Cassazione Penale, Sentenza n. 42564/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso la condanna per bancarotta fraudolenta impropria (art.110 c.p. e art.223, comma 2, n.2, legge fallimentare). Il ricorrente contestava la motivazione e l'erronea applicazione della legge: sosteneva che la presentazione di una proposta di concordato preventivo (fallita per opposizione dell'Agenzia delle Entrate), la sopravvenuta riduzione degli incentivi contributivi e il fatto di aver ricoperto la carica di amministratore in due soli periodi non continuativi escludessero la prevedibilità del dissesto e l'elemento soggettivo doloso, configurando al più una colpa grave o altra fattispecie (art.217 L.F.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione delle condotte come "operazioni dolose" ai sensi dell'art.223 L.F., consistenti nel sistematico omesso versamento di contributi previdenziali e tributi, decisione assunta consapevolmente dall'imputato a partire dal 2013 e protrattasi fino al fallimento. La sentenza impugnata aveva adeguatamente documentato la progressiva esposizione debitoria (oltre due milioni di euro, di cui oltre il 60% per debiti tributari e contributivi) e la prevedibilità del dissesto quale effetto delle condotte antidoverose. La Corte ha chiarito che, per la fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria, è sufficiente il dolo generico (coscienza e volontà dell'operazione dolosa e prevedibilità del dissesto), non la volontà specifica di provocare il fallimento. Sono state ritenute irrilevanti sia la menzionata proposta di concordato, i cui termini non risultavano specificati e non dimostravano efficacia alternativa, sia le modifiche normative richiamate dal ricorrente, risalenti al 2008. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 codice penale
Norma sul concorso di persone applicata per ritenere il ricorrente responsabile in concorso con altra persona (Bensaja Giulio) nella commissione delle operazioni dolose che hanno aggravato il dissesto societario.
art. 223 legge fallimentare (comma 1 e comma 2, n.2)
Distinzione tra fattispecie a dolo specifico e a dolo generico; le "operazioni dolose" ai sensi del comma 2, n.2 comprendono abusi di gestione o omissioni sistematiche (es. mancato versamento di contributi e tributi) che, pur non mirando specificamente al fallimento, sono poste con coscienza e volontà e rendono prevedibile il dissesto.
art. 217 comma 1, n.4 legge fallimentare
Richiamato dal ricorrente come possibile diversa inquadratura; la Corte ha ritenuto non pertinente la richiamata valutazione strategica e ha considerato irrilevanti le modifiche normative anteriori (2008) richiamate per escludere il dolo.
Massime di principio
- Il mancato versamento sistematico di contributi previdenziali e tributi può costituire "operazione dolosa" ai fini della bancarotta fraudolenta impropria se è frutto di una scelta gestionale consapevole e contribuisce in modo prevedibile al dissesto.
- Per l'art.223 comma 2 n.2 L.F. non è necessario il dolo specifico di voler causare il fallimento: è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà del comportamento antidoveroso e l'astratta prevedibilità del dissesto come conseguenza.
- La presentazione di una proposta di concordato o la richiamata esistenza di modifiche normative non escludono automaticamente la responsabilità se non dimostrano concretamente la ragionevole prospettiva di evitare il dissesto; la prova deve documentare efficacia e realizzabilità delle misure riorganizzative.
- I periodi non continuativi di carica non escludono responsabilità se le condotte rilevanti si sono verificate nel periodo in cui l'interessato era amministratore e hanno contribuito alla formazione dell'esposizione debitoria.
- In caso di contestazione, l'accusa deve dimostrare la consapevolezza e la volontà del comportamento antidoveroso e la prevedibilità del dissesto; se emerge solo una condotta non intenzionale grave può esserci spazio per una diversa qualificazione (colpa grave), ma tale ricostruzione richiede motivazione e prova contraria.
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