Corte di giustizia, Sentenza C-466/24
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 23 ottobre 2025. — LQ contro Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie». — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad - Varna. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune (PAC) – Regolamento (UE) 2021/2115 – Sostegno ai piani strategici – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Pagamenti diretti agli agricoltori – Superfici a disposizione degli agricoltori – Titolo giuridico per l’utilizzo di tali superfici – Modalità di registrazione di tale titolo giuridico – Superfici dichiarate nell’ambito dei regimi di aiuto superiori a quelle di cui è stato registrato il titolo giuridico per l’utilizzo – Sanzioni amministrative applicabili in caso di sovradichiarazione di superfici – Sanzioni ai sensi dell’articolo 19 bis del regolamento (UE) n. 640/2014 – Articolo 19 bis – Sanzioni – Applicabilità di tale articolo dopo l’abrogazione del regolamento n. 640/2014. — Causa C-466/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha confermato che, nei regimi di pagamento diretto PAC applicabili alla campagna 2021, gli Stati membri possono esigere la registrazione del titolo giuridico di utilizzo delle superfici come condizione per il pagamento, se tale requisito nazionale è proporzionato e conforme alla certezza del diritto. Ha inoltre ritenuto irricevibile la seconda questione, chiarendo che l’articolo 19 bis del regolamento delegato n. 640/2014 continuava a valere per le domande presentate prima del 1° gennaio 2023, indipendentemente dalla data di irrogazione della sanzione. La pronuncia è rilevante per la gestione delle domande PAC e per il contenzioso sulle sovradichiarazioni di superfici.
Rinvio pregiudiziale su pagamenti diretti PAC: compatibilità del diniego dell’aiuto per superfici non corredate da titolo giuridico registrato e irricevibilità della questione sulle sanzioni ex articolo 19 bis del regolamento delegato n. 640/2014
La questione giuridica
Se gli articoli 32, paragrafo 2, lettera a), e 36, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 ostino a una normativa/prassi nazionale che subordina il pagamento dell’aiuto per superfici alla registrazione, entro termini nazionali, del titolo giuridico di utilizzo nella banca dati designata; e se l’articolo 49, paragrafo 1, terza frase, della Carta consenta l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 19 bis del regolamento delegato n. 640/2014 dopo l’abrogazione di quest’ultimo, quando la domanda era anteriore al 1° gennaio 2023.
Principio di diritto
L’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 36, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 1307/2013 non ostano a una disciplina nazionale che neghi l’aiuto per superfici quando il relativo titolo giuridico di utilizzo, pur esistente, non sia stato registrato nella banca dati informatizzata competente entro i termini nazionali, purché la disciplina rispetti gli obiettivi della normativa UE e i principi di proporzionalità e certezza del diritto. È invece irricevibile la questione relativa all’articolo 19 bis del regolamento delegato n. 640/2014, poiché tale disposizione continuava ad applicarsi ratione temporis alla domanda del 2021 e il rinvio si fondava su un presupposto errato, essendo dunque la questione ipotetica.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 49, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2021/2115
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014
- Regolamento (UE) n. 1306/2013
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172
- Articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014
- Articoli 18, 19 e 19 bis del regolamento delegato (UE) n. 640/2014
- Articoli 32, 33, 36 e 48 del regolamento (UE) n. 1307/2013
- Articoli 59, 63, 64, 67, 68, 72, 74 e 77 del regolamento (UE) n. 1306/2013
- Articolo 104 del regolamento (UE) 2021/2116
- Articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2022/1172
- Articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115
Rinvio pregiudiziale su pagamenti diretti PAC, registrazione del titolo giuridico e sanzioni per sovradichiarazione
La Corte di giustizia, Nona Sezione, è stata adita in via pregiudiziale dall’Administrativen sad – Varna nell’ambito di una controversia tra un agricoltore e l’autorità pagatrice bulgara. Il giudizio riguarda una domanda di aiuto per la campagna 2021 nell’ambito di diversi regimi di pagamento diretto e la conseguente riduzione dell’aiuto e applicazione di sanzioni per superfici dichiarate in misura superiore a quelle risultanti dai registri del titolo di utilizzo.
Fatti e procedimento principale
LQ aveva chiesto aiuti finanziari per la campagna 2021. Con lettera del 13 gennaio 2023, il DFZ aveva autorizzato parte del sostegno ma ridotto gli importi richiesti per il regime di pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, il regime di pagamento unico per superficie e i pagamenti per pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, irrogando anche sanzioni per sovradichiarazione di superfici. La riduzione si fondava su un controllo amministrativo di ammissibilità effettuato mediante confronto tra i dati della domanda e quelli del sistema del Ministero dell’Agricoltura bulgaro.
