Regolamento (UE) 2017/2107
Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua nell’ordinamento UE le raccomandazioni ICCAT su gestione, conservazione e controllo delle specie altamente migratorie dell’Atlantico e dei mari adiacenti. Stabilisce regole specifiche per autorizzazioni, limiti di cattura, taglie minime, periodi di divieto, uso dei FAD, osservatori scientifici, trasbordo in mare e controlli nei porti. Prevede inoltre obblighi di comunicazione annuale e poteri delegati e di esecuzione alla Commissione per aggiornare rapidamente gli allegati e i requisiti tecnici in linea con future raccomandazioni ICCAT. Modifica infine i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 per eliminare norme superate e coordinare i regimi statistici e di controllo.
Misure di gestione, conservazione e controllo per la pesca delle specie ICCAT nella zona della convenzione, con disciplina di autorizzazioni, trasbordi, osservazione, controlli e comunicazioni, e modifiche di regolamenti UE correlati.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione e alle navi dell’Unione che praticano pesca ricreativa nella zona della convenzione ICCAT, anche oltre tale zona in caso di trasbordo di specie catturate nella zona; alle navi di paesi terzi ispezionate nei porti degli Stati membri che detengono a bordo specie ICCAT o prodotti derivati non precedentemente sbarcati o trasbordati; nonché ai pescherecci e alle navi di paesi terzi che praticano pesca ricreativa nelle acque dell’Unione. La disciplina copre le specie regolamentate dall’ICCAT elencate nell’allegato I e si coordina con il regolamento (UE) n. 1380/2013, con i regolamenti (CE) n. 1005/2008 e n. 1224/2009 e con il regolamento (UE) 2016/1627; il piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo è espressamente escluso. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri dal 3 dicembre 2017.
Regolamento (UE) 2017/2107: misure ICCAT di gestione, conservazione e controllo
Il regolamento dà attuazione nell’ordinamento dell’Unione alle raccomandazioni vincolanti adottate dall’ICCAT per la conservazione dei tonnidi e delle altre specie altamente migratorie dell’Atlantico e dei mari adiacenti. L’impianto normativo combina misure di gestione degli stock, obblighi documentali e di osservazione scientifica, controlli sui trasbordi e sui porti, nonché strumenti di contrasto alla pesca INN. Il legislatore UE sottolinea l’esigenza di intervenire rapidamente per recepire le future modifiche ICCAT, ma limitando la disciplina unionale alla stretta attuazione delle raccomandazioni internazionali.
Ambito di applicazione e coordinamento normativo
L’ambito soggettivo comprende i pescherecci dell’Unione e le navi dell’Unione che svolgono pesca ricreativa nella zona della convenzione ICCAT, con estensione anche ai trasbordi effettuati fuori da tale zona quando riguardano specie catturate nella zona stessa. Il regolamento si applica inoltre alle navi di paesi terzi ispezionate nei porti degli Stati membri che detengono a bordo specie regolamentate dall’ICCAT o prodotti derivati non precedentemente sbarcati o trasbordati, nonché ai pescherecci e alle navi di paesi terzi che praticano pesca ricreativa nelle acque dell’Unione (art. 2).
Il regolamento opera senza pregiudizio del regolamento sulla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e del regolamento (UE) 2016/1627 sul tonno rosso, espressamente escluso dal presente atto. Le misure si aggiungono ai regimi orizzontali di controllo e prevenzione della pesca illegale di cui ai regolamenti (CE) n. 1224/2009 e n. 1005/2008 (art. 3).
Definizioni essenziali
L’articolo 4 raccoglie le nozioni tecniche necessarie all’applicazione del regolamento: specie regolamentate ICCAT, tonnidi tropicali, peschereccio, nave da cattura, autorizzazione di pesca e autorizzazione speciale, trasbordo, pesca ricreativa, dati compito I e II, PCC, zona della convenzione ICCAT, pescherecci e navi di grandi dimensioni, navi d’appoggio e da trasporto, FAD, pesca INN e registri ICCAT. Per gli operatori, tali definizioni sono decisive perché condizionano registri, autorizzazioni, limiti dimensionali, divieti e obblighi di reporting.
