Tribunale, Sentenza T-233/24
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 22 October 2025. — Mikail Safarbekovich Gutseriev v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine – Freezing of funds – Restrictions on admission to the territory of the Member States – Lists of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources or subject to restrictions on entry into the territory of the Member States – Maintenance of the applicant’s name on the lists – Error of assessment. — Case T-233/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione PESC e il regolamento di esecuzione che mantenevano Mikail Safarbekovich Gutseriev nelle liste UE relative alla Bielorussia. La Corte ritiene che il Consiglio non abbia effettuato un’adeguata valutazione aggiornata della situazione del ricorrente e abbia basato il mantenimento su circostanze per lo più pregresse, non più sufficienti a dimostrare il supporto o beneficio rispetto al regime di Lukashenko. Di conseguenza, il primo motivo, nella sua seconda parte, viene accolto e gli altri motivi non sono esaminati.
Annullamento del mantenimento in lista di un soggetto sottoposto a misure restrittive nei confronti della Bielorussia per errore di შეფასazione e difetto di aggiornamento del quadro fattuale.
La questione giuridica
Se il Consiglio, nel mantenere il nome del ricorrente nelle liste di congelamento fondi e restrizioni di viaggio adottate in relazione alla Bielorussia, abbia commesso errori di valutazione per aver fondato il mantenimento su fatti passati non più attuali e senza un aggiornamento sufficiente del nesso tra il ricorrente e il regime di Lukashenko; in subordine, se debba essere esaminata la legittimità del criterio di iscrizione e delle altre censure.
Principio di diritto
Nel riesame periodico delle misure restrittive, il Consiglio deve fondare il mantenimento in lista su elementi di fatto aggiornati, specifici, precisi e concordanti, idonei a dimostrare che il soggetto continua, alla data dell’atto di mantenimento, a beneficiare di o sostenere il regime sanzionato. Non è sufficiente richiamare fatti risalenti o presumere la permanenza dei legami con il regime in assenza di una verifica attuale; se il Consiglio non effettua tale aggiornamento e non prova il perdurare del nesso, il mantenimento è viziato da errore di valutazione e gli atti vanno annullati.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 29 TUE
- Articoli 75 e 215 TFUE
- Decisione 2012/642/CFSP
- Regolamento (CE) n. 765/2006
- Decisione (PESC) 2024/769
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/768
- Decisione (PESC) 2025/385
- Decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/997
- Decisione (PESC) 2022/307
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/300
- Decisione (PESC) 2023/421
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/419
- Articolo 8 della Decisione 2012/642/CFSP
- Articolo 8a, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 765/2006
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della Decisione 2012/642/CFSP
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della Decisione 2012/642/CFSP
- Articolo 2, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 765/2006
Mantenimento in lista di M. S. Gutseriev nelle misure restrittive UE contro la Bielorussia
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da un imprenditore russo operante in Bielorussia avverso la proroga delle misure restrittive UE adottate in relazione alla situazione in Bielorussia e al coinvolgimento del Paese nell’aggressione russa contro l’Ucraina. Il Tribunale esamina se il Consiglio abbia validamente mantenuto il nome del ricorrente nelle liste di congelamento fondi e restrizioni di viaggio.
Fatti e iter procedurale
Il ricorrente era già stato inserito nelle liste con atti del 2021 e le misure erano state poi prorogate nel 2022 e nel 2023. Con gli atti del 26 febbraio 2024, il Consiglio ha nuovamente esteso le misure fino al 28 febbraio 2025, senza modificare sostanzialmente i motivi di iscrizione. Il ricorrente aveva chiesto la cancellazione del proprio nome e aveva presentato osservazioni e documentazione sui propri disinvestimenti in Bielorussia.
Quadro normativo e criterio di iscrizione
Il regime sanzionatorio si fonda sulla decisione 2012/642/CFSP e sul regolamento n. 765/2006, in particolare sul criterio che colpisce chi "beneficia di" o "sostiene" il regime di Lukashenko. La decisione e il regolamento prevedono sia il congelamento dei fondi sia il divieto di ingresso e transito nello spazio UE per i soggetti elencati. La Corte richiama inoltre la necessità di un controllo giurisdizionale effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta.
Motivi di ricorso esaminati
Il ricorrente aveva dedotto quattro censure principali:
- erronea interpretazione dei concetti di supporto e beneficio;
- errore manifesto di valutazione;
- violazione dell’obbligo di motivazione;
- illegittimità del criterio di iscrizione.
