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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-195/20

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 settembre 2020. — Procedimento penale a carico di XC. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Effetti della consegna – Articolo 27 – Eventuali azioni penali per altri reati – Regola della specialità. — Causa C-195/20 PPU

Giurisprudenza europea62020CJ0195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza chiarisce l’ambito della regola della specialità nel sistema del mandato d’arresto europeo. La Corte distingue tra la consegna avvenuta in base al primo MAE e quella successiva eseguita da un altro Stato membro in forza di un secondo MAE. In tale situazione, l’imputato non può più invocare la specialità rispetto al primo mandato, ma solo rispetto al secondo, per il quale è sufficiente l’assenso dell’autorità di esecuzione competente.

Mandato d’arresto europeo: la regola della specialità non impedisce il perseguimento per reati anteriori quando la persona, dopo la prima consegna, abbia lasciato volontariamente lo Stato di emissione ed sia stata poi nuovamente consegnata in base a un secondo MAE con assenso dell’autorità di esecuzione di quest’ultimo.

La questione giuridica

Si chiede se l’articolo 27, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI debba essere interpretato nel senso che la regola della specialità impedisce una misura restrittiva della libertà per reati anteriori alla prima consegna, quando l’interessato, dopo essere stato consegnato in forza di un primo MAE, abbia lasciato volontariamente lo Stato membro di emissione ed sia stato successivamente riconsegnato da un altro Stato membro in esecuzione di un secondo MAE, con assenso dell’autorità di esecuzione di quest’ultimo all’estensione dell’azione penale.

Principio di diritto

La Corte afferma che la regola della specialità di cui all’articolo 27, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 è strettamente legata alla singola consegna effettuata in esecuzione di uno specifico mandato d’arresto europeo. Di conseguenza, se la persona, dopo la prima consegna, lascia volontariamente lo Stato membro di emissione ed è poi nuovamente consegnata in forza di un secondo MAE, il rispetto della specialità va valutato solo rispetto a quest’ultimo mandato: basta quindi l’assenso dell’autorità di esecuzione del secondo MAE per autorizzare l’azione penale, la condanna o la detenzione per reati anteriori diversi da quelli oggetto della seconda consegna.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Articolo 1, paragrafi 1 e 2, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 8, paragrafo 1, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 2 TUE

Mandato d’arresto europeo e regola della specialità

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale d’urgenza proposto dal Bundesgerichtshof in materia di cooperazione giudiziaria penale e mandato d’arresto europeo. Il nodo centrale è l’interpretazione dell’articolo 27, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, con riferimento alla possibilità di perseguire una persona per fatti anteriori alla consegna, dopo una sequenza di più mandati d’arresto europei.

Fatti e procedimento principale

XC era stato coinvolto in tre procedimenti penali in Germania relativi a fatti diversi: traffico di stupefacenti, abuso sessuale su minore commesso in Portogallo e, infine, violenza sessuale aggravata ed estorsione commesse in Portogallo nel 2005. Dopo la prima condanna per stupefacenti, nel 2016 fu emesso un primo mandato d’arresto europeo dalla procura di Hannover per l’azione penale relativa all’abuso sessuale su minore; XC fu consegnato dalla Portogallo alla Germania nel 2017 senza rinunciare alla regola della specialità.