Tonnidi tropicali: autorizzazioni, FAD e divieti spazio-temporali
Per la pesca del tonno obeso, il regolamento fissa un tetto al numero e alla capacità complessiva delle navi da cattura di grandi dimensioni dell’Unione, costruito su parametri storici del periodo 1991-1992 e su una successiva limitazione notificata all’ICCAT nel 2005 (art. 5). Gli Stati membri devono rilasciare autorizzazioni alle navi da cattura di grandi dimensioni e alle navi d’appoggio e comunicare tempestivamente alla Commissione ogni variazione rilevante dei registri ICCAT; la Commissione, a sua volta, trasmette gli aggiornamenti al segretariato ICCAT entro termini ravvicinati (artt. 6-8).
Un blocco rilevante è dedicato ai FAD. Gli Stati membri devono presentare piani di gestione annuali per l’uso di questi dispositivi, con contenuti minimi relativi alla descrizione dei FAD, ai criteri di istituzione e ai requisiti costruttivi; la Commissione li inoltra all’ICCAT entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 9). Il regolamento impone requisiti materiali per ridurre l’impigliamento di specie non bersaglio, privilegia i materiali biodegradabili e indica come obiettivo l’eliminazione graduale dei FAD non biodegradabili entro il 2018 (art. 10). Le navi devono registrare in modo dettagliato posizioni, utilizzi, visite e perdite dei FAD, aggiornando un elenco trimestrale (art. 11), mentre gli Stati membri devono trasmettere dati annuali su FAD installati, boe, FAD attivi e giorni in mare delle navi d’appoggio (art. 12).
Per proteggere il novellame, è istituito un divieto spazio-temporale: dal 1° gennaio al 28 febbraio è vietata la cattura dei tonnidi tropicali con oggetti che attraggono i pesci, inclusi i FAD, e le attività di supporto, in una specifica area dell’Atlantico occidentale e dell’Africa delimitata da coordinate geografiche (art. 14). Il divieto copre anche la posa di oggetti galleggianti, la pesca intorno o sotto oggetti artificiali o naturali e il rimorchio di oggetti dall’interno all’esterno dell’area. Gli Stati membri interessati devono garantire osservatori a bordo, trasmettere i dati raccolti e adottare misure nei confronti delle navi inadempienti (art. 14).
In relazione alla pesca dei tonnidi tropicali nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Portogallo in specifiche sottozone, è introdotto un divieto separato di conservazione a bordo e di pesca con reti da circuizione a chiusura (art. 15).
Pesce spada: Atlantico e Mediterraneo
Per il pesce spada dell’Atlantico, il regolamento prevede piani di gestione annuali da parte degli Stati membri titolari di contingenti e delle cui flotte si pratica tale pesca, da inviare alla Commissione entro il 15 agosto e da questa all’ICCAT entro il 15 settembre (art. 18). La taglia minima è fissata a 25 kg di peso vivo o 125 cm di lunghezza alla forca; è vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco e la commercializzazione di esemplari inferiori, salvo una tolleranza per catture accidentali fino al 15% calcolata sul numero di esemplari per sbarco (art. 19).
Per il pesce spada del Mediterraneo, gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni alla pesca e trasmettono ogni anno elenchi delle navi autorizzate, incluse quelle impiegate nella pesca ricreativa (art. 20). Le navi non inserite nell’elenco sono soggette a un limite del 5% di catture accessorie rispetto al totale a bordo (art. 21). Le navi autorizzate con arpioni o palangari necessitano di un’autorizzazione di pesca speciale (art. 22). Sono inoltre previsti periodi di chiusura dal 1° al 31 marzo e dal 1° ottobre al 30 novembre (art. 23), specifiche regole sulla presentazione a bordo del prodotto, una taglia minima di 90 cm alla forca o equivalenti soglie di peso e un limite tecnico di 2.800 ami, con ami di almeno 7 cm di altezza e palangari pelagici non superiori a 30 miglia nautiche (artt. 24-25).
Le informazioni statistiche e di controllo per il pesce spada del Mediterraneo sono particolarmente dettagliate: gli Stati membri devono fornire dati sulla nave, sull’attività di pesca e sulle catture, nel formato ICCAT, entro il 30 giugno di ogni anno; la Commissione li trasmette al segretariato ICCAT entro il 31 luglio (art. 26).
