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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2093

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2093 della Commissione, del 15 novembre 2017, che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell'India, e che chiude la registrazione di tali importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/212 della Commissione

Normativa europea32017R2093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude un’inchiesta antielusione avviata dalla Commissione per verificare se i dazi antidumping sui tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Cina fossero aggirati mediante spedizioni dall’India. La Commissione ha ritenuto che la lavorazione a freddo effettuata in India costituisse una trasformazione sostanziale e che vi fosse una giustificazione economica sufficiente diversa dall’elusione. Di conseguenza, non ha esteso le misure antidumping alle importazioni spedite dall’India e ha ordinato la cessazione della registrazione di tali importazioni.

Chiusura dell’inchiesta antielusione relativa ai dazi antidumping su alcuni tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della RPC, spediti dall’India, con conseguente cessazione della registrazione delle importazioni.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, classificati ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00, e ai corrispondenti codici TARIC indicati all’articolo 1. Riguarda le importazioni spedite dall’India, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’India, nel contesto di una possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011. Non estende tali misure e dispone la chiusura dell’inchiesta e della registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/272.

Chiusura dell’inchiesta antielusione sui tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2093 della Commissione chiude l’inchiesta antielusione relativa ai dazi antidumping istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese. L’indagine riguardava il sospetto che le misure fossero eluse mediante importazioni spedite dall’India, anche se dichiarate o meno originarie dell’India.

La Commissione, applicando l’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, ha esaminato la modificazione dei flussi commerciali, l’eventuale mancanza di giustificazione economica e l’eventuale indebolimento degli effetti riparatori del dazio. All’esito dell’istruttoria ha concluso che non vi era elusione e che, pertanto, non sussistevano i presupposti per estendere le misure antidumping alle importazioni spedite dall’India.

Contesto normativo e misure originarie

Le misure in vigore derivano dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo del 71,9 % sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC per le società non espressamente escluse. L’inchiesta originaria è quella che ha portato all’adozione di tali misure.

L’inchiesta antielusione è stata avviata il 3 gennaio 2017 su domanda del comitato di difesa dell’industria europea del settore. Il regolamento di apertura ha anche disposto la registrazione doganale delle importazioni spedite dall’India ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

Ambito dell’inchiesta e partecipazione delle parti

La Commissione ha notificato l’apertura alle autorità cinesi e indiane, ai produttori esportatori, agli operatori commerciali, agli importatori dell’Unione e all’industria unionale. Hanno partecipato 29 società indiane, una società della RPC, nove importatori indipendenti, due importatori collegati, un agente e cinque produttori dell’industria dell’Unione. Ventuno società indiane hanno chiesto un’esenzione dalle eventuali misure estese ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

Sono state effettuate verifiche in loco presso 14 società in India, selezionate perché rilevanti per le esportazioni nell’Unione o ritenute inizialmente idonee a un’eventuale esenzione. Il livello di collaborazione è stato considerato molto elevato per gli operatori indiani, mentre è stato basso per i produttori/esportatori cinesi, circostanza che ha imposto il ricorso a dati Eurostat e a statistiche commerciali cinesi per taluni profili dell’analisi.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili. Il prodotto è classificato ai codici NC indicati nel regolamento e corrisponde al prodotto già assoggettato alle misure antidumping.

Il prodotto spedito dall’India e quello originario della RPC sono stati ritenuti prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, poiché presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi.

Valutazione dell’eventuale elusione

La Commissione ha verificato, secondo la logica dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, quattro elementi: la modificazione della configurazione degli scambi, l’eventuale mancanza di sufficiente motivazione economica, l’eventuale indebolimento dell’effetto riparatore del dazio e l’eventuale sussistenza di dumping rispetto ai valori normali già stabiliti.

Modificazione della configurazione degli scambi

Nel periodo esaminato le importazioni nell’Unione dalla RPC sono diminuite drasticamente dopo l’istituzione delle misure, mentre le importazioni dall’India sono aumentate in modo corrispondente. La Commissione ha quindi accertato una modificazione della configurazione degli scambi tra RPC, India e Unione, ritenendo che le importazioni indiane avessero in larga parte sostituito quelle cinesi sul mercato unionale.

