Regolamento (UE) 2017/2157
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2157 della Commissione, del 16 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 per allineare la motivazione classificatoria di una miscela di alcole etilico e benzina alle regole e alla nota complementare 12 del capitolo 22 della nomenclatura combinata. La misura mira a garantire un’applicazione uniforme della classificazione tariffaria nell’Unione ed evita divergenze interpretative su miscele analoghe. Viene confermato il codice NC 2207 20 00 per il prodotto descritto nell’allegato.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 sulla classificazione, nella nomenclatura combinata, di una miscela di alcole etilico e benzina.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione doganale, nella nomenclatura combinata (NC), di una specifica merce costituita da alcole etilico al 70% in peso e benzina per autoveicoli conforme alla norma EN 228 al 30% in peso, trasportata alla rinfusa e destinata a essere utilizzata come materia prima per la produzione di carburanti per veicoli a motore. L’effetto è generale nell’Unione europea, in quanto il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Non disciplina altri prodotti se non nei limiti in cui siano interessati dalla medesima logica classificatoria del capitolo 22 della NC.
Modifica della classificazione tariffaria di una miscela di alcole etilico e benzina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2157 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 per adeguarne la motivazione classificatoria alla disciplina successivamente introdotta nel capitolo 22 della nomenclatura combinata. L’obiettivo dichiarato è garantire un’applicazione uniforme della NC nell’Unione e prevenire possibili divergenze nella classificazione di miscele di alcole etilico e altre sostanze.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87 sulla nomenclatura tariffaria e statistica e tariffa doganale comune. Il considerando 3 evidenzia che, dopo l’introduzione della nota complementare 12 al capitolo 22 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2014, la motivazione usata nel 2012 deve essere allineata alle nuove regole per evitare incoerenze interpretative.
Oggetto della classificazione
La merce interessata è un prodotto costituito da:
- alcole etilico: 70% in peso;
- benzina (benzina per autoveicoli) conforme alla norma EN 228: 30% in peso.
L’allegato precisa che il prodotto è trasportato alla rinfusa e che è utilizzato come materia prima per la produzione di carburanti per veicoli a motore. La classificazione confermata è il codice NC 2207 20 00.
Criteri di classificazione e motivazione
La motivazione richiamata nell’allegato si fonda su:
- regola generale 1 e regola generale 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata;
- nota complementare 12 del capitolo 22;
- testo dei codici NC 2207 e 2207 20 00.
La Commissione chiarisce che la miscela è una miscela di alcole etilico e benzina; la percentuale di benzina la rende inidonea al consumo umano, ma non ne esclude l’utilizzo a fini industriali. Viene quindi confermata la classificazione come alcole etilico denaturato nel codice NC 2207 20 00, richiamando anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2207.
Effetti dell’intervento modificativo
L’articolo 1 sostituisce l’allegato del regolamento (UE) n. 211/2012 con il nuovo testo allegato al regolamento del 2017. In sostanza, la modifica non cambia il codice doganale finale già indicato, ma aggiorna la descrizione del prodotto e la giustificazione giuridica della classificazione, rendendole coerenti con la disciplina sopravvenuta.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione in materia doganale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con effetto uniforme nell’Unione.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato del regolamento (UE) n. 211/2012
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 con il testo riportato nell’allegato del nuovo regolamento, aggiornando descrizione, classificazione e motivazione per il prodotto considerato.
Classificazione della miscela alcole etilico/benzina
L’allegato conferma la classificazione nel codice NC 2207 20 00 di un prodotto composto da alcole etilico al 70% e benzina per autoveicoli conforme alla norma EN 228 al 30%. La classificazione è motivata dalle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 12 del capitolo 22 e dal testo dei codici NC 2207 e 2207 20 00.
Chiarimento sulla destinazione d’uso del prodotto
La descrizione dell’allegato precisa che il prodotto è utilizzato come materia prima per la produzione di carburanti per veicoli a motore e che è trasportato alla rinfusa. La motivazione aggiunge che la presenza di benzina lo rende inidoneo al consumo umano, pur non impedendone l’uso industriale.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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