Marlin, squali, uccelli marini e tartarughe marine
Per i marlin azzurri e bianchi, quando il contingente è vicino all’esaurimento gli Stati membri devono far reimmettere in acqua tutti gli esemplari vivi e adottare misure per massimizzare la sopravvivenza; gli esemplari morti non possono essere venduti o commercializzati e, se il divieto è richiamato nella relazione annuale, non sono detratti dai limiti nazionali ICCAT (artt. 27-28). Nella pesca ricreativa si applica un programma di osservazione scientifica sul 5% degli sbarchi e taglie minime di conservazione di 251 cm per il marlin azzurro e 168 cm per il marlin bianco, con divieto di vendita di carcasse o parti (art. 29).
La disciplina sugli squali distingue tra obblighi generali e divieti specie-specifici. Gli squali vivi catturati accidentalmente in attività non dirette alla loro cattura devono essere reimmessi in acqua; gli Stati membri devono inoltre promuovere ricerche per migliorare la selettività degli attrezzi e individuare zone sensibili (art. 30). Per smeriglio, squalo volpe occhione, squalo alalunga, squali martello e squalo seta sono previsti divieti di conservazione a bordo, trasbordo e sbarco di parti o carcasse non sezionate, nonché obblighi di rilascio rapido in acqua degli esemplari vivi; per lo squalo mako gli Stati membri devono adottare misure volte a ridurre la mortalità da pesca e riferire sui progressi (artt. 31-36). Il campionamento biologico da parte di osservatori scientifici o persone autorizzate è consentito solo per esemplari morti e in presenza di un progetto di ricerca notificato, di una specifica autorizzazione e della non commercializzazione dei campioni (art. 37).
Per gli uccelli marini, tra 20° e 25° di latitudine sud tutte le navi con palangari devono tenere a bordo e utilizzare cavi e pali scaccia-uccelli conformi all’allegato V; fuori da tale fascia, a sud di 25° di latitudine sud, devono applicarsi almeno due misure di mitigazione tra cala notturna con illuminazione minima, cavi scaccia-uccelli e palangari zavorrati (artt. 38-39). Gli Stati membri devono raccogliere e comunicare i dati sulle interazioni con gli uccelli marini e riferire sull’attuazione delle misure e sul piano d’azione UE (art. 40).
Per le tartarughe marine, i pescherecci con reti da circuizione devono evitare l’accerchiamento e liberare gli animali accerchiati o impigliati, anche nei FAD; i pescherecci con palangari pelagici devono disporre e usare attrezzature per manipolazione sicura, disimpigliamento e reimmissione in acqua, e gli Stati membri devono fornire formazione ai pescatori (art. 41). Sono poi previsti obblighi di raccolta e trasmissione annuale di dati sulle interazioni con le tartarughe, inclusi tassi di cattura, caratteristiche dell’attrezzo, specie bersaglio, condizioni di rilascio e modalità di aggancio (art. 42).
Assegnazione delle possibilità di pesca e autorizzazioni delle grandi navi
L’articolo 43 impone agli Stati membri di usare criteri trasparenti e oggettivi, anche ambientali, sociali ed economici, nell’assegnazione delle possibilità di pesca per tonno rosso e pesce spada. Deve essere favorita una ripartizione equa dei contingenti tra i segmenti di flotta, con particolare attenzione alla pesca tradizionale e artigianale e con incentivi per tecniche selettive e a basso impatto.