Natura della lavorazione in India

L’istruttoria ha evidenziato che i produttori indiani acquistavano quasi esclusivamente tubi formati a caldo dalla RPC e li sottoponevano poi a formatura a freddo in India. La Commissione ha rilevato che tale lavorazione trasforma il prodotto in modo sostanziale, modificandone in modo irreversibile dimensioni e proprietà fisiche, meccaniche e metallurgiche. Questo passaggio produttivo è stato quindi considerato centrale per escludere una mera attività di transito o di manipolazione marginale.

Motivazione economica sufficiente

La Commissione ha ritenuto che vi fossero ragioni economiche legittime per la struttura produttiva e commerciale osservata. In particolare, il modello d’impresa delle società indiane rilevanti non era cambiato dopo l’istituzione delle misure; inoltre, molte imprese disponevano già delle immobilizzazioni necessarie, essendo la produzione di tubi formati a freddo un’attività che richiede investimenti significativi e ammortamenti pluriennali. È stato altresì osservato che il mercato dell’Unione rappresentava già prima dell’inchiesta originaria uno sbocco importante per i produttori indiani.

Effetti delle misure e prezzi

La Commissione ha rilevato che, dopo l’istituzione dei dazi contro la RPC, le importazioni indiane sono rimaste la fonte meno costosa di approvvigionamento nel mercato unionale. L’aumento dei prezzi delle importazioni cinesi ha aperto opportunità commerciali che i prodotti indiani, a prezzi competitivi, hanno potuto sfruttare. La Commissione ha tuttavia concluso che tale dinamica non dipendeva da un’elusione, bensì da fattori economici autonomi.

Osservazioni delle parti e loro rigetto

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il richiedente ha formulato varie contestazioni. La Commissione le ha respinte, tra l’altro perché:

  • le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti non erano pertinenti per l’oggetto dell’inchiesta;
  • gli impianti indiani verificati erano in grado di produrre il prodotto partendo da tubi formati a caldo;
  • il modello d’impresa delle società indiane rilevanti era stato avviato prima dell’apertura dell’inchiesta originaria;
  • la Commissione aveva fondato le conclusioni sui dati verificati delle singole imprese e non sulle sole statistiche doganali, giudicate tra loro contraddittorie;
  • non vi erano prove sufficienti di una previa formatura a freddo in RPC tale da escludere la sostanzialità della lavorazione svolta in India;
  • anche eventuali eccezioni puntuali non avrebbero modificato la conclusione complessiva circa l’esistenza di una giustificazione economica sufficiente.

Conseguenze giuridiche

Poiché le condizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non risultano soddisfatte, le misure antidumping istituite contro il prodotto originario della RPC non sono estese alle importazioni dello stesso prodotto spedito attraverso l’India, indipendentemente dalla dichiarazione di origine. Parallelamente, la registrazione doganale delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/272 deve essere sospesa.

Dispositivo e applicazione

L’articolo 1 chiude formalmente l’inchiesta antielusione e menziona i codici NC e TARIC interessati. L’articolo 2 impone alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni. L’articolo 3 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/272. L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Chiusura dell’inchiesta antielusione

L’inchiesta aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/272 è chiusa, con riferimento alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 sulle importazioni di SSSPT originari della RPC spediti dall’India.

Esito sostanziale dell’indagine

La Commissione conclude che non ricorrono le condizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036: la formatura a freddo in India è considerata una trasformazione sostanziale e la modificazione della configurazione degli scambi è giustificata da ragioni economiche sufficienti, diverse dall’istituzione del dazio.

Cessazione della registrazione delle importazioni

Le autorità doganali devono sospendere la registrazione delle importazioni prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/272.

Abrogazione del regolamento di apertura

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/272 è abrogato.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingunione doganalecommercio internazionale

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