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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-601/18

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 settembre 2020. — Prysmian SpA e Prysmian Cavi e Sistemi Srl contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell’ambito di progetti – Infrazione unica e continuata – Successione di entità giuridiche – Imputabilità del comportamento illecito – Principio della parità di trattamento – Snaturamento di elementi di prova – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 20 – Poteri di ispezione della Commissione europea in materia di intese – Potere di copiare dati senza esame preliminare e di esaminarli successivamente nei locali della Commissione – Ammende. — Causa C-601/18 P

Giurisprudenza europea62018CJ0601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di Prysmian contro la decisione della Commissione nel caso dei cavi elettrici. Ha ritenuto legittima sia la copia dei dischi rigidi durante l’ispezione sia la prosecuzione dell’esame dei dati nei locali della Commissione, in presenza di adeguate garanzie. Ha inoltre confermato l’imputazione della responsabilità a titolo di continuità economica e ha escluso violazioni della parità di trattamento nella qualificazione dell’infrazione e nel calcolo delle ammende.

Impugnazione in materia di intese sui cavi elettrici: legittimità della copia e dell’esame successivo, imputazione della responsabilità per continuità economica e calcolo delle ammende

La questione giuridica

Le ricorrenti chiedevano di censurare la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione in un procedimento per intesa nel mercato dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini. Le questioni vertevano, in particolare, sulla portata dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 quanto alla copia dei dischi rigidi e all’esame successivo nei locali della Commissione, sull’imputazione della responsabilità a PrysmianCS per fatti anteriori alla sua costituzione in applicazione del principio di continuità economica, sulla qualificazione dell’infrazione come unica e continuata, sulla data di inizio dell’infrazione e sulla pretesa violazione della parità di trattamento nella determinazione del coefficiente di gravità.

Principio di diritto

La Corte ha respinto integralmente l’impugnazione e ha confermato che, nell’ambito di un’ispezione ex articolo 20 del regolamento n. 1/2003, la Commissione può realizzare copie-immagine dei dischi rigidi dei computer dell’impresa ispezionata come fase intermedia del controllo e, se necessario per l’efficacia dell’ispezione e per limitare l’ingerenza nell’impresa, può completare l’esame nei propri locali, purché rispetti i diritti della difesa e inserisca nel fascicolo solo i dati pertinenti. Ha inoltre ribadito che la responsabilità per un’infrazione può essere imputata all’entità succeduta economicamente all’autrice materiale del comportamento illecito, anche se quest’ultima continua a esistere, quando vi sia identità economica tra le due entità; il principio di parità di trattamento non consente di invocare a proprio vantaggio un’eventuale illegittimità commessa a favore di terzi.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’Accordo SEE
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 21 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte

Impugnazione nel caso dei cavi elettrici: cavi sotterranei e sottomarini, ispezione e ammende

La causa riguarda un’impugnazione proposta da Prysmian SpA e Prysmian Cavi e Sistemi Srl contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione nel procedimento AT.39610 – Cavi elettrici. La controversia concerne un’intesa anticoncorrenziale nel mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini ad alta tensione, nonché i poteri ispettivi della Commissione e il calcolo delle ammende.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione, sulla base di informazioni fornite da ABB e di un’indagine successiva, aveva effettuato un’ispezione il 28 gennaio 2009 nei locali delle ricorrenti a Milano ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003. Gli ispettori, dopo aver esaminato i computer di alcuni dipendenti, avevano deciso di estrarre copie-immagine di tre dischi rigidi e di completare l’esame presso i propri uffici a Bruxelles, dove i dati erano stati poi esaminati in presenza dei rappresentanti delle ricorrenti.

Con la decisione C(2014) 2139 final, la Commissione aveva accertato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, consistente in una ripartizione di territori e clienti tra produttori europei, giapponesi e sudcoreani, articolata in una configurazione A/R e in una configurazione europea. PrysmianCS era stata ritenuta responsabile per il periodo 18 febbraio 1999-28 gennaio 2009; Pirelli e Goldman Sachs erano state coinvolte per i periodi corrispondenti in qualità di società madri.

Normativa rilevante

La Corte richiama soprattutto:

  • l’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003, sui poteri di ispezione della Commissione;
  • l’articolo 21 del medesimo regolamento, sulle ispezioni in altri locali;
  • l’articolo 23 del medesimo regolamento, sulle ammende;
  • l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’Accordo SEE;
  • gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali;
  • l’articolo 296 TFUE, sull’obbligo di motivazione.

Primo motivo: legittimità della copia dei dischi rigidi e dell’esame a Bruxelles

Le ricorrenti sostenevano che l’articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento n. 1/2003 non consentisse alla Commissione di copiare preventivamente interi dischi rigidi senza aver prima verificato la rilevanza dei documenti e non autorizzasse l’esame successivo nei locali della Commissione. La Corte respinge l’argomento.

Essa afferma, in sostanza, che:

  • l’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), attribuisce alla Commissione il potere di controllare documenti aziendali su qualsiasi supporto, e tale potere comprende la realizzazione di copie-immagine come fase intermedia;
  • la lettera c) non è la base decisiva per la copia, poiché le copie devono riguardare dati già ricompresi nell’oggetto dell’ispezione e quindi successivamente verificati quanto alla pertinenza;
  • il fatto di lavorare su una copia non altera, di per sé, i diritti della difesa, se la Commissione esamina poi i dati in modo selettivo, inserendo nel fascicolo solo quelli pertinenti e cancellando gli altri;
  • la prosecuzione del controllo nei locali della Commissione è compatibile con l’articolo 20, purché sia giustificata dall’efficacia dell’ispezione o dall’esigenza di evitare un’ingerenza eccessiva nell’impresa.