Per le grandi navi, l’articolo 44 prevede autorizzazioni specifiche per pescare, detenere, trasbordare o sbarcare specie ICCAT nella zona della convenzione, con iscrizione nel registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni. Le navi non iscritte non possono operare sulle specie regolamentate ICCAT e, in tali casi, non si applica l’obbligo di sbarco dell’art. 15, par. 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Nolo, trasbordi e osservazione regionale
Il capo sul nolo si applica ai contratti di nolo diversi dal nolo a scafo nudo, quando il peschereccio UE non cambia bandiera (art. 45). La nave noleggiata deve essere autorizzata dalla PCC noleggiatrice, non figurare nell’elenco ICCAT delle navi INN, non partecipare a più contratti di nolo contemporaneamente, sbarcare normalmente nei porti della PCC noleggiatrice e avere una società di nolo stabilita in tale PCC; ogni trasbordo in mare deve essere preventivamente autorizzato dalla PCC noleggiatrice (art. 46). Il contratto e la sua cessazione devono essere notificati alla Commissione e quindi all’ICCAT, con un meccanismo che consente l’avvio delle attività dopo 15 giorni se non sono richieste ulteriori informazioni (art. 47).
La disciplina del trasbordo è particolarmente articolata. In generale i trasbordi avvengono in porto, con obblighi informativi dettagliati per il peschereccio e per la nave ricevente e con uso della dichiarazione di trasbordo ICCAT fino alla prima vendita (art. 52 e allegato VII). Il trasbordo in mare è riservato ai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni ed è soggetto a registri ICCAT delle navi da trasporto, autorizzazioni preventive, notifiche anticipate almeno 24 ore prima, presenza di un osservatore regionale ICCAT e scambio di dichiarazioni entro termini brevi tra comandante, Stato di bandiera, PCC costiera e segretariato ICCAT (artt. 53-60). Il regolamento impone altresì verifiche sulla coerenza dei dati fra catture, trasbordi e sbarchi, anche in cooperazione tra Stati di bandiera e Stato di sbarco.
Il programma di osservazione regionale per il trasbordo in mare richiede che gli osservatori, designati dall’ICCAT, siano qualificati, indipendenti, formati e in grado di verificare il rispetto delle misure, controllare quantitativi, giornali di bordo, autorizzazioni e dichiarazioni, certificare i dati e redigere rapporti; il programma è finanziato dalla PCC di bandiera interessata tramite un canone dedicato e nessuna nave è ammessa al programma finché il canone non è stato pagato (allegato VIII).
Programmi di osservazione scientifica e dati di controllo
Gli Stati membri devono istituire programmi nazionali di osservazione scientifica con copertura minima del 5% dello sforzo di pesca per palangari pelagici, reti da circuizione a chiusura e lenze a canna, elevata al 10% per le navi noleggiate; la copertura deve essere rappresentativa nello spazio e nel tempo e includere la raccolta di dati su tutti gli aspetti dell’operazione di pesca (art. 61). Per le navi sotto i 15 metri, in presenza di un rischio straordinariamente elevato per la sicurezza, può essere adottata una strategia alternativa soggetta a valutazione ICCAT e approvazione della Commissione ICCAT.
Gli osservatori devono essere adeguatamente formati e qualificati, indipendenti dall’equipaggio e dall’armatore, e capaci di identificare specie, attrezzi e campionamenti biologici (art. 62). Devono registrare catture, catture accessorie, rigetti, misure di mitigazione e operazioni di pesca; i comandanti devono garantire accesso e cooperazione, e gli Stati membri devono trasmettere annualmente alla Commissione i risultati dei programmi di osservazione entro il 30 giugno, per l’inoltro all’ICCAT entro il 31 luglio (artt. 63-64).
Controlli nei porti e repressione delle infrazioni
Gli Stati membri che intendono consentire l’accesso ai propri porti a navi di paesi terzi con specie ICCAT a bordo devono designare porti, punti di contatto per la notifica preventiva e punti di contatto per i rapporti di ispezione in porto, comunicando le modifiche con almeno 30 giorni di anticipo (art. 65). I rapporti di ispezione devono essere inviati alla Commissione entro 10 giorni dal completamento dell’ispezione e da questa all’ICCAT entro 14 giorni; se emergono indizi di infrazione, si applica il regime del regolamento (CE) n. 1005/2008 (art. 66).
Sul piano dell’esecuzione, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione informazioni documentate su possibili inosservanze delle misure ICCAT da parte delle PCC e su navi sospettate di pesca INN, con termini anticipati rispetto alla riunione annuale ICCAT (art. 67). La Commissione esamina e inoltra i dati all’ICCAT, mentre gli Stati membri sorvegliano le navi inserite nei progetti di elenchi INN (art. 68). Sono inoltre disciplinate le procedure per le segnalazioni di presunte inadempienze che giungano dall’ICCAT o dalle PCC, con obblighi di indagine e di comunicazione stringenti (artt. 69-70).
