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Sentenza

Sentenza n. 10994/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sez. lavoro, n. 2836/2024, pubblicata in data 7 marzo 2024, all’esito del procedimento R.G. n. 2420/2023; nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202509060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sez. lavoro, n. 2836/2024, relativa al pagamento di somme e al riconoscimento di 12 punti per un incarico di supplenza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, Sez. lavoro, n. 2836/2024, passata in giudicato. Tale sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 13.768,82, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché al riconoscimento di 12 punti per l'incarico di supplenza che la ricorrente avrebbe dovuto svolgere, ai fini del successivo aggiornamento delle graduatorie. È stata inoltre chiesta la fissazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La ricorrente ha prodotto la documentazione comprovante il passaggio in giudicato e la mancata esecuzione. Il Ministero si è costituito senza formulare specifiche contestazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza azionata, l'esistenza del titolo esecutivo e l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, anche qualora vi abbia già provveduto soltanto parzialmente, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, previa richiesta della ricorrente, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega, da esercitare nei successivi sessanta giorni e senza compenso. La domanda di astreinte è stata respinta perché il ritardo non è stato ritenuto significativo di una volontà dell'Amministrazione di non adempiere e non sarebbe stato equo applicare una penalità di mora. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 850,00 per spese e competenze, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza e consentono di ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora per le successive violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti di equità per applicarla.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta comprovati il passaggio in giudicato della pronuncia azionata e la mancata o incompleta esecuzione da parte dell'Amministrazione, il giudice deve ordinare l'adempimento integrale entro un termine prefissato.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato, che vincola l'Amministrazione e il giudice dell'esecuzione.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza per l'ipotesi di persistente inadempimento, subordinandone l'attivazione alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e alla richiesta della parte.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando il ritardo dell'Amministrazione, valutato concretamente, non evidenzi una volontà di non adempiere e la sanzione non risulti equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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