Regolamento (UE) 2017/2092
Regolamento (UE) 2017/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013, relativo alla politica comune della pesca
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime dell’obbligo di sbarco previsto dalla politica comune della pesca, chiarendo il limite temporale entro cui la Commissione può adottare piani specifici di rigetto in assenza di piani pluriennali o di gestione. La modifica risponde al ritardo riscontrato nell’elaborazione dei piani definitivi e consente una disciplina temporanea più strutturata. È stabilita una durata iniziale non superiore a tre anni, rinnovabile per un ulteriore periodo totale di tre anni.
Modifica puntuale del regolamento sulla politica comune della pesca per fissare a tre anni, rinnovabili per ulteriori tre, la durata massima dei piani temporanei di rigetto adottabili dalla Commissione in assenza di piani pluriennali o di gestione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle attività di pesca rientranti nella politica comune della pesca disciplinata dal regolamento (UE) n. 1380/2013, con particolare riferimento all’obbligo di sbarco e ai piani specifici di rigetto. Incide sulle situazioni in cui, per una determinata attività di pesca, non sia stato adottato un piano pluriennale né un piano di gestione a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regime dei piani di rigetto nella politica comune della pesca
Il regolamento (UE) 2017/2092 modifica il regolamento (UE) n. 1380/2013 in materia di politica comune della pesca. L’intervento si colloca nel contesto dell’obbligo di sbarco delle catture e risponde all’esigenza di dare un quadro temporale certo ai piani specifici di rigetto adottabili in via temporanea dalla Commissione, nelle more dell’adozione di piani pluriennali o di gestione.
Contesto normativo e finalità
Il considerando richiama che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 impone lo sbarco di tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche delle specie soggette a taglie minime. I piani pluriennali previsti dall’articolo 9 del medesimo regolamento e i piani di gestione di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006 devono contenere disposizioni dettagliate per facilitare l’attuazione dell’obbligo di sbarco, tramite i cosiddetti piani di rigetto.
Il legislatore rileva che, in assenza di tali piani, la Commissione può adottare piani di rigetto temporanei, ma l’esperienza ha mostrato che l’elaborazione e l’adozione dei piani definitivi richiede più tempo del previsto. Da qui la necessità di fissare espressamente il periodo massimo di efficacia di tali misure temporanee.
Modifica dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013
L’articolo unico del regolamento sostituisce integralmente il paragrafo 6 dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
In base alla nuova formulazione, quando per l’attività di pesca in questione non sia stato adottato un piano pluriennale, oppure un piano di gestione ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006, la Commissione può adottare, mediante atti delegati e conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1380/2013, piani specifici di rigetto su base temporanea.
Tali piani devono:
- contenere le indicazioni previste dall’articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- avere una durata iniziale non superiore a tre anni;
- poter essere rinnovati per un ulteriore periodo totale di tre anni.
È inoltre prevista la possibilità per gli Stati membri di cooperare, secondo l’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, nella preparazione di tali piani, affinché la Commissione li adotti con atto delegato oppure presenti una proposta legislativa secondo la procedura legislativa ordinaria.
Entrata in vigore e effetti
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni operative
Per gli operatori del settore ittico e per le amministrazioni nazionali, la modifica rileva soprattutto nella fase transitoria in cui manchi ancora un piano pluriennale o di gestione. In tale ipotesi, la disciplina temporanea dei piani di rigetto non può essere indefinita, ma è ora ancorata a un limite massimo complessivo di sei anni, articolato in una fase iniziale di tre anni e in un eventuale rinnovo di ulteriori tre anni.
Disposizioni principali
Durata dei piani specifici di rigetto
L’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 è sostituito. Quando non esista un piano pluriennale o un piano di gestione ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006, la Commissione può adottare, mediante atti delegati conformi all’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1380/2013, piani specifici di rigetto su base temporanea. Tali piani devono contenere le indicazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), e hanno durata iniziale non superiore a tre anni, rinnovabile per un altro periodo totale di tre anni.
Cooperazione degli Stati membri
Gli Stati membri possono cooperare, a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell’elaborazione dei piani di rigetto affinché la Commissione adotti gli atti delegati o presenti una proposta secondo la procedura legislativa ordinaria.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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