Relazione annuale, riservatezza e poteri di aggiornamento
Ogni anno, entro il 20 agosto, gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione annuale sull’anno civile precedente, che copra pesca, ricerca, statistiche, gestione, ispezioni, contrasto alla pesca INN e altre informazioni supplementari; la relazione deve includere anche le misure adottate per ridurre catture accessorie e rigetti e le attività di ricerca collegate (art. 71). La Commissione raccoglie le informazioni e le trasmette senza indugio all’ICCAT. I dati sono trattati nel rispetto delle norme sulla riservatezza del regolamento (CE) n. 1224/2009 (art. 72).
Per garantire l’adeguamento rapido alle future raccomandazioni ICCAT, la Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati per aggiornare allegati, termini, zone, taglie minime, limiti di tolleranza, specifiche tecniche, programmi di osservazione e obblighi informativi, sempre entro il limite della stretta attuazione delle modifiche ICCAT vincolanti per l’Unione (artt. 73-74). La Commissione dispone inoltre di poteri di esecuzione in vari ambiti tecnici, secondo la procedura d’esame e con l’assistenza del comitato per la pesca e l’acquacoltura (art. 75).
Modifiche agli atti preesistenti e entrata in vigore
Il regolamento sopprime numerose disposizioni del regolamento (CE) n. 1936/2001 e parti del regolamento (CE) n. 520/2007, riorganizzando il quadro unionale per i grandi migratori ICCAT (artt. 76 e 78). Modifica anche il regolamento (CE) n. 1984/2003, aggiornando le definizioni di pescherecci di grandi dimensioni e inserendo un nuovo articolo 7 bis sui documenti statistici relativi ai trasbordi e sulle verifiche di coerenza con le dichiarazioni ICCAT (art. 77).
L’atto è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (art. 79).
Disposizioni principali
Oggetto, specie e coordinamento con altri atti UE
Il regolamento stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo per la pesca delle specie ittiche altamente migratorie gestite dall’ICCAT (art. 1). Si applica in aggiunta alla disciplina unionale generale sulla PCP e ai regimi di controllo e lotta alla pesca INN; opera inoltre fatte salve le disposizioni del regolamento sulla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e del regolamento (UE) 2016/1627 (artt. 2-3).
Definizioni rilevanti
L’art. 4 contiene definizioni chiave per specie regolamentate dall’ICCAT, tonnidi tropicali, peschereccio, nave da cattura, autorizzazione di pesca e speciale, trasbordo, pesca ricreativa, dati compito I e II, PCC, zona della convenzione ICCAT, FAD, pesca INN e vari registri ICCAT, oltre a soglie dimensionali per pescherecci/navi di grandi dimensioni e definizioni tecniche di attrezzi e navi di supporto/trasporto.
Tonnidi tropicali: autorizzazioni, registri e FAD
Per il tonno obeso vengono fissati limiti al numero e alla capacità delle navi da cattura di grandi dimensioni dell’Unione, sulla base dei livelli storici 1991-1992 e della limitazione notificata nel 2005 (art. 5). Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni alle navi da cattura di grandi dimensioni e alle navi d’appoggio, e notificano rapidamente ogni variazione dei registri ICCAT delle navi autorizzate alla pesca dei tonnidi tropicali (artt. 6-8, con termini di 30/45 giorni). Per i FAD sono previsti piani di gestione annuali con contenuti minimi, un limite massimo di 500 boe strumentali attive simultaneamente per nave, requisiti costruttivi per ridurre l’impigliamento e obblighi di tracciabilità e comunicazione da parte delle navi e degli Stati membri (artt. 9-13).
