Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23676/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La lite riguarda un immobile sito in Roma. In primo grado era stata rigettata la domanda di rilascio proposta dalla precedente proprietaria/società e, su iniziativa della convenuta occupante, era stata rigettata anche la domanda riconvenzionale di usucapione; il Tribunale aveva inoltre riconosciuto d'ufficio un diritto di abitazione in favore dell'occupante. In appello, la proprietaria/acquirente aveva ottenuto la riforma della decisione e la condanna al rilascio dell'immobile, mentre l'appello incidentale dell'occupante era stato respinto. In cassazione l'occupante ha dedotto tre censure: (1) nullità dei contratti di compravendita dell'immobile per violazione della disciplina urbanistica di cui alla L. n. 47 del 1985, poiché mancanti gli estremi della concessione in sanatoria, e quindi difetto di titolo azionabile; inoltre, ha sostenuto che la domanda andasse qualificata come rivendica, con conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attrice; (2) violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto coincidente l'immobile acquistato dalla resistente con quello occupato dalla ricorrente, nonostante la diversa indicazione del numero interno nei rogiti e nella domanda di rilascio; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sull'usucapione, contestando il rilievo di ultrapetizione per il riconoscimento del diritto di abitazione e sostenendo che l'usucapione dovesse ritenersi integrata per effetto della protratta occupazione e dell'asserita interversione del possesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla nullità dei rogiti, osservando che i contratti risultavano corredati dagli estremi della domanda di concessione in sanatoria e della documentazione di oblazione, e che la concessione in sanatoria non era richiesta ai fini della validità del contratto. Ha dichiarato inammissibile, perché nuova, la censura relativa alla qualificazione della domanda come rivendica e al difetto di prova. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo sulla pretesa difformità dell'immobile, trattandosi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Quanto al terzo motivo, ha confermato che il Tribunale era incorso in ultrapetizione nell'accertare un diritto di abitazione mai domandato, e ha escluso che tale diritto potesse ritenersi implicitamente compreso nella domanda di usucapione, per la diversità dei presupposti. Ha inoltre negato l'usucapione per difetto del requisito temporale: la relazione iniziale con il bene era nata come detenzione nel 1981 e la domanda di rilascio era stata proposta nel 2000, quindi non era decorso il ventennio utile.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; la censura è stata respinta anche perché, quanto alla qualificazione della domanda e alla prova del titolo, la questione era nuova o comunque non scrutinabile in cassazione come rivalutazione del merito.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità dei contratti di compravendita; la Corte ha escluso la nullità perché la disciplina urbanistica richiamata non imponeva il rilascio della concessione in sanatoria per la validità del contratto.

  • L. n. 47 del 1985, artt. 13, 17, 31, 33 e 35

    Richiamata per sostenere l'invalidità dei rogiti in assenza degli estremi della concessione in sanatoria; la Corte ha affermato che, nel caso concreto, i contratti riportavano la domanda di sanatoria e la documentazione di oblazione, e che il rilascio della concessione non era condizione di validità del contratto.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato insieme ai criteri ermeneutici contrattuali; la Corte non ha ravvisato un problema interpretativo decisivo, avendo valorizzato il contenuto documentale dei rogiti.

  • art. 1363 c.c.

    Come sopra, richiamato dalla ricorrente senza esito favorevole.

  • art. 1364 c.c.

    Come sopra, richiamato dalla ricorrente senza esito favorevole.

  • art. 1366 c.c.

    Come sopra, richiamato dalla ricorrente senza esito favorevole.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di ultrapetizione; la Corte ha riconosciuto che il Tribunale aveva pronunciato su un diritto di abitazione non domandato, ma ha escluso che ciò portasse all'accoglimento del motivo, chiarendo anche che la domanda di abitazione non è implicita nella domanda di usucapione.

  • art. 948 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che si trattasse di rivendica; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché nuova, non risultando trattata nella sentenza impugnata.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato in tema di usucapione; la Corte ha escluso il maturare del ventennio necessario.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato per definire il possesso; la Corte ha rilevato che il rapporto iniziale con il bene era detenzione, non possesso.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato in tema di interversione del possesso; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione perché, comunque, il termine ventennale non era decorso.

  • art. 1022 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto di abitazione; la Corte ha escluso che tale diritto fosse implicitamente compreso nella domanda di usucapione.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'appello e alle censure di ultrapetizione e motivi di gravame, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a una nuova lettura degli atti.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione probatoria; la Corte ha escluso che in cassazione potesse essere chiesta una nuova ponderazione del materiale documentale.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma senza rilievo decisivo nel rigetto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La nullità della compravendita per violazioni urbanistiche non può essere affermata in modo automatico: occorre verificare se il contratto rechi gli estremi della domanda di sanatoria e della documentazione di oblazione, essendo la validità del negozio distinta dal successivo rilascio della concessione in sanatoria.
  • In cassazione non sono esaminabili questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente indichi specificamente di averle già dedotte nel giudizio di merito e in quale atto processuale.
  • Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione di documenti e fatti già esaminati dal giudice di merito sono inammissibili in sede di legittimità se risolte in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
  • Il diritto di abitazione e l'usucapione non sono domande sovrapponibili: il primo presuppone una detenzione qualificata dell'immobile, la seconda richiede il possesso uti dominus e il decorso del termine ventennale; la domanda di usucapione non implica di per sé una domanda di accertamento del diritto di abitazione.
  • Ai fini dell'usucapione, se la relazione con il bene nasce come detenzione, la deduzione dell'interversione del possesso non è sufficiente se non risulta comunque decorso il termine di legge per il possesso utile.
  • Il vizio di ultrapetizione si configura quando il giudice attribuisce un bene della vita non richiesto, ma l'eventuale rilievo del vizio non conduce all'accoglimento del ricorso se la statuizione censurata è comunque correttamente esclusa nel merito o se la censura non incide sulla decisione finale.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareProprietàImpugnazioniProvePossesso
RamiImmobiliareProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.