Corte di giustizia, Sentenza C-385/24
Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 23 October 2025. — European Commission v EO. — Appeal – Language arrangements – Open competition EPSO/AD/323/16 – Notice of competition – Limitation of the choice of the second language of the competition to English, French and German – Non-inclusion on the reserve list – Annulment of that notice in another direct action, on account of the language arrangements provided for by that notice – Plea of illegality of that notice of competition – Consequences of that annulment for the examination of the admissibility and of the merits of that plea of illegality – Obligation to examine the existence of a close connection between the grounds of the decision of non-inclusion on that list and the provisions of the competition notice concerned relating to language arrangements. — Case C-385/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’appello della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione di non inserire EO nella lista di riserva del concorso EPSO/AD/323/16. Pur censurando il metodo seguito dal Tribunale, la Corte conferma che la candidata poteva invocare l’illegittimità del bando, perché le clausole linguistiche avevano inciso sulla motivazione della decisione contestata. La Corte ribadisce che la verifica del nesso stretto tra bando e decisione individuale è sempre necessaria, anche se il bando è stato già annullato in un’altra azione diretta.
Impugnazione in materia di concorso EPSO: ammissibilità ed effetti del plea of illegality contro il bando di concorso dopo la sua annullazione in altra causa, e sussistenza del nesso stretto tra clausole linguistiche del bando e decisione di non inserimento in lista di riserva
La questione giuridica
Se, nel contesto di un ricorso di annullamento contro la decisione di un comitato di selezione che esclude una candidata dalla lista di riserva, il Tribunale potesse: 1) ritenere automaticamente rilevante e ammissibile il plea of illegality contro il bando di concorso dopo che quest’ultimo era già stato annullato in un’altra causa; 2) annullare la decisione individuale senza verificare l’esistenza di un nesso stretto tra i motivi della decisione e le clausole del bando relative alle lingue; 3) considerare che l’illegittimità del bando avesse inciso su tutti i test della procedura e dunque sulla decisione finale di non inclusione in lista di riserva.
Principio di diritto
L’annullamento di un bando di concorso in un’altra causa non rende automaticamente ammissibile né fondato il plea of illegality dedotto da un candidato contro la decisione individuale che lo riguarda: il giudice deve sempre verificare, caso per caso, se esista un nesso stretto tra le clausole del bando contestate e la motivazione della decisione impugnata, in particolare se tali clausole abbiano inciso sui motivi della non inclusione in lista di riserva. Nel caso concreto, tale nesso sussisteva perché le prove dell’assessment centre erano svolte, in parte, nella seconda lingua imposta dal bando; poiché il bando era stato già dichiarato illegittimo per l’indebita limitazione della seconda lingua a inglese, francese e tedesco, il plea of illegality di EO era ammissibile e fondato, con conseguente conferma dell’annullamento della decisione di non iscrizione nella lista di riserva. Tuttavia, la Corte ha precisato che il ragionamento del Tribunale era errato nella parte in cui aveva escluso l’esame dell’eccezione di irricevibilità solo perché il bando era stato annullato in un’altra causa.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
Impugnazione relativa al concorso EPSO/AD/323/16 e alle clausole linguistiche
La pronuncia riguarda un ricorso in appello proposto dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale del 20 marzo 2024, EO/Commissione. Al centro della controversia vi è la decisione del comitato di selezione che ha confermato la non inclusione di EO nella lista di riserva del concorso EPSO/AD/323/16, concorso nel quale il bando limitava la scelta della seconda lingua a inglese, francese e tedesco.
Fatti e svolgimento della procedura
EPSO aveva pubblicato nel 2016 il bando di concorso per la costituzione di liste di riserva di amministratori-investigatori. Il bando prevedeva una prima lingua tra le 24 lingue ufficiali dell’Unione e una seconda lingua limitata a inglese, francese o tedesco; inoltre, vari test dell’assessment centre dovevano svolgersi nella seconda lingua scelta dal candidato, insieme a una prova di comprensione dell’inglese. EO aveva partecipato al concorso, superato i test iniziali e sostenuto l’assessment centre, ma il comitato di selezione aveva deciso di non iscriverla nella lista di riserva per il mancato raggiungimento della soglia minima in uno o più test di competenze generali o specifiche. Dopo il riesame e il rigetto del reclamo amministrativo, la candidata aveva proposto ricorso al Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione e il risarcimento del danno non patrimoniale.
Giudizio del Tribunale
Nel corso del giudizio era intervenuta la sentenza del 9 settembre 2020 in cui il Tribunale aveva già annullato il bando di concorso per l’illegittimità delle clausole linguistiche, sentenza poi confermata dalla Corte di giustizia il 16 febbraio 2023. Nella sentenza ora impugnata, il Tribunale aveva ritenuto che tale annullamento comportasse, di per sé, l’illegittimità della decisione individuale di non inclusione in lista di riserva. Aveva quindi accolto il quarto motivo di ricorso di EO, fondato su un plea of illegality del bando, e aveva annullato la decisione contestata senza esaminare gli altri motivi. Aveva inoltre riconosciuto un importo forfettario di EUR 6 000 per il danno non patrimoniale.