Divieto spazio-temporale e tutela del novellame
Le attività dirette alla cattura di tonnidi tropicali con ausilio di oggetti che attraggono i pesci, inclusi i FAD, e le attività di sostegno sono vietate dal 1° gennaio al 28 febbraio in una specifica area dell’Atlantico delimitata da coordinate geografiche (art. 14). Il divieto comprende anche posa di oggetti galleggianti, pesca intorno o sotto oggetti artificiali o naturali e rimorchio di oggetti dall’interno all’esterno della zona. Gli Stati membri interessati devono garantire osservatori a bordo, trasmettere i dati raccolti e adottare misure sanzionatorie o correttive; la Commissione comunica tali informazioni all’ICCAT (art. 14).
Restrizioni territoriali specifiche per il Portogallo
È vietato conservare a bordo o pescare tonnidi tropicali con reti da circuizione a chiusura in specifiche acque portoghesi a nord di determinate latitudini nelle sottozone CIEM X e COPACE; in tali casi non si applica l’obbligo di sbarco dell’art. 15, par. 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 (art. 15).
Identificazione di possibili violazioni e pesca INN
In caso di segnalazioni del segretario esecutivo ICCAT su possibili violazioni relative al registro delle navi autorizzate e al divieto spazio-temporale, la Commissione informa lo Stato membro di bandiera, che deve indagare immediatamente e, se necessario, ordinare la cessazione delle attività e l’allontanamento dalla zona; i risultati e le misure adottate sono poi comunicati alla Commissione, allo Stato costiero e all’ICCAT (art. 16).
Tonno bianco e pesce spada dell’Atlantico
Per il tonno bianco dell’Atlantico settentrionale è fissato un numero massimo di navi di cattura in base alla media del periodo 1993-1995 (art. 17). Per il pesce spada dell’Atlantico sono previsti piani di gestione annuali, una taglia minima di 25 kg di peso vivo o 125 cm alla forca, con tolleranza per catture accidentali fino al 15% calcolata sul numero di esemplari per sbarco (artt. 18-19).
Pesce spada del Mediterraneo: autorizzazioni, chiusure e requisiti tecnici
Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni per la pesca del pesce spada del Mediterraneo, comunicano annualmente gli elenchi delle navi autorizzate anche per la pesca ricreativa, e notificano ogni variazione entro 30 giorni (art. 20). Le navi non incluse nell’elenco sono soggette a un limite del 5% di catture accessorie (art. 21), mentre le navi autorizzate con arpioni o palangari devono avere un’autorizzazione speciale (art. 22). La pesca è vietata dal 1° al 31 marzo e dal 1° ottobre al 30 novembre; si applicano inoltre una taglia minima di 90 cm alla forca o equivalenti pesi, limiti su ami (massimo 2.800), dimensione minima degli ami, e lunghezza massima dei palangari pelagici pari a 30 miglia nautiche (artt. 23-25). Sono previsti obblighi dettagliati di comunicazione su navi, attività, sforzo e catture (art. 26).
Marlin azzurro e marlin bianco
Quando il contingente sta per esaurirsi, gli Stati membri devono far reimmettere in acqua tutti i marlin azzurri e bianchi vivi al momento dell’imbarco, con misure per massimizzare la sopravvivenza (art. 27). Gli sbarchi di esemplari morti non possono essere venduti o commercializzati e, se il divieto è indicato nella relazione annuale, non sono detratti dai limiti di cattura nazionali ICCAT 2015-05 (art. 28). Nella pesca ricreativa si applicano programmi di osservazione scientifica sul 5% degli sbarchi, taglie minime di 251 cm per il marlin azzurro e 168 cm per il marlin bianco, e divieto di vendita di carcasse o parti (art. 29).
Squali: regole generali e specie soggette a divieti specifici
Le catture accidentali di squali vivi non destinati all’alimentazione o sussistenza devono essere reimmesse in acqua; gli Stati membri sono inoltre tenuti, nei limiti del possibile, a svolgere ricerche per migliorare la selettività e individuare aree e periodi sensibili (art. 30). Per smerigli, squali volpe occhione, squali alalunga, squali martello e squali seta sono vietati detenzione, trasbordo e sbarco di parti o carcasse non sezionate, con obbligo di reimmissione rapida in acqua degli esemplari vivi; per lo squalo mako gli Stati membri devono adottare misure per ridurre la mortalità e riferire i progressi (artt. 31-36). È consentito il campionamento biologico da parte di osservatori scientifici o persone autorizzate, solo su esemplari morti e sotto specifiche condizioni di progetto, autorizzazione e non commercializzazione (art. 37).
