erronea considerazione degli effetti delle assoluzioni penali e violazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, (3) errata esclusione della responsabilità sanzionatoria anche se fosse stata riconosciuta la qualità di amministratore di fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i motivi inammissibili e ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che (a) la C.T.R. non abbia fatto un uso automatico delle assoluzioni penali ma le abbia solo considerate nel più ampio quadro probatorio; (b) la censura che mira a rimettere in discussione la valutazione di merito sui fatti è inammissibile in sede di legittimità; (c) l'eventuale mancato esame del p.v.c. non altera la decisione perché le dichiarazioni in esso contenute non avevano riscontri oggettivi decisivi; (d) la censura sulle sanzioni attacca un'argomentazione ad abundantiam che non era ratio decidendi e quindi priva di interesse impugnatorio. Conseguenza pratica: confermata l'esclusione della qualifica di amministratore di fatto in capo ad A.A. e caduta delle relative pretese impositive e sanzionatorie.

Norme richiamate

  • art. 2639 c.c.

    Riferimento alla disciplina sulla simulazione e sulle apparenze e alla possibilità di ricavare dalla documentazione e dalle dichiarazioni l'esistenza di poteri effettivi di gestione (usato dall'Agenzia per sostenere la qualità di amministratore di fatto), ma la Corte ha ritenuto che non vi fosse prova di poteri gestori non episodici.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    Richiamato in tema di onere della prova nel giudizio tributario; la Corte osserva che non è stato violato l'assetto probatorio: l'appello ha valutato complessivamente le prove e ha ritenuto insufficiente la prova dell'amministrazione di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova; la Corte ricorda che la CTR ha adeguatamente valutato le prove e che le censure non possono incidere su una rivalutazione dei fatti in sede di legittimità.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Norma che disciplina i motivi di cassazione per omessa o insufficiente motivazione o per errore di diritto: la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che chiedeva una nuova valutazione del convincimento del giudice di merito (vietata in sede di legittimità).

  • art. 116 c.p.c., commi 1 e 2

    Principio per cui le decisioni di merito poggiano sulla valutazione del materiale probatorio; la Corte ne ha ricordato l'effetto impeditivo di una nuova valutazione in Cassazione.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Riferimento ai limiti della specificità dei motivi in cassazione: la Corte ha osservato che il ricorso non ha fornito adeguata specificità e riscontri oggettivi per sostituirsi alla valutazione del giudice di merito.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11

    Norma sulle sanzioni tributarie: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura concernente l'applicabilità delle sanzioni perché fondata su una parte della motivazione che era mero sviluppo non decisivo (ad abundantiam).

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 7

    Richiamato dalla difesa dell'Agenzia in relazione alle società costituite per evadere le imposte; la Corte non ha ritenuto invece applicabile automaticamente tale disciplina senza prova della qualifica e del fatto illecito e ha escluso che la semplice argomentazione residuale potesse reggere il ricorso.

  • D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis (richiamato proceduralmente)

    Norma richiamata solo in ordine alla modalità di svolgimento dell'udienza (trattazione non partecipata): provvedimento procedurale non sostanziale nel merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma citata in tema di spese e prenotazione a debito del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche: la Corte ha rilevato la non applicabilità per il caso concreto.

Massime di principio

  • In materia tributaria la qualificazione di 'amministratore di fatto' richiede prova dell'esercizio di un'attività gestionale autonoma e assidua, non basata su singole operazioni episodiche.
  • Le assoluzioni o decisioni favorevoli in sede penale non hanno effetto automatico sul giudizio tributario, ma possono essere considerate come elemento di contesto nell'esame complessivo delle prove.
  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione dei fatti o della credibilità delle prove operata dal giudice di merito; la censura è ammissibile solo se si dimostra omissione di motivazione su punto decisivo che, se valutato, avrebbe cambiato la ratio decidendi con certezza.
  • Le dichiarazioni contenute in atti (es. p.v.c.) devono essere supportate da riscontri oggettivi per assumere rilievo decisivo; la mera riassunzione di dichiarazioni non corroborate non sovverte la valutazione di merito.
  • Le censure dirette ad incidere su passaggi della motivazione non decisivi (argomentazioni ad abundantiam o comunque non costitutive della ratio decidendi) sono inammissibili per mancato interesse dell'impugnazione.
  • La procura generale o la procura speciale possono contribuire a dimostrare poteri gestori ma occorre che sia provata la portata temporale e oggettiva dei poteri e il loro concreto esercizio.

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