Censure della Commissione in appello
La Commissione ha proposto tre motivi di appello, tutti centrati sulla medesima questione di principio:
- il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito all’annullamento del bando un effetto automatico di caducazione della decisione individuale;
- avrebbe omesso di verificare la sussistenza di un nesso stretto tra le disposizioni linguistiche del bando e la motivazione della decisione di non inserimento in lista di riserva;
- avrebbe inoltre travisato i fatti, poiché la non inclusione di EO derivava dai risultati insufficienti in prove di competenze e non dalle sue competenze linguistiche.
Normativa e criteri giurisprudenziali richiamati
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 277 TFUE, che consente di eccepire l’inapplicabilità di un atto di portata generale in un giudizio relativo a un atto individuale;
- l’articolo 263 TFUE, come parametro delle censure di illegittimità;
- la giurisprudenza secondo cui un plea of illegality contro un bando di concorso è ricevibile solo se vi è un nesso stretto tra le disposizioni contestate del bando e la motivazione della decisione individuale;
- la giurisprudenza da cui risulta che l’annullamento di un atto di portata generale non produce automaticamente l’annullamento di tutti gli atti individuali adottati sulla sua base.
Ragionamento della Corte sulla ricevibilità del plea of illegality
La Corte chiarisce che il fatto che il bando sia stato già annullato in un’altra causa non esonera il giudice dal verificare la ricevibilità dell’eccezione di illegittimità sollevata dalla singola candidata. Il punto decisivo resta se le disposizioni del bando invocate siano state effettivamente applicate o abbiano inciso sulla motivazione della decisione impugnata. Pertanto, il Tribunale ha errato nel ritenere superfluo pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione solo perché il bando era già stato annullato nella causa promossa da Italia e Spagna. La Corte precisa che la verifica del nesso stretto è necessaria anche in tale ipotesi.
Ragionamento della Corte sul nesso stretto nel caso concreto
Nonostante l’errore di metodo del Tribunale, la Corte rileva che, nel caso concreto, il nesso stretto esisteva davvero. Il bando prevedeva che quattro prove dell’assessment centre si svolgessero nella seconda lingua del candidato e che una ulteriore prova di comprensione dell’inglese fosse eliminatoria. EO aveva scelto l’inglese come seconda lingua. Da ciò la Corte desume che la conoscenza dell’inglese da parte della candidata ha necessariamente influito sul risultato delle prove dell’assessment centre e che, dunque, le clausole linguistiche del bando erano connesse alla motivazione della decisione di non inclusione nella lista di riserva. Le argomentazioni della Commissione sul fatto che il punteggio in inglese fosse soddisfacente o che EO conoscesse anche il tedesco non escludono tale nesso, poiché non si può escludere che un diverso regime linguistico avrebbe potuto incidere sul rendimento della candidata nelle prove.
Esito del plea of illegality e conferma dell’annullamento
Poiché il nesso stretto è accertato, EO era ricevibile nel far valere l’illegittimità del bando. Inoltre, il bando era già stato annullato in via diretta perché limitava ingiustificatamente la scelta della seconda lingua a inglese, francese e tedesco, in violazione del principio di non discriminazione e di pari opportunità. Il plea of illegality doveva quindi essere accolto anche nel presente giudizio, con conseguente conferma dell’annullamento della decisione di non inserimento nella lista di riserva. La Corte precisa che gli errori di diritto del Tribunale sul piano della ricevibilità non sono stati tali da infirmare il dispositivo della sentenza impugnata, che resta fondato su basi giuridiche corrette.
Domanda risarcitoria e spese
Quanto alla censura riferita al capo sul danno non patrimoniale, la Corte la dichiara sostanzialmente priva di rilevanza autonoma, poiché il mantenimento dell’annullamento della decisione rende non decisivo il vizio denunciato dalla Commissione. In conclusione, l’appello è respinto integralmente. La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da EO nel giudizio di appello.
Principio affermato
In materia di concorsi EPSO, il giudice deve verificare sempre, anche quando il bando è stato già annullato in un’altra causa, se sussista un nesso stretto tra le disposizioni del bando contestate e la motivazione della decisione individuale impugnata. Solo se quelle disposizioni hanno inciso sui motivi della decisione il candidato può far valere utilmente un plea of illegality; nel caso di specie, le clausole linguistiche del bando avevano effettivamente influito sulla valutazione della candidata e l’annullamento della decisione di non inserimento in lista di riserva è stato confermato.
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