Sentenza n. 317/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento della deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania del 26 gennaio 2024 numero 176, comunicata con nota del 13 febbraio 2024 prot 36943 a mezzo pec inviata il 13 febbraio 2024, nella parte in cui il ricorrente risulta escluso dalla procedura di stabilizzazione nel profilo di collaboratore tecnico professionale scienze motorie col mancato inserimento negli allegati elenchi; nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo, connesso o conseguenziale, ivi compreso ove occorra, dell''avviso dell''Azienda Sanitaria Provinciale di Catania del 18 luglio 2023 prot 155655 nella parte in cui “..la dichiarazione sostitutiva dell''atto di notorietà dovrà essere presentata in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica..” ed ancora “..è esclusa, senza ulteriore comunicazione, ogni altra forma di presentazione o trasmissione delle manifestazioni di interesse”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di esclusione dalla procedura di stabilizzazione e avviso nella parte relativa alle modalità telematiche, a pena di esclusione, di presentazione della manifestazione di interesse
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania che non lo ha inserito negli elenchi degli ammessi alla procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 1, comma 268, lettera b), della l. n. 234/2021, come modificata dalla l. n. 14/2023. Ha inoltre contestato, ove occorrente, l’avviso nella parte in cui imponeva la presentazione telematica della dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione, escludendo ogni altra forma di trasmissione. La controinteressata ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la carenza di interesse. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al giudizio. Il TAR ha tuttavia esaminato prioritariamente la questione di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, prima ancora di dichiarare l’estinzione per rinuncia. Ha ritenuto che la procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 1, comma 268, lettera b), della l. n. 234/2021 costituisca un percorso assunzionale fondato sul mero riscontro dei presupposti legislativi, senza lo svolgimento di una procedura selettiva o concorsuale, neppure in senso lato. La pretesa del candidato si radica direttamente nella legge e non si confronta con l’esercizio di un potere autoritativo; la controversia appartiene quindi alla giurisdizione del giudice ordinario. Il giudizio è riproponibile davanti al giudice ordinario secondo l’art. 11 c.p.a., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, salve le preclusioni e decadenze intervenute. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 1, comma 268, lett. b), l. 30 dicembre 2021, n. 234
"un percorso assunzionale fondato sul mero riscontro dei presupposti indicati dal richiamato art. 1, comma 268, lett. b)"
La procedura di stabilizzazione prevista dalla disposizione si fonda sul riscontro dei presupposti legali e non comporta lo svolgimento di una procedura selettiva o concorsuale.
l. 24 febbraio 2023, n. 14
È richiamata quale fonte normativa della procedura di stabilizzazione controversa.
art. 11 c.p.a.
"Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato"
La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali, salve le preclusioni e decadenze già maturate.
art. 84, comma 3, c.p.a.
È richiamato per rilevare che la dichiarazione di rinuncia al giudizio è stata sottoscritta personalmente dalla parte e notificata nel termine previsto.
Massime di principio
- Le controversie relative a procedure di stabilizzazione fondate sul mero accertamento dei presupposti legislativi, senza lo svolgimento di una procedura selettiva o concorsuale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la pretesa all’assunzione si radica direttamente nella legge e non nell’esercizio di un potere autoritativo.
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, individuato non soltanto in base alla pronuncia richiesta, ma soprattutto in relazione alla causa petendi, alla natura intrinseca della posizione dedotta e al rapporto giuridico cui si riferiscono i fatti allegati.
- La questione di giurisdizione deve essere esaminata con priorità logica rispetto alla rinuncia al ricorso, quando la controversia è comunque definibile mediante una pronuncia declinatoria della giurisdizione.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, il giudizio è riproponibile davanti al giudice indicato entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti delle preclusioni e decadenze già intervenute.
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