Corte di giustizia, Sentenza C-516/19
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 settembre 2020. — NMI Technologietransfer GmbH contro EuroNorm GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articoli 107 e 108 TFUE – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Esenzione di alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno – Allegato I – Piccole e medie imprese (PMI) – Definizione – Requisito dell’indipendenza – Articolo 3, paragrafo 1 – Impresa autonoma – Articolo 3, paragrafo 4 – Esclusione – Controllo indiretto del 25% del capitale o dei diritti di voto da parte di enti pubblici – Nozioni di “controllo” e di “enti pubblici”. — Causa C-516/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito come va interpretata la regola di esclusione dalla qualifica di PMI prevista dal regolamento n. 651/2014 quando il capitale dell’impresa è detenuto tramite una fondazione governata in maggioranza da rappresentanti di enti pubblici. Ha stabilito che, in presenza dei requisiti strutturali indicati, il controllo indiretto può essere desunto dalla sola partecipazione e dalla disciplina statutaria, senza indagini sull’effettivo esercizio del voto. Ha inoltre ricompreso nella nozione di ente pubblico anche università, istituti di istruzione superiore e camere di commercio e industria, se configurati come enti pubblici secondo i criteri autonomi del diritto UE.
Interpretazione della nozione di PMI ai fini del regolamento (UE) n. 651/2014: controllo indiretto da parte di enti pubblici e nozione di "ente pubblico".
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, un’impresa sia esclusa dalla qualifica di PMI quando l’ente che ne detiene la maggior parte del capitale è una fondazione il cui organo di governo è composto in maggioranza da rappresentanti di enti pubblici; se università, istituti di istruzione superiore e camere di commercio e industria possano qualificarsi come enti pubblici; e se, per integrare il controllo indiretto di enti pubblici, occorra accertare un’influenza effettiva dei rappresentanti o sia sufficiente la partecipazione percentuale prevista dallo statuto.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014 osta alla qualificazione come PMI solo quando almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto dell’impresa è controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più enti pubblici; per integrare tale controllo non occorre provare che i rappresentanti degli enti pubblici abbiano effettivamente coordinato o esercitato il voto secondo istruzioni, essendo sufficiente la partecipazione indiretta risultante dallo statuto dell’ente che controlla l’impresa. La nozione di "ente pubblico" comprende anche università, istituti di istruzione superiore e camere di commercio e industria, purché siano enti di interesse generale dotati di personalità giuridica e finanziati o controllati da Stato, enti territoriali o altri enti pubblici.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articoli 107 e 108 TFUE
- Regolamento (UE) n. 651/2014
- Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014
- Articolo 1 del regolamento (UE) n. 651/2014
- Articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014
- Articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014
- Raccomandazione 2003/361/CE
- Direttiva 2006/111/CE
Controllo indiretto di enti pubblici e qualifica di PMI nel regolamento n. 651/2014
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Berlin in una controversia tra NMI Technologietransfer GmbH ed EuroNorm GmbH sulla negata concessione di una sovvenzione per un progetto di ricerca e sviluppo destinato alle PMI. La questione centrale è l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di aiuti di Stato esentati per categoria.
Fatti e procedimento principale
NMI TT è una società a responsabilità limitata il cui capitale è detenuto al 90% dall’NMI‑Institut, fondazione di diritto civile di pubblica utilità. EuroNorm ha respinto la domanda di sovvenzione ritenendo che NMI TT non potesse qualificarsi come PMI perché l’NMI‑Institut sarebbe, a sua volta, controllato indirettamente da enti pubblici tramite il suo comitato dei garanti.