In udienza, il ricorrente ha rinunciato alla prima parte del primo motivo e al motivo di illegittimità. Il Tribunale decide di esaminare prioritariamente la seconda parte del primo motivo, relativa agli errori di valutazione.
Standard di controllo applicato dal Tribunale
Il Tribunale ricorda che, pur disponendo il Consiglio di un margine di apprezzamento, il sindacato giurisdizionale deve essere pieno quanto alla verifica della base fattuale degli atti sanzionatori. Il Consiglio deve fornire un insieme di prove sufficientemente specifiche, precise e concordanti, e deve effettuare un aggiornamento della situazione al momento del riesame periodico. Non è consentito congelare nel tempo la situazione del destinatario basandosi solo su fatti risalenti o su presunzioni generali di vicinanza al regime.
Valutazione dei presunti interessi economici in Bielorussia
Il Tribunale analizza separatamente i tre settori evocati dal Consiglio: potassio, energia e immobiliare commerciale.
Settore del potassio
Per il progetto Nezhinsky, il ricorrente ha prodotto elementi dai quali risultava la nazionalizzazione del progetto nel 2023 e la cessazione del ruolo di Slavkali. Il Consiglio non ha confutato seriamente tale documentazione né ha fornito prove aggiornate di un attuale collegamento del ricorrente con il progetto. Il Tribunale conclude che il Consiglio non ha dimostrato che il ricorrente continuasse a trarre beneficio dal settore del potassio alla data degli atti contestati.
Settore energetico
Quanto alle società Russneft e Neftisa, il Tribunale osserva che i fatti invocati dal Consiglio riguardano eventi del 2020, cioè molto anteriori agli atti del 2024. Il semplice fatto che tali società avessero continuato a fornire petrolio alla Bielorussia durante la crisi energetica del 2020 non basta, da solo, a giustificare il mantenimento in lista nel 2024, in assenza di elementi attuali sull’estensione delle attività in Bielorussia. Lo stesso vale per l’asserita proprietà di stazioni di servizio e depositi petroliferi, fondata su circostanze ancora più remote.
Settore immobiliare commerciale
Il Tribunale rileva che il fascicolo non dimostra l’attuale ampiezza degli investimenti del ricorrente nel mercato immobiliare bielorusso né eventuali nuovi investimenti. Inoltre, tali asset erano legati, secondo la stessa ricostruzione del Consiglio, a investimenti funzionali al progetto Nezhinsky; venuta meno la rilevanza di questo progetto, il settore immobiliare non può da solo fondare la qualificazione del ricorrente come grande imprenditore che sostiene il regime.
Rapporto personale con Lukashenko
Il Tribunale esamina poi la pretesa relazione personale con il Presidente Lukashenko. Pur riconoscendo che in passato esisteva un rapporto di lunga data capace di accrescere la ricchezza e l’influenza del ricorrente, la Corte osserva che il Consiglio non ha provato che tale rapporto fosse ancora operativo nel 2024. Le prove addotte sugli incontri del maggio e novembre 2023 sono ritenute contraddittorie e insufficientemente precise, anche perché basate su fonti giornalistiche non coerenti tra loro e su un certificato dell’aerolinea non collegata al ricorrente.
Episodio dei giornalisti russi e acquisto di scanner durante la pandemia
Il Consiglio aveva anche richiamato il trasporto di giornalisti russi a Minsk e l’acquisto di scanner durante la pandemia. Il Tribunale ritiene che il primo episodio non sia dimostrato in modo concreto e coerente; il secondo, per quanto storicamente accertato, risale al 2020 e non può da solo dimostrare un sostegno attuale al regime nel 2024. In entrambi i casi, il Consiglio si è fondato su elementi datati e non aggiornati.
Esito del controllo giurisdizionale
Secondo il Tribunale, il Consiglio ha omesso di svolgere una valutazione aggiornata della situazione del ricorrente e non ha provato che, alla data degli atti contestati, egli continuasse a beneficiare di o sostenere il regime di Lukashenko. Ne consegue un errore di valutazione che comporta l’annullamento integrale degli atti impugnati nella parte relativa al ricorrente.
Effetti temporali e spese
La domanda del Consiglio volta a mantenere gli effetti della decisione annullata viene respinta perché divenuta priva di oggetto: successivamente, il nome del ricorrente è stato nuovamente mantenuto in lista con un altro atto non impugnato nel presente giudizio. Il Consiglio, rimasto soccombente, è condannato alle spese.
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