Normativa rilevante
La Corte richiama, per il periodo pertinente, il regolamento n. 1307/2013, applicabile alle domande relative a campagne iniziate prima del 1° gennaio 2023, e il regolamento n. 1306/2013, applicabile in forza delle disposizioni transitorie del regolamento 2021/2116. Vengono inoltre in rilievo il regolamento delegato n. 640/2014, abrogato dal regolamento delegato 2022/1172 ma ancora applicabile alle domande presentate prima del 1° gennaio 2023, nonché l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta.
Prima questione: ammissibilità e ricostruzione della questione
La Commissione aveva contestato la ricevibilità della prima questione per insufficienza degli elementi di fatto e di diritto. La Corte respinge l’eccezione, rilevando che la decisione di rinvio descriveva in modo sufficiente il contesto fattuale e normativo, indicando che il diniego era collegato alla mancata registrazione del titolo giuridico per l’uso di alcune parcelle nella banca dati ministeriale entro i termini nazionali.
Prima questione: interpretazione degli articoli 32 e 36 del regolamento n. 1307/2013
La Corte riformula la questione in relazione alle disposizioni effettivamente pertinenti, ossia l’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 36, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 1307/2013. Tali disposizioni richiedono che il sostegno sia concesso per ettari ammissibili effettivamente a disposizione dell’agricoltore alla data fissata dallo Stato membro. Ne deriva che l’agricoltore deve dimostrare di utilizzare e disporre realmente delle superfici dichiarate.
Ragionamento della Corte sulla disciplina nazionale bulgara
La Corte osserva che il regolamento n. 1307/2013, letto in combinazione con il regolamento n. 1306/2013, lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nella richiesta di documenti giustificativi e nella definizione delle modalità probatorie, purché siano rispettati gli obiettivi della normativa UE e i principi di proporzionalità e certezza del diritto. Richiama anche l’articolo 72, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1306/2013, che consente di esigere ulteriori informazioni stabilite dallo Stato membro nella domanda di aiuto.
La norma bulgara, che impone la registrazione del titolo giuridico di utilizzo presso i servizi competenti entro i termini fissati, è ritenuta funzionale a evitare l’uso abusivo di terreni altrui e a garantire il corretto funzionamento del sistema integrato di gestione e controllo. La Corte sottolinea che tale requisito non appare sproporzionato né eccessivamente oneroso.
Decisione sulla prima questione
La Corte conclude che gli articoli 32, paragrafo 2, lettera a), e 36, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 1307/2013 non ostano a una normativa o prassi nazionale che neghi il pagamento dell’aiuto per superfici quando il contratto o titolo giuridico di utilizzo non sia stato registrato nella banca dati informatica designata entro il termine nazionale, purché siano rispettati proporzionalità e certezza del diritto.
Seconda questione: sanzione ex articolo 19 bis del regolamento delegato n. 640/2014
Il giudice del rinvio chiedeva se la sanzione prevista dall’articolo 19 bis del regolamento delegato n. 640/2014 potesse essere applicata nel gennaio 2023, nonostante la soppressione di tale articolo nella versione consolidata successiva all’abrogazione del regolamento. La Corte chiarisce che il regolamento delegato n. 640/2014 continua ad applicarsi alle domande di aiuto presentate prima del 1° gennaio 2023, per effetto dell’articolo 13 del regolamento delegato 2022/1172. Poiché la domanda era del 2021, l’articolo 19 bis restava applicabile ratione temporis.
Irricevibilità della seconda questione
La Corte rileva inoltre che l’articolo 19 bis era presente sia nella versione applicabile ratione temporis sia nell’ultima versione consolidata prima dell’abrogazione. La questione si fondava quindi su una premessa erronea e risultava ipotetica. Per tale ragione, la seconda questione è dichiarata irricevibile.
Dispositivo e portata pratica
La Corte dichiara che la normativa nazionale bulgara sulla registrazione del titolo giuridico di utilizzo delle superfici può legittimamente incidere sull’ammissibilità del pagamento, se conforme ai principi UE applicabili. Quanto alle sanzioni per sovradichiarazione, la pronuncia conferma la continuità temporale del regolamento delegato n. 640/2014 per le domande anteriori al 1° gennaio 2023 e, nel caso concreto, non affronta nel merito la censura sulla sanzione perché la questione è irricevibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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