Misure per uccelli marini e tartarughe marine
Tra 20° e 25° di latitudine sud tutti i pescherecci devono tenere a bordo e utilizzare cavi e pali scaccia-uccelli conformi all’allegato V; sono previste esenzioni limitate per i palangari monofilamento dedicati al pesce spada, a condizione di calata notturna e uso di zavorre minime (art. 38). A sud di 25° di latitudine sud i palangari devono applicare almeno due misure di mitigazione tra cala notturna con illuminazione minima, cavi scaccia-uccelli e palangari zavorrati (art. 39). I pescherecci devono comunicare le interazioni con gli uccelli marini e gli Stati membri riferiscono sull’attuazione e sui progressi del piano d’azione UE (art. 40). Per le tartarughe marine sono previste regole generali di evitamento, rilascio e dotazione di attrezzature per manipolazione sicura e formazione dei pescatori; gli Stati membri devono trasmettere dati annuali sulle interazioni e sulle misure adottate (artt. 41-42).
Ripartizione delle possibilità di pesca
Nell’assegnazione delle possibilità di pesca per gli stock di tonno rosso e pesce spada, gli Stati membri devono usare criteri trasparenti e oggettivi, anche ambientali, sociali ed economici, distribuendo equamente i contingenti tra i segmenti di flotta e prevedendo incentivi per attrezzi selettivi e tecniche a basso impatto ambientale, con particolare attenzione alla pesca tradizionale e artigianale (art. 43).
Autorizzazioni delle grandi navi e regole sul noleggio
Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni ai pescherecci di grandi dimensioni per pescare, detenere, trasbordare o sbarcare specie ICCAT e li inseriscono nel relativo registro, notificando ogni variazione alla Commissione entro 30 giorni, che la trasmette all’ICCAT entro 45 giorni (art. 44). Il capo sul nolo si applica ai contratti diversi dal nolo a scafo nudo, solo se la nave da cattura UE non cambia bandiera; il nolo è ammesso solo se la nave noleggiata è autorizzata dalla PCC noleggiatrice, non figura nell’elenco INN, non opera contemporaneamente in più contratti, sbarca nei porti della PCC noleggiatrice salvo diverso accordo e la società di nolo è stabilita nella PCC noleggiatrice (artt. 45-47).
Controllo di catture, dati e campionamenti
Gli Stati membri comunicano annualmente le catture soggette a contingente e il rispetto delle taglie minime entro il 20 agosto, e la Commissione le trasmette all’ICCAT entro il 15 settembre (art. 48). Il campionamento delle catture è disciplinato dal regolamento (UE) 2017/1004, dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 e dal Manuale ICCAT; la Commissione può adottare atti di esecuzione sui dettagli tecnici (art. 49). Entro il 30 giugno gli Stati membri trasmettono i dati compito I e II su flotta, catture, rigetti, sforzo di pesca e pesca ricreativa; la Commissione li inoltra senza indugio all’ICCAT e può adottare atti di esecuzione sui requisiti dettagliati (art. 50).
Trasbordi: ambito, autorizzazioni, dichiarazioni e osservatori
Il capo sui trasbordi si applica ai trasbordi nella zona ICCAT e a quelli effettuati fuori zona ma relativi a catture realizzate nella zona; restano escluse alcune operazioni coperte da altri programmi ORGP e le navi con arpioni per pesce spada fresco (art. 51). In via generale i trasbordi avvengono in porto, salvo il trasbordo in mare dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni, soggetto a un regime speciale: navi da trasporto e pescherecci autorizzati e iscritti nei registri ICCAT, autorizzazioni preventive della PCC e dello Stato di bandiera, notifica preventiva almeno 24 ore prima con dati analitici sulle catture da trasbordare, dichiarazione di trasbordo ICCAT entro termini stringenti e presenza obbligatoria di un osservatore regionale ICCAT (artt. 52-60).
