Regolamento (UE) 2018/93
Regolamento delegato (UE) 2018/93 della Commissione, del 16 novembre 2017, sull'aumento della percentuale delle risorse di bilancio destinate a progetti finanziati a titolo di sovvenzioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato modifica il regolamento LIFE innalzando la percentuale minima delle risorse di bilancio del sottoprogramma Ambiente da riservare ai progetti di conservazione della natura e della biodiversità. La nuova quota è fissata almeno al 60,5 % delle risorse destinate alle sovvenzioni per azioni, in sostituzione della precedente formulazione dell’articolo 9, paragrafo 3. La misura risponde all’aumento della domanda di finanziamento nel settore Natura e biodiversità e non dovrebbe comprimere le risorse degli altri settori prioritari del sottoprogramma.
Aumento della quota minima delle risorse del sottoprogramma Ambiente LIFE destinata ai progetti sulla conservazione della natura e della biodiversità.
Ambito di applicazione
Si applica al sottoprogramma Ambiente del programma LIFE, limitatamente ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni e, in particolare, ai progetti del settore prioritario Natura e biodiversità. Incide sulla ripartizione delle risorse di bilancio tra i diversi settori prioritari del sottoprogramma, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina direttamente altri programmi o forme di finanziamento diverse dalle sovvenzioni per azioni.
Aumento della percentuale delle risorse LIFE destinate a Natura e biodiversità
Il regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) n. 1293/2013 (LIFE) per rafforzare il finanziamento dei progetti del settore prioritario Natura e biodiversità nell’ambito del sottoprogramma Ambiente. La modifica è adottata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento LIFE e si fonda sull’andamento della domanda di finanziamento e sulle esigenze emerse in materia di tutela della natura.
Contesto e motivazione
Nei considerando la Commissione rileva che le condizioni per un incremento della quota di bilancio risultano soddisfatte: nei due anni consecutivi precedenti il fabbisogno di fondi per proposte ammissibili e di qualità nel settore Natura e biodiversità ha superato di oltre il 20 % l’importo di riferimento dei due anni precedenti. La Commissione richiama inoltre il controllo di adeguatezza delle direttive Uccelli e Habitat e il piano d’azione "per la natura, i cittadini e l’economia", entrambi orientati a incrementare la disponibilità di risorse per migliorare l’attuazione delle norme di tutela della natura.
Modifica dell’articolo 9 del regolamento LIFE
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento LIFE stabilendo che almeno il 60,5 % delle risorse di bilancio destinate a progetti finanziati mediante sovvenzioni per azioni nell’ambito del sottoprogramma Ambiente deve essere riservato ai progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità. Si tratta, quindi, di una quota minima vincolante per la ripartizione delle risorse del sottoprogramma.
Impatto sugli altri settori prioritari
Il regolamento chiarisce che l’aumento della quota a favore di Natura e biodiversità non dovrebbe comprimere i fondi destinati agli altri settori prioritari del sottoprogramma Ambiente. Tale effetto viene giustificato dal previsto incremento della dotazione finanziaria annuale del programma LIFE per il periodo 2018-2020 e dalla riduzione del tasso di cofinanziamento UE dal 60 % al 55 % nella maggior parte delle sovvenzioni per azioni degli altri settori prioritari.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica della quota minima per Natura e biodiversità
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1293/2013 (regolamento LIFE) prevedendo che almeno il 60,5 % delle risorse di bilancio destinate a progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni nell’ambito del sottoprogramma Ambiente sia riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.
Presupposti dell’aumento della percentuale
Nei considerando si afferma che ricorrono le condizioni per un aumento fino a un massimo del 10 % della percentuale delle risorse, poiché il totale dei fondi richiesti nei due anni consecutivi, tramite proposte ammissibili nel settore prioritario Natura e biodiversità e conformi ai requisiti minimi di qualità, ha superato di oltre il 20 % l’importo corrispondente calcolato per i due anni precedenti.
Ragioni di politica ambientale e finanziaria
La Commissione motiva l’aumento richiamando le conclusioni del controllo di adeguatezza delle direttive sulla tutela della natura e il piano d’azione della Commissione per la natura, i cittadini e l’economia, evidenziando la necessità di maggiori finanziamenti per migliorare l’attuazione delle direttive.
Tutela degli altri settori prioritari del sottoprogramma Ambiente
Il regolamento precisa che l’aumento della quota destinata a Natura e biodiversità non dovrebbe ridurre le risorse per gli altri settori prioritari del sottoprogramma Ambiente, in considerazione dell’aumento della dotazione finanziaria annuale per il periodo 2018-2020 e della riduzione del tasso di cofinanziamento UE dal 60 % al 55 % nella maggior parte delle sovvenzioni per azioni degli altri settori.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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