Regolamento (UE) 2017/2101
Regolamento (UE) 2017/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allerta precoce e la procedura di valutazione del rischio in relazione alle nuove sostanze psicoattive
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze introducendo norme specifiche sulle nuove sostanze psicoattive. Rafforza lo scambio di informazioni e il sistema di allerta precoce, oltre a rendere più rapida e strutturata la procedura di relazione iniziale e di valutazione del rischio. Prevede termini brevi, cooperazione con diverse agenzie europee e alcune esclusioni dalla valutazione del rischio, soprattutto per sostanze già trattate in ambito ONU o collegate a medicinali. L’obiettivo è consentire una risposta più rapida e scientificamente fondata alle minacce transfrontaliere per la salute e, se del caso, per la sfera sociale.
Modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per disciplinare scambio di informazioni, sistema di allerta precoce e valutazione del rischio delle nuove sostanze psicoattive.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, all’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, a Europol, alla Commissione, all’Agenzia europea per i medicinali e, per specifici flussi informativi, all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Riguarda le nuove sostanze psicoattive notificate dagli Stati membri e, in particolare, le attività di rilevamento, identificazione, monitoraggio, raccolta e scambio di informazioni, allerta precoce e valutazione del rischio. Restano escluse dalla valutazione del rischio talune sostanze già valutate nel sistema delle Nazioni Unite e le sostanze attive di medicinali umani o veterinari in specifiche situazioni indicate dal regolamento. Si applica dal 23 novembre 2018; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Regolamento (UE) 2017/2101: modifica del regolamento (CE) n. 1920/2006 sulle nuove sostanze psicoattive
Il regolamento interviene sul quadro dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per rafforzare la risposta dell’Unione alle nuove sostanze psicoattive. I considerando evidenziano la natura transfrontaliera dei rischi per la salute, l’esposizione particolare dei giovani e la necessità di procedure più rapide, basate su prove scientifiche e coordinate con la successiva disciplina della direttiva (UE) 2017/2103, che sostituisce il meccanismo della decisione 2005/387/GAI.
Finalità e contesto normativo
L’intervento mira a integrare nel regolamento (CE) n. 1920/2006 una disciplina specifica per scambio di informazioni, allerta precoce e valutazione del rischio delle nuove sostanze psicoattive. La logica è duplice: da un lato, potenziare il monitoraggio europeo e la circolazione delle informazioni tra Stati membri, Europol, Commissione e altre agenzie; dall’altro, consentire un esame scientifico rapido dei rischi sanitari e sociali, con termini significativamente abbreviati rispetto al regime previgente.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina coinvolge gli Stati membri, i punti focali nazionali, le unità nazionali Europol, l’Osservatorio, Europol, la Commissione e l’Agenzia europea per i medicinali; sono inoltre chiamate a cooperare, per specifici profili informativi, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare. L’oggetto è rappresentato dalle nuove sostanze psicoattive notificate dagli Stati membri, con attenzione ai profili di rilevamento, fabbricazione, distribuzione, traffico, consumo, usi commerciali, medici e scientifici, nonché ai rischi potenziali o già osservati.
Scambio di informazioni e allerta precoce
Il nuovo articolo 5 bis impone che le informazioni disponibili siano trasmesse tempestivamente e senza indebito ritardo all’Osservatorio e a Europol. L’Osservatorio, in collaborazione con Europol, deve raccogliere, raffrontare, analizzare e valutare tali dati e comunicarli rapidamente ai punti focali nazionali, alle unità nazionali Europol e alla Commissione, in modo da attivare il sistema di allerta precoce e predisporre la relazione iniziale o, se del caso, quella cumulativa.
Relazione iniziale: presupposti e contenuto
L’articolo 5 ter prevede la relazione iniziale quando le informazioni condivise suscitano preoccupazione per possibili rischi sociali o sanitari a livello dell’Unione. L’iniziativa può provenire dall’Osservatorio, dalla Commissione o dalla maggioranza degli Stati membri; in tal caso gli Stati membri informano Commissione e altri Stati della volontà di procedere e, raggiunta la maggioranza, la Commissione incarica formalmente l’Osservatorio.
La relazione iniziale deve fornire una prima valutazione su:
- natura, numero e portata degli incidenti associati alla sostanza e modelli di consumo;
- descrizione chimica e fisica, nonché metodi e precursori di fabbricazione o estrazione;
- profilo farmacologico e tossicologico;
- eventuale partecipazione di gruppi criminali alla fabbricazione o distribuzione.
Deve inoltre includere informazioni su eventuale uso umano o veterinario, inclusa la qualifica di sostanza attiva di medicinali, su usi commerciali e industriali e ricerca scientifica, su eventuali misure restrittive nazionali, sull’eventuale valutazione nel sistema ONU e su ogni altra informazione pertinente disponibile.