Nel caso concreto, il volume di dati era rilevante, l’esame nei locali della Commissione era stato condotto con garanzie procedurali adeguate e le ricorrenti non avevano dimostrato una lesione concreta dei loro diritti di difesa. La Corte osserva inoltre che l’articolo 21 riguarda una situazione diversa, ossia ispezioni in locali estranei a quelli professionali dell’impresa, e non limita l’articolo 20 nel modo sostenuto dalle ricorrenti.

Secondo motivo: continuità economica, parità di trattamento e motivazione

Le ricorrenti contestavano l’imputazione a PrysmianCS di condotte anteriori alla sua costituzione, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto applicare rigidamente il principio della responsabilità personale. La Corte ricorda invece la sua giurisprudenza costante: quando l’entità autrice dell’infrazione ha subìto una ristrutturazione ma vi è continuità economica tra l’entità originaria e quella successiva, la responsabilità può essere trasferita alla successiva entità economica anche se la prima continua a esistere giuridicamente.

La Corte conferma che il Tribunale ha correttamente ritenuto PirelliCSE successore economico di PirelliCS a partire dal 27 novembre 2001 e che, pertanto, la Commissione poteva imputare a PrysmianCS la responsabilità per il periodo precedente. Il fatto che PirelliCS o Pirelli esistessero ancora giuridicamente non impediva tale imputazione, soprattutto poiché la Commissione aveva altresì sanzionato Pirelli come società madre per il periodo rilevante.

Quanto alla parità di trattamento, la Corte ribadisce che questo principio, pur imponendo di trattare situazioni analoghe in modo analogo, deve conciliarsi con il principio di legalità: nessuno può invocare a proprio vantaggio un trattamento illegittimo eventualmente concesso ad altri. Di conseguenza, anche se Nexans France e Silec Cable fossero state trattate diversamente, Prysmian non poteva pretendere di beneficiare di un’eventuale illegittimità commessa a favore di terzi.

Quanto alla motivazione, la Corte ritiene che il Tribunale non fosse tenuto a rispondere in modo autonomo all’argomento sul carattere asseritamente eccezionale della continuità economica, poiché aveva già accertato che l’applicazione di tale principio era conforme alla giurisprudenza.

Terzo motivo: qualificazione dell’infrazione come unica e continuata

Le ricorrenti contestavano la qualificazione dell’illecito come infrazione unica e continuata e denunciavano uno snaturamento di elementi di prova relativi al preteso accordo sul “territorio domestico”. La Corte dichiara irricevibile la parte del motivo che mira, in sostanza, a rimettere in discussione la valutazione probatoria del Tribunale, ricordando che tale valutazione non è sindacabile in cassazione salvo snaturamento, che qui non è stato dimostrato in modo preciso.

Nel merito, la Corte osserva che le ricorrenti non avevano sviluppato in primo grado, in modo sufficientemente chiaro, la censura secondo cui la Commissione non avrebbe provato tutte le condizioni richieste dalla giurisprudenza per un’infrazione unica: obiettivo comune, contributo dell’impresa e conoscenza dei comportamenti altrui. La Corte conferma quindi il rigetto del motivo.

Quarto motivo: data di inizio dell’infrazione

Le ricorrenti sostenevano che il Tribunale avesse erroneamente confermato la data del 18 febbraio 1999 come inizio dell’infrazione, fondandosi anche su accordi precedenti, come lo STEA e la SMEA, che non erano oggetto della contestazione. La Corte respinge la censura: il Tribunale ha esaminato il contesto precedente solo per valutare il significato della riunione del 18 febbraio 1999 e non ha statuito ultra petita. Inoltre, gli elementi richiamati dalla Commissione erano già contenuti nella comunicazione degli addebiti, per cui i diritti della difesa non sono stati violati.

Le ulteriori censure sulla valutazione delle prove sono dichiarate in parte irricevibili e in parte inoperanti, poiché il Tribunale aveva comunque basato la sua conclusione su elementi sufficienti e autonomamente decisivi, in particolare sulle note della riunione del 18 febbraio 1999 e sul comportamento successivo delle imprese. La Corte respinge anche la censura di motivazione incoerente.

Quinto motivo: coefficiente di gravità e parità di trattamento

Le ricorrenti contestavano l’aumento del coefficiente di gravità del 2% applicato alle imprese europee, sostenendo che i produttori asiatici avessero partecipato in modo analogo alla configurazione europea dell’intesa. La Corte respinge il motivo: anche supponendo un possibile errore della Commissione sul ruolo dei produttori asiatici, ciò potrebbe al più giustificare un trattamento più severo nei loro confronti, ma non un diritto delle ricorrenti a beneficiare di un trattamento illegittimo. Il principio di parità di trattamento non può essere invocato per ottenere l’estensione di un eventuale errore commesso in favore di altri.

Decisione e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Prysmian SpA e Prysmian Cavi e Sistemi Srl sono condannate alle spese della Commissione. Pirelli & C. SpA, interveniente in impugnazione, sopporta le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • la Commissione può copiare supporti digitali durante un’ispezione antitrust e completare poi l’esame dei dati nei propri locali, se ciò è funzionale all’efficacia del controllo e avviene nel rispetto delle garanzie difensive;
  • la responsabilità per un’infrazione antitrust può essere trasferita all’entità succeduta economicamente all’autrice materiale del comportamento illecito;
  • il principio di parità di trattamento non consente di invocare un trattamento illegittimo concesso ad altri;
  • nella fase di impugnazione non è possibile rimettere in discussione la valutazione delle prove del Tribunale se non in presenza di un effettivo snaturamento, che deve essere specificamente dimostrato.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintese anticoncorrenzialiispezioni della commissione europearesponsabilità per continuità economicaammende antitrust

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