Tribunale, Sentenza T-491/24
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 22 ottobre 2025. — Puma SE contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo CMS Italy – Marchi internazionali figurativi anteriori che rappresentano un felino che salta verso sinistra – Impedimento alla registrazione relativo – Pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Livello di notorietà – Obbligo per l’EUIPO di prendere esplicitamente in considerazione l’ipotesi più favorevole alla parte soccombente dinanzi ad esso – Dovere di diligenza. — Causa T-491/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione della quinta commissione di ricorso EUIPO che aveva respinto l’opposizione di Puma contro la registrazione internazionale CMS Italy. La censura decisiva riguarda il modo in cui la commissione aveva valutato la notorietà dei marchi anteriori, limitandosi a dire che era «quantomeno media» senza prendere esplicitamente in considerazione lo scenario più favorevole a Puma, cioè una notorietà molto elevata. Il Tribunale ritiene che ciò violi il dovere di diligenza e vizii la valutazione del nesso e del pregiudizio ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
Marchio UE: annullamento della decisione EUIPO per errata valutazione della notorietà dei marchi Puma ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 e per mancata considerazione esplicita dell’ipotesi più favorevole alla parte soccombente.
La questione giuridica
Se, nell’esame di un’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso possa limitarsi a qualificare la notorietà dei marchi anteriori come «quantomeno media» senza determinare con precisione il livello di notorietà o, almeno, senza prendere esplicitamente in considerazione l’ipotesi più favorevole alla parte che ha visto respinti i propri argomenti; e, in conseguenza, se tale omissione vizi la valutazione globale dell’esistenza di un nesso tra i marchi e del pregiudizio alla notorietà.
Principio di diritto
Quando, nell’applicare l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, l’EUIPO utilizza espressioni come «quantomeno» o «tutt’al più» per descrivere il livello di notorietà del marchio anteriore, deve farlo solo se prende in considerazione in modo esplicito e chiaro l’ipotesi più favorevole alla parte soccombente; in mancanza, la valutazione globale del nesso tra i segni e del rischio di pregiudizio è viziata da errore di diritto. Nel caso concreto, la commissione di ricorso non avendo esplicitamente esaminato l’ipotesi di una notorietà molto elevata dei marchi Puma, la decisione impugnata è stata annullata integralmente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi
Marchio dell’Unione europea: notorietà e obbligo di valutazione esplicita dell’ipotesi più favorevole
La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Puma SE contro una decisione della quinta commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione a una registrazione internazionale designante l’Unione europea. Il tema centrale è l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 e, in particolare, il modo in cui l’EUIPO deve valutare il grado di notorietà dei marchi anteriori ai fini dell’esistenza di un nesso e di un pregiudizio.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
CMS Costruzione macchine speciali SpA aveva designato l’Unione europea nell’ambito della registrazione internazionale n. 1150538 per un marchio figurativo relativo a prodotti e servizi delle classi 7, 11 e 37. Puma aveva presentato opposizione fondandola su due marchi internazionali figurativi anteriori, entrambi raffiguranti un felino che salta verso sinistra, e invocando la notorietà di tali marchi in vari Stati e per diversi prodotti delle classi 18, 25 e 28.
La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione per mancata prova della notorietà. Dopo vari passaggi procedurali, tra cui un precedente annullamento da parte del Tribunale, la quinta commissione di ricorso aveva nuovamente respinto il ricorso di Puma. Pur riconoscendo ai marchi anteriori un grado di notorietà «quantomeno medio» per calzature sportive e abbigliamento sportivo in alcuni Stati membri, la commissione di ricorso aveva escluso l’esistenza di un nesso tra i segni e, in via subordinata, l’esistenza di un pregiudizio.
Quadro normativo rilevante
La pronuncia si fonda principalmente sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, che consente di opporsi alla registrazione di un marchio identico o simile a un marchio anteriore dotato di notorietà quando l’uso del segno contestato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, oppure recare pregiudizio agli stessi. Sono inoltre richiamati l’articolo 263 TFUE, l’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Questione giuridica esaminata dal Tribunale
Il Tribunale ha affrontato in via prioritaria la censura relativa al livello di notorietà dei marchi anteriori. La questione era se la commissione di ricorso, dopo aver concluso che i marchi godevano «quantomeno di un grado medio di notorietà», dovesse necessariamente:
- determinare con precisione il livello di notorietà, oppure
- prendere esplicitamente in considerazione l’ipotesi più favorevole alla parte soccombente, cioè una notorietà molto elevata.
Ragionamento del Tribunale sulla notorietà
Il Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza costante, la notorietà va valutata tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, come quota di mercato, intensità, estensione geografica e durata dell’uso, nonché investimenti promozionali. Richiama inoltre il principio secondo cui, quanto più elevata è la notorietà e il carattere distintivo del marchio anteriore, tanto più agevole è accertare la violazione.
La Corte precisa però che, quando l’EUIPO esamina un’opposizione basata sull’articolo 8, paragrafo 5, non è sufficiente limitarsi a formule vaghe come «quantomeno medio» se tale formula non è accompagnata da una presa di posizione esplicita sull’ipotesi più favorevole alla parte che ha visto respinti i propri argomenti. Se l’EUIPO sceglie di usare espressioni come «quantomeno» o «tutt’al più», deve chiarire quale sia il livello che assume come scenario favorevole alla parte soccombente e poi ragionare a fortiori per le ipotesi meno favorevoli.
Nel caso concreto, la commissione di ricorso non aveva esplicitamente preso in considerazione l’ipotesi di una notorietà molto elevata, pur essendo tale ipotesi stata invocata da Puma. Il Tribunale esclude che ciò possa essere desunto implicitamente dalla motivazione della decisione, e osserva che la formulazione utilizzata non consente di ritenere rispettato il dovere di diligenza. La valutazione della notorietà risultava quindi viziata da errore di diritto.
Incidenza dell’errore sulla valutazione del nesso e del pregiudizio
Poiché il livello di notorietà è un fattore rilevante nella valutazione globale dell’esistenza di un nesso tra i marchi, l’errore sulla notorietà incide anche su tale passaggio logico. Il Tribunale afferma che, proprio per questa ragione, non gli spetta sostituirsi all’EUIPO nel valutare il livello di notorietà o il nesso tra i segni. La competenza a compiere tale apprezzamento resta alla commissione di ricorso, alla quale la causa torna sostanzialmente rimessa per nuova valutazione.
Il Tribunale aggiunge che l’espressione «per completezza» usata dalla commissione di ricorso nella parte relativa al pregiudizio non sana il vizio, perché anche in tale sede non era stata presa in considerazione in modo esplicito l’ipotesi più favorevole a Puma.
Decisione e spese
Il Tribunale accoglie la prima censura della seconda parte del motivo unico e, senza esaminare le altre censure, annulla integralmente la decisione impugnata. L’EUIPO è condannato alle spese del procedimento; quanto alle spese del procedimento amministrativo davanti alla commissione di ricorso, il Tribunale precisa che la relativa statuizione spetterà nuovamente a quest’ultima alla luce della sentenza.
Principio affermato
La sentenza enuncia un principio operativo importante per la prassi EUIPO: nell’esame delle opposizioni ex articolo 8, paragrafo 5, il livello di notorietà del marchio anteriore non può essere trattato in modo approssimativo quando è decisivo per la valutazione globale; se l’organo usa formule elastiche, deve comunque rendere esplicita l’ipotesi più favorevole alla parte soccombente. In difetto, la decisione è illegittima per difetto di diligenza e per insufficienza della motivazione sostanziale dell’apprezzamento tecnico-giuridico.
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