Cooperazione informativa e termini
Per la redazione della relazione iniziale, l’Osservatorio utilizza innanzitutto le informazioni già a sua disposizione, ma può richiedere ulteriori dati ai punti focali nazionali, che devono rispondere entro due settimane. Deve inoltre interpellare l’Agenzia europea per i medicinali per verificare se la sostanza sia una sostanza attiva di medicinali autorizzati, richiesti, sospesi, non autorizzati in specifiche condizioni o in sperimentazione; può chiedere informazioni anche a Europol e alle altre agenzie europee indicate.
La relazione iniziale va trasmessa alla Commissione e agli Stati membri entro cinque settimane dalle richieste di informazioni. Se più sostanze hanno struttura chimica simile, è possibile una relazione iniziale cumulativa, purché ogni sostanza sia chiaramente individuabile, entro sei settimane.
Valutazione del rischio
L’articolo 5 quater disciplina l’eventuale valutazione del rischio, che può essere richiesta dalla Commissione entro due settimane dalla ricezione della relazione iniziale, qualora vi siano indizi di gravi rischi per la salute pubblica e, se del caso, sociali. La stessa logica vale per le relazioni iniziali cumulative.
La valutazione è affidata al comitato scientifico dell’Osservatorio, che opera sulla base delle informazioni disponibili e di ogni prova scientifica pertinente. La relazione di valutazione del rischio deve coprire proprietà chimiche e fisiche, proprietà farmacologiche e tossicologiche, rischi sanitari e sociali, diffusione e modelli di consumo, disponibilità, usi commerciali/industriali e ogni altro dato rilevante.
È prevista la possibilità di allargare il comitato scientifico con esperti dei settori pertinenti, nominati dal direttore su base di un elenco approvato ogni tre anni dal consiglio di amministrazione; Commissione, Osservatorio, Europol e Agenzia europea per i medicinali possono designare due osservatori ciascuno. L’Osservatorio deve trasmettere la relazione entro sei settimane dalla richiesta della Commissione, con possibilità di proroga motivata per ulteriori ricerche e raccolta dati.
Esclusioni dalla valutazione del rischio
L’articolo 5 quinquies esclude la valutazione del rischio in tre ipotesi principali. In primo luogo, quando la sostanza è già in valutazione avanzata nel sistema delle Nazioni Unite, in particolare se l’OMS ha pubblicato analisi critica e raccomandazione scritta; tuttavia, l’esclusione non opera se vi sono dati sufficienti che suggeriscono la necessità di una relazione UE e tale esigenza è motivata nella relazione iniziale.
In secondo luogo, l’esclusione opera quando, dopo la valutazione ONU, è stato deciso di non includere la sostanza negli elenchi delle convenzioni del 1961 o del 1971, con la medesima eccezione in presenza di dati sufficienti e motivazione nella relazione iniziale. In terzo luogo, la valutazione del rischio è esclusa se la sostanza è una sostanza attiva di un medicinale per uso umano o veterinario autorizzato, richiesto, sospeso, oppure di un medicinale in fase di sperimentazione, secondo le ipotesi espressamente indicate.
Adeguamento del comitato scientifico
Il regolamento modifica anche l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1920/2006 per allineare la disciplina del comitato scientifico alla nuova procedura dell’articolo 5 quater, paragrafo 4. In sostanza, il comitato può essere ampliato quando necessario per una valutazione equilibrata dei rischi connessi alle nuove sostanze psicoattive.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione decorre dal 23 novembre 2018. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Inserimento della nuova funzione nell’oggetto del regolamento 1920/2006
All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1920/2006 è aggiunta la lettera f), che include lo scambio di informazioni, il sistema di allerta precoce e la valutazione del rischio in relazione alle nuove sostanze psicoattive. La disposizione dettaglia quattro attività: raccolta, analisi e comunicazione delle informazioni; redazione della relazione iniziale o cumulativa; organizzazione della procedura di valutazione del rischio; monitoraggio delle sostanze notificate in cooperazione con Europol e con il supporto dei punti focali nazionali e delle unità nazionali Europol.
Obbligo di comunicazione tempestiva delle informazioni
Il nuovo articolo 5 bis impone agli Stati membri di assicurare che i punti focali nazionali e le unità nazionali Europol forniscano all’Osservatorio e a Europol, senza indebito ritardo, tutte le informazioni disponibili sulle nuove sostanze psicoattive. Le informazioni comprendono dati su rilevamento, consumo, fabbricazione, distribuzione, traffico, usi commerciali, medici e scientifici, nonché rischi potenziali e riscontrati.
