Tribunale, Sentenza T-614/24
Sentenza del Tribunale (Sezione pregiudiziale) del 22 ottobre 2025. — AROCO, spol. s r. o. contro Generální ředitelství cel. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud. — Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Direttiva 92/83/CEE – Armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche – Accise – Alcol etilico – Esenzioni – Articolo 27, paragrafo 1, lettera e) – Produzione di aromi con impiego di alcol etilico destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2% in volume – Facoltà degli Stati membri di subordinare a condizioni tali esenzioni. — Causa T-614/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale, in sede pregiudiziale, ha interpretato l’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83/CEE nel senso che l’esenzione dall’accisa per l’alcole etilico impiegato nella produzione di aromi si applica quando gli aromi sono destinati alla preparazione di prodotti alimentari o bevande analcoliche con titolo alcolometrico non superiore all’1,2% vol. Non è invece consentito subordinare il beneficio alla prova del successivo uso effettivo degli aromi da parte dell’acquirente finale. La seconda questione, relativa alle ulteriori condizioni nazionali antiabuso, è rimasta assorbita.
Esenzione accise per l’alcole etilico impiegato nella produzione di aromi: illegittima la condizione nazionale che richiede la prova dell’uso effettivo e non della mera destinazione degli aromi.
La questione giuridica
Se l’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83/CEE consenta a uno Stato membro di subordinare l’esenzione dall’accisa sull’alcole etilico contenuto negli aromi alla prova del loro effettivo impiego nella preparazione di prodotti alimentari o bevande analcoliche con titolo alcolometrico non superiore all’1,2% vol, anziché alla sola destinazione di tali aromi a tale uso; e, in via subordinata, se lo Stato membro possa limitare l’esenzione al primo acquirente che utilizza personalmente gli aromi, per prevenire frodi, evasione o abuso.
Principio di diritto
L’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83/CEE osta a una normativa nazionale che, per riconoscere l’esenzione dall’accisa sull’alcole etilico contenuto negli aromi della voce NC 330210, impone di dimostrare che gli aromi siano stati effettivamente usati per preparare alimenti o bevande analcoliche con titolo alcolometrico non superiore all’1,2% vol, anziché richiedere soltanto che essi siano destinati a tale impiego. La facoltà degli Stati membri di fissare condizioni per assicurare la corretta applicazione dell’esenzione e prevenire frodi, evasione o abuso non può svuotare di contenuto l’obbligo di esenzione, che opera in funzione della destinazione finale prevista e non dell’intera catena di commercializzazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 92/83/CEE
- Direttiva 92/12/CEE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754
- Articolo 50 ter dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Esenzione accise per aromi contenenti alcole etilico
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší správní soud ceco in una controversia tra AROCO, produttore di aromi, e l’amministrazione doganale ceca. Il tema è l’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83/CEE in materia di esenzione dall’accisa sull’alcole etilico contenuto negli aromi destinati a prodotti alimentari e bevande analcoliche.
Fatti e procedimento principale
AROCO produce e vende aromi della voce NC 3302 10, contenenti alcole etilico, destinati ad alimenti e bevande analcoliche. L’amministrazione ceca ha negato l’esenzione e ha recuperato accise, ritenendo che il beneficio spettasse solo se gli aromi erano venduti a soggetti che li utilizzavano direttamente nella preparazione dei prodotti finali, e non se erano rivenduti da intermediari.
Il giudice nazionale ha confermato in primo grado tale lettura della legge ceca n. 353/2003, ma ha poi dubitato della sua compatibilità con il diritto dell’Unione, anche alla luce della sentenza Quadrant Amroq Beverages (C‑332/21).
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 92/83, che assoggetta ad accisa l’alcole etilico;
- l’articolo 20, primo trattino, della stessa direttiva, che definisce l’alcole etilico includendo i prodotti dei codici NC 2207 e 2208 con titolo alcolometrico superiore all’1,2% vol;
- l’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83, che impone l’esenzione per i prodotti impiegati per la produzione di aromi destinati a prodotti alimentari e bevande analcoliche con titolo non superiore all’1,2% vol, alle condizioni fissate dagli Stati membri per prevenire frodi, evasione o abuso.
Sono menzionati anche la direttiva 92/12/CEE, per il comitato delle accise, e la nomenclatura combinata del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che il criterio determinante dell’esenzione è l’utilizzazione finale dell’alcole etilico. L’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), non va letto come richiedente che l’aroma sia effettivamente usato dall’ultimo acquirente, ma come esigente che l’aroma sia destinato alla preparazione dei prodotti indicati dalla norma.
Secondo il Tribunale, un’interpretazione opposta comprometterebbe la funzione dell’esenzione, che è quella di neutralizzare l’incidenza dell’accisa sull’alcole etilico quando esso è un prodotto intermedio incorporato in altri prodotti commerciali o industriali. Se l’esenzione fosse negata perché l’aroma è venduto a un intermediario che lo rivende, l’alcole etilico sarebbe tassato anche quando il prodotto è effettivamente impiegato per la destinazione protetta dalla direttiva.
La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza secondo cui la possibilità per gli Stati membri di stabilire condizioni antiabuso non può svuotare il carattere sostanzialmente obbligatorio dell’esenzione prevista dalla direttiva.
Decisione
Il Tribunale risponde che l’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83/CEE osta a una normativa nazionale che subordina l’esenzione alla prova dell’impiego effettivo degli aromi nella preparazione di prodotti alimentari e bevande analcoliche con titolo alcolometrico non superiore all’1,2% vol, anziché alla loro destinazione a tale uso.
La seconda questione, relativa alla possibilità di limitare l’esenzione al primo acquirente che utilizza personalmente gli aromi, non è esaminata perché assorbita dalla risposta alla prima questione.
Principio affermato
L’esenzione dall’accisa per l’alcole etilico contenuto negli aromi opera in base alla destinazione degli aromi alla produzione dei beni indicati dalla direttiva; gli Stati membri possono fissare condizioni per controllare l’esenzione e prevenire abusi, ma non possono trasformare tale requisito in una prova di utilizzo finale effettivo che renda più oneroso o incerto il beneficio stesso.
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