Sentenza n. 687/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 752/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 6.6.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza n. 752/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, limitatamente alla posizione individuale che la riguarda, per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 752/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, riguardante numerosi docenti. La sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 7 marzo 2025, ed era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione, detratto quanto eventualmente già corrisposto, alle statuizioni della sentenza passata in giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza di ottemperanza. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, attribuendogli il compito di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 300 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita dall'amministrazione, purché siano stati rispettati gli adempimenti necessari, incluso il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione nell'eseguire una sentenza definitiva, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
- Quando il giudizio di ottemperanza riguarda soltanto la posizione individuale di uno dei numerosi destinatari di una sentenza collettiva, l'ordine di esecuzione deve essere limitato alle statuizioni relative a tale posizione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
Come è indicizzato
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