Relazione iniziale e contenuto informativo
L’articolo 5 ter disciplina la relazione iniziale. L’Osservatorio la redige quando le informazioni condivise destano preoccupazione per possibili rischi sociali o sanitari a livello dell’Unione, su impulso dell’Osservatorio stesso, della Commissione o della maggioranza degli Stati membri. La relazione contiene elementi su natura, numero e portata degli incidenti, modelli di consumo, caratteristiche chimiche e fisiche, metodi e precursori di fabbricazione o estrazione, profilo farmacologico e tossicologico, eventuale coinvolgimento di gruppi criminali, usi umani e veterinari, impieghi commerciali e industriali, eventuali misure restrittive nazionali e valutazioni già svolte nel sistema ONU.
Richiesta di informazioni supplementari e cooperazione con agenzie UE
Per la relazione iniziale l’Osservatorio può chiedere ulteriori informazioni ai punti focali nazionali, che devono rispondere entro due settimane. Deve inoltre interpellare senza indebito ritardo l’Agenzia europea per i medicinali, Europol, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, nei limiti delle rispettive competenze. Le modalità di collaborazione sono regolate da accordi ai sensi dell’articolo 20, secondo comma del regolamento 1920/2006. L’Osservatorio deve rispettare le condizioni di uso delle informazioni, incluse riservatezza, accesso ai documenti e protezione dei dati sensibili e commerciali.
Termini per la trasmissione della relazione iniziale
La relazione iniziale va trasmessa alla Commissione e agli Stati membri entro cinque settimane dalle richieste di informazioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 dell’articolo 5 ter. Se si tratta di più nuove sostanze psicoattive con struttura chimica simile, l’Osservatorio può presentare relazioni iniziali cumulative, purché ciascuna sostanza sia chiaramente identificabile, entro sei settimane dalle richieste di informazioni.
Procedura di valutazione del rischio
Il nuovo articolo 5 quater stabilisce che, entro due settimane dalla ricezione della relazione iniziale, la Commissione può chiedere all’Osservatorio di valutare i rischi potenziali e di redigere una relazione di valutazione del rischio, quando la relazione iniziale presenti indicazioni di possibili gravi rischi per la salute pubblica e, se del caso, sociali. La valutazione è svolta dal comitato scientifico. È prevista anche una valutazione cumulativa per gruppi di sostanze con struttura simile, con termini e logica analoghi.
Contenuto della valutazione del rischio e ruolo del comitato scientifico
La relazione di valutazione del rischio deve coprire proprietà chimiche e fisiche, proprietà farmacologiche e tossicologiche, rischi sanitari, rischi sociali, modelli di consumo, disponibilità e potenziale diffusione nell’Unione, usi commerciali e industriali e ogni altra informazione pertinente. Il comitato scientifico valuta sulla base delle informazioni disponibili e di ogni prova scientifica pertinente; può essere ampliato con esperti esterni nei settori rilevanti, nominati dal direttore da un elenco approvato ogni tre anni dal consiglio di amministrazione. Commissione, Osservatorio, Europol e Agenzia europea per i medicinali possono designare due osservatori ciascuno.
Termini della valutazione del rischio
L’Osservatorio trasmette la relazione di valutazione del rischio o la valutazione cumulativa alla Commissione e agli Stati membri entro sei settimane dalla richiesta della Commissione. Su richiesta motivata dell’Osservatorio, la Commissione può prorogare il termine per consentire ulteriori ricerche e raccolta dati.
Esclusioni dalla valutazione del rischio
L’articolo 5 quinquies esclude la valutazione del rischio quando la sostanza è già in fase di valutazione avanzata nel sistema ONU, in particolare se l’OMS ha pubblicato analisi critica e raccomandazione scritta, salvo dati sufficienti che giustifichino comunque una relazione UE. È esclusa anche quando, dopo valutazione ONU, si è deciso di non includere la sostanza negli elenchi delle convenzioni del 1961 o del 1971, salvo eccezione analoga. Ulteriore esclusione opera quando la sostanza è una sostanza attiva di un medicinale umano o veterinario autorizzato, richiesto, sospeso o di un medicinale in fase di sperimentazione, secondo le ipotesi specificate.
Adeguamento della disciplina del comitato scientifico
All’articolo 13, paragrafo 2, il quarto comma del regolamento 1920/2006 è sostituito per prevedere che, ai fini della valutazione dei rischi presentati dalla nuova sostanza psicoattiva o dal gruppo di sostanze, il comitato scientifico possa essere allargato secondo la procedura dell’articolo 5 quater, paragrafo 4.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 23 novembre 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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