Programmi di osservazione scientifica
Gli Stati membri devono istituire programmi nazionali con copertura minima del 5% dello sforzo di pesca per palangari pelagici, reti da circuizione a chiusura e lenze a canna, elevata al 10% per le navi noleggiate; sono previste modalità di calcolo della copertura e, per navi sotto i 15 metri con rischio di sicurezza, una strategia alternativa soggetta a valutazione ICCAT e approvazione della Commissione ICCAT (art. 61). Gli osservatori devono avere qualifiche tecniche e indipendenza rispetto all’equipaggio e alle imprese armatoriali; devono registrare dati su catture, rigetti, misure di mitigazione, campionamenti e operazioni di pesca, usando protocolli affidabili anche fotografici o video, mentre i comandanti devono garantire accesso e cooperazione (artt. 62-63). I dati raccolti vanno trasmessi annualmente alla Commissione entro il 30 giugno, che li inoltra all’ICCAT entro il 31 luglio (art. 64).
Controlli nei porti degli Stati membri su navi di paesi terzi
Gli Stati membri che intendono concedere accesso ai porti a navi di paesi terzi con specie ICCAT a bordo devono designare porti, punti di contatto per la notifica preventiva e punti di contatto per i rapporti di ispezione, comunicando ogni variazione alla Commissione con anticipo minimo di 30 giorni, affinché questa la trasmetta all’ICCAT almeno 14 giorni prima dell’entrata in vigore (art. 65). I rapporti di ispezione in porto devono essere inviati alla Commissione entro 10 giorni, che li inoltra all’ICCAT entro 14 giorni; se emergono elementi di infrazione, si applica il regolamento (CE) n. 1005/2008 (art. 66).
Esecuzione, liste INN e cooperazione con l’ICCAT
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, almeno 140 giorni prima della riunione annuale ICCAT, informazioni documentate su possibili inosservanze da parte delle PCC e sugli elenchi di navi sospettate di pesca INN; la Commissione valuta e, se del caso, trasmette tali informazioni all’ICCAT almeno 120 giorni prima della riunione (art. 67). Gli Stati membri sorvegliano le navi inserite nel progetto di elenco INN ICCAT (art. 68). Se la Commissione riceve dall’ICCAT notizie di presunte inadempienze di uno Stato membro, le inoltra immediatamente allo Stato interessato, che deve riferire entro 45 giorni prima della riunione annuale; la Commissione poi trasmette l’esito all’ICCAT (art. 69). Le PCC possono inoltre segnalare violazioni tramite rapporti di ispezione in porto; gli Stati membri devono indagare e riferire entro 160 giorni, e la Commissione trasmette i risultati all’ICCAT entro 180 giorni (art. 70).
Relazione annuale, riservatezza e poteri della Commissione
Entro il 20 agosto di ogni anno gli Stati membri presentano una relazione annuale per l’anno civile precedente su pesca, ricerca, statistiche, gestione, ispezioni, contrasto alla pesca INN e ulteriori informazioni, includendo anche misure su catture accessorie e rigetti; la Commissione trasmette il tutto all’ICCAT senza indugio (art. 71). I dati sono soggetti alle regole di riservatezza del regolamento (CE) n. 1224/2009 (art. 72). La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati per aggiornare allegati, termini, zone, taglie minime, limiti di tolleranza, specifiche tecniche, programmi di osservazione e informazioni da comunicare, ma solo per recepire in modo rigoroso modifiche ICCAT vincolanti; la delega dura cinque anni dal 3 dicembre 2017, è prorogabile tacitamente e revocabile da Parlamento o Consiglio, con procedura di consultazione degli esperti e termine di obiezione di due mesi (artt. 73-74).
Comitologia e modifiche di atti esistenti
La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011; ove richiamata, si applica la procedura d’esame (art. 75). Il regolamento abroga numerose disposizioni del regolamento (CE) n. 1936/2001 e sopprime parti del regolamento (CE) n. 520/2007; modifica inoltre il regolamento (CE) n. 1984/2003 introducendo definizioni di navi di grandi dimensioni, regole sui documenti statistici e un nuovo articolo 7 bis sui trasbordi, e sopprime l’art. 4, par. 1, titolo II e gli allegati II-IV del regolamento (CE) n. 520/2007 (artt. 76-78).
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (art. 79).
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