Successivamente, mentre scontava la pena per il secondo procedimento, la Germania chiese all’autorità portoghese di rinunciare alla specialità per poter eseguire anche la pena residua relativa alla condanna del 2011. Dopo la rimessione in libertà, XC si recò nei Paesi Bassi e poi in Italia; la procura di Flensburg emise quindi un secondo MAE per l’esecuzione della sentenza del 2011, eseguito dall’autorità italiana con consegna del 18 ottobre 2018. In seguito, la procura di Braunschweig emise un ulteriore mandato per i fatti di violenza sessuale aggravata ed estorsione del 2005; l’autorità di esecuzione italiana acconsentì all’estensione dell’azione penale. XC fu poi condannato dal Landgericht Braunschweig a sette anni di reclusione. Nel ricorso per cassazione, egli contestò la validità del procedimento sostenendo che, in assenza di assenso portoghese sul primo ciclo di consegna, la Germania non potesse perseguirlo per quei fatti.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584, che definisce il MAE e sancisce il principio del riconoscimento reciproco;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, che impone di indicare nel MAE i dati sul reato e sulle circostanze della commissione;
  • l’articolo 27, in particolare i paragrafi 2, 3 e 4, che disciplinano la regola della specialità e le relative eccezioni, nonché la procedura di assenso;
  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
  • l’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte, per il procedimento d’urgenza;
  • l’articolo 2 TUE, richiamato per il principio di fiducia reciproca tra Stati membri.

Questione pregiudiziale

Il Bundesgerichtshof chiedeva in sostanza se la regola della specialità osti a che una persona sia sottoposta a procedimento penale o a misure restrittive della libertà per reati anteriori alla prima consegna, quando:

  • dopo la prima consegna abbia lasciato volontariamente lo Stato membro di emissione;
  • sia poi stata nuovamente consegnata in forza di un secondo MAE;
  • l’autorità giudiziaria dell’esecuzione del secondo MAE abbia dato il proprio assenso all’estensione dell’azione penale ai fatti ulteriori.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che il sistema del MAE si fonda sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri, con l’obiettivo di facilitare e accelerare le consegne. Le disposizioni dell’articolo 27, essendo derogatorie rispetto a tale principio, devono essere interpretate in modo da non compromettere l’efficacia del sistema.

Sul piano letterale e sistematico, la Corte osserva che la regola della specialità è strettamente collegata alla consegna specifica realizzata in esecuzione di uno determinato MAE: il testo dell’articolo 27 fa riferimento alla "consegna" al singolare, mentre l’articolo 8 richiede che ciascun MAE indichi con precisione il reato e le circostanze, confermando che la specialità opera rispetto a quello specifico titolo di consegna.

La Corte chiarisce inoltre che la specialità tutela la sovranità dello Stato membro di esecuzione e attribuisce alla persona consegnata il diritto a non essere perseguita per reati diversi da quelli oggetto della consegna, salvo assenso dell’autorità di esecuzione. Tuttavia, nel caso in esame, la situazione giuridicamente rilevante non è più quella del primo mandato, perché XC aveva volontariamente lasciato il territorio tedesco e poi era rientrato in Germania in base a un secondo MAE, eseguito dall’Italia.

Per questo motivo, la Corte afferma che la specialità eventualmente collegata al primo MAE non può essere invocata per bloccare il procedimento avviato dopo la seconda consegna. In tale ipotesi, l’unico assenso necessario è quello dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione del secondo MAE, cioè dello Stato membro che ha effettuato l’ultima consegna rilevante. Richiedere anche un assenso dello Stato che aveva eseguito il primo MAE renderebbe eccessivamente gravosa e meno efficace la procedura di consegna, in contrasto con gli obiettivi della decisione quadro.

Decisione / dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 27, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che la regola della specialità non osta a una misura restrittiva della libertà per reati anteriori alla prima consegna, quando la persona abbia lasciato volontariamente il territorio dello Stato membro di emissione del primo MAE e sia stata poi consegnata di nuovo in forza di un secondo MAE, purché, rispetto a quest’ultimo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia dato il proprio assenso all’estensione dell’azione penale ai fatti ulteriori.

Principio affermato

La regola della specialità opera in relazione alla singola consegna effettuata in base a uno specifico mandato d’arresto europeo e non si protrae automaticamente quando la persona, dopo aver lasciato volontariamente lo Stato membro di emissione, rientri e sia nuovamente consegnata in virtù di un diverso MAE. In quest’ultimo caso, l’assenso richiesto è solo quello dell’autorità di esecuzione del secondo mandato.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto europeocooperazione giudiziaria penaleregola della specialitàriconoscimento reciprococustodia cautelare e esecuzione della pena

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