Lo statuto dell’NMI‑Institut attribuisce al comitato dei garanti funzioni rilevanti: definizione dei principi dell’attività della fondazione, programmazione di ricerca e sviluppo, pianificazione finanziaria, nomina e revoca del consiglio di amministrazione, approvazione di atti giuridici, modifica dello statuto e scioglimento della fondazione. Il comitato comprende, tra gli altri, rappresentanti di ministeri del Land, il sindaco, il rettore dell’università di Tubinga, professori universitari, il preside di un istituto di istruzione superiore e un rappresentante della camera di commercio e industria.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se la presenza maggioritaria di rappresentanti di enti pubblici nel comitato della fondazione controllante basti a escludere la qualifica di PMI;
- se università, istituti statali di istruzione superiore e camere di commercio e industria siano "enti pubblici";
- se rilevi che i membri del comitato siano onorari o non gestionali;
- se occorra dimostrare un’influenza effettiva, un coordinamento del voto o una volontà congiunta delle autorità pubbliche.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama il regolamento n. 651/2014, in particolare:
- articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sugli aiuti alle PMI;
- articolo 2, punto 2, che rinvia all’allegato I per la definizione di PMI;
- allegato I, articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, sulla distinzione tra imprese autonome, associate e collegate e sulla regola di esclusione quando almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto è controllato da enti pubblici.
Sono inoltre richiamati la raccomandazione 2003/361/CE, in particolare i considerando 9 e 13, e la direttiva 2006/111/CE, articolo 2, lettera a), quale elemento di contesto per la nozione di poteri pubblici.
Ragionamento della Corte sulla nozione di "ente pubblico"
La Corte afferma che la nozione di "ente pubblico" è autonoma nel diritto dell’Unione, poiché il regolamento non rinvia al diritto nazionale per definirla. In base al significato abituale, al contesto e alla finalità della disciplina, essa comprende lo Stato, gli enti territoriali e gli enti istituiti per esigenze di interesse generale, dotati di personalità giuridica e finanziati o controllati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
Ne consegue che università, istituti di istruzione superiore e camere di commercio e industria possono rientrare nella nozione, purché soddisfino i criteri indicati. È irrilevante che le persone nominate su proposta di tali enti partecipino a titolo onorario all’impresa interessata, poiché ciò che conta è la loro qualità di membri di quegli enti.
Ragionamento della Corte sul controllo indiretto
Quanto alla nozione di controllo, la Corte osserva che l’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I fa riferimento unicamente alla soglia di partecipazione del 25% del capitale o dei diritti di voto controllata da enti pubblici, senza richiedere un accertamento del comportamento effettivo dei rappresentanti o della loro concreta influenza sul voto.
Diversamente da altre disposizioni dell’articolo 3, che richiedono un esame dell’influenza dominante in concreto, il paragrafo 4 non contiene un simile requisito. Poiché la definizione di PMI deve essere interpretata restrittivamente, la Corte ritiene sufficiente una verifica strutturale della partecipazione e della catena di controllo, anche indiretta.
È quindi sufficiente che enti pubblici detengano congiuntamente, anche indirettamente, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto dell’impresa interessata, secondo lo statuto dell’ente interposto, senza dover dimostrare un coordinamento effettivo del voto o la concreta considerazione degli interessi degli enti pubblici da parte dei loro rappresentanti.
Applicazione al caso concreto e dispositivo
La Corte precisa che spetta comunque al giudice nazionale verificare i fatti e qualificare, secondo il diritto nazionale e i criteri autonomi del diritto UE, l’università di Tubinga, l’istituto di Reutlingen e la camera di commercio e industria di Reutlingen. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte rileva che lo statuto dell’NMI‑Institut attribuisce al comitato dei garanti poteri tali da poter conferire agli enti pubblici rappresentati una partecipazione indiretta rilevante ai fini dell’articolo 3, paragrafo 4.
La Corte conclude che tale disposizione non osta a una normativa nazionale che esclude la qualifica di PMI quando l’organo che detiene la maggior parte del capitale dell’impresa, pur non gestendola quotidianamente, è composto in maggioranza da membri che rappresentano enti pubblici, con conseguente controllo indiretto congiunto da parte di questi ultimi.
Principio affermato
La pronuncia stabilisce che, ai fini della qualifica di PMI nel regime di esenzione per categoria degli aiuti di Stato, il requisito dell’indipendenza viene meno se almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto è controllato, anche indirettamente, da enti pubblici; la verifica è essenzialmente strutturale e non richiede la prova di un’influenza effettiva sul voto dei rappresentanti. La nozione di ente pubblico include anche università, istituti di istruzione superiore e camere di commercio e industria quando siano enti di interesse generale dotati di personalità giuridica e sottoposti al controllo o finanziamento pubblico.
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