Corte di giustizia, Sentenza C-223/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 settembre 2020. — YS contro NK AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Wiener Neustadt. — Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttive 2000/78/CE e 2006/54/CE – Ambito di applicazione – Divieto di discriminazioni indirette fondate sull’età o sul sesso – Giustificazioni – Normativa nazionale che prevede un prelievo sulle pensioni versate direttamente ai loro beneficiari da parte di imprese controllate a maggioranza dallo Stato nonché la soppressione dell’indicizzazione dell’importo della pensione – Articoli 16, 17, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Applicabilità – Discriminazione fondata sul patrimonio – Lesione della libertà contrattuale – Violazione del diritto di proprietà – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto a un ricorso effettivo. — Causa C-223/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pronuncia riguarda una disciplina austriaca che impone un prelievo su determinate pensioni aziendali dirette e sospende per un anno la loro indicizzazione. La Corte ha ricondotto tale disciplina nell’ambito delle direttive 2000/78 e 2006/54, escludendo in linea di principio una violazione del divieto di discriminazione per sesso o età e ritenendo compatibili, nei limiti indicati, anche gli articoli 16, 17, 20 e 21 della Carta. Ha infine chiarito che l’articolo 47 della Carta non impone un rimedio giurisdizionale autonomo principale, se è possibile contestare le misure in via incidentale.
Rinvio pregiudiziale su prelievo e mancata indicizzazione di una pensione aziendale diretta: ambito delle direttive 2000/78/CE e 2006/54/CE, applicabilità della Carta e tutela giurisdizionale effettiva
La questione giuridica
Se una normativa nazionale che impone un prelievo su una pensione aziendale corrisposta direttamente dall’ex datore di lavoro e sopprime per un anno l’indicizzazione contrattuale rientri nell’ambito delle direttive 2000/78 e 2006/54; se configuri discriminazione indiretta fondata sul sesso o sull’età; se gli articoli 16, 17, 20 e 21 della Carta ostino a tale normativa in quanto lesiva della libertà contrattuale, del diritto di proprietà e del principio di non discriminazione; e se l’articolo 47 della Carta esiga un ricorso autonomo principale contro tali disposizioni.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che una normativa nazionale che riduce una pensione aziendale diretta e ne blocca l’indicizzazione rientra nell’ambito delle direttive 2000/78 e 2006/54, perché incide sulle condizioni di retribuzione e sui regimi professionali di sicurezza sociale; essa non è di per sé contraria a tali direttive né alla Carta, purché eventuali effetti differenziati siano giustificati da obiettivi legittimi e proporzionati, estranei a discriminazioni fondate su sesso o età. Inoltre, l’articolo 47 della Carta non impone necessariamente un ricorso autonomo principale, se il controllo di compatibilità con il diritto dell’Unione può avvenire in via incidentale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 79/7/CEE
- Direttiva 2000/78/CE
- Direttiva 2006/54/CE
- Articolo 157 TFUE
- Articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Rinvio pregiudiziale su pensioni aziendali dirette e limiti alla loro indicizzazione
La Corte di giustizia, Terza Sezione, si pronuncia su un rinvio pregiudiziale del Landesgericht Wiener Neustadt relativo a una disciplina austriaca che incide su alcune pensioni aziendali versate direttamente dall’ex datore di lavoro. La causa riguarda il prelievo di somme sulla pensione e la soppressione, per il 2018, dell’indicizzazione contrattualmente prevista.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente nel procedimento principale, ex dipendente di NK AG, percepisce una pensione aziendale fondata su una "promessa di prestazione diretta" stipulata nel 1992. Il contratto prevedeva anche una clausola di indicizzazione collegata agli aumenti salariali del settore.
Dal 2015 NK AG applica un contributo di garanzia pensionistica ai sensi dell’articolo 24a del NÖ Landes- und GemeindebezügeG. Per il 2018, in applicazione dell’articolo 711 ASVG, la società non ha aumentato la pensione nella misura contrattualmente prevista. L’interessato ha quindi agito in giudizio per contestare i prelievi e il mancato adeguamento, chiedendo anche un accertamento dei diritti futuri.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 79/7/CEE, ma precisa che essa si applica ai soli regimi legali di sicurezza sociale. Sono invece centrali:
- la direttiva 2000/78/CE, in particolare gli articoli 1, 2 e 3, relativi al divieto di discriminazioni, anche indirette, in materia di occupazione e condizioni di lavoro;
- la direttiva 2006/54/CE, in particolare gli articoli 1, 2, 4, 5 e 7, concernenti la parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi professionali di sicurezza sociale;
- gli articoli 16, 17, 20, 21, 47, 51 e 52 della Carta;
- l’articolo 157 TFUE, richiamato per inquadrare il concetto di retribuzione.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:
- se le direttive 79/7, 2000/78 e 2006/54 si applichino a una disciplina che incide sulla pensione aziendale diretta e sulla sua indicizzazione;
- se tale disciplina costituisca discriminazione indiretta fondata sul sesso, considerato che colpisce più uomini che donne;
- se essa integri discriminazione indiretta fondata sull’età, poiché i contratti di questo tipo sarebbero stati stipulati solo fino al 2000;
- se la Carta, in particolare gli articoli 16, 17, 20 e 21, osti a tali misure per violazione della libertà contrattuale, del diritto di proprietà e del principio di uguaglianza;
- se l’articolo 47 della Carta esiga un ricorso autonomo principale contro le norme nazionali.
Ambito di applicazione delle direttive 2000/78 e 2006/54
La Corte esclude l’applicazione della direttiva 79/7, perché la pensione in discussione non è un regime legale di sicurezza sociale, ma una prestazione che deriva essenzialmente dal rapporto di lavoro e dal contratto con il datore.
Viceversa, la pensione aziendale diretta rientra nell’ambito della direttiva 2000/78 come elemento della retribuzione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e nell’ambito della direttiva 2006/54 come prestazione di un regime professionale di sicurezza sociale, ai sensi degli articoli 1 e 5. La disciplina nazionale, riducendo l’importo della prestazione e rendendo inefficace l’indicizzazione pattuita, incide infatti sulle condizioni di retribuzione e sul calcolo delle prestazioni.
Discriminazione indiretta fondata sul sesso
Quanto alla direttiva 2006/54, la Corte rileva che la normativa è neutra in apparenza, poiché si applica a uomini e donne indistintamente. Tuttavia, può configurarsi discriminazione indiretta se essa svantaggia in modo particolare i beneficiari di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile.
La Corte chiarisce che il raffronto deve essere effettuato tra i soggetti compresi nel medesimo ambito normativo, cioè tra i beneficiari di pensioni dirette erogate da imprese controllate dallo Stato. Spetta al giudice nazionale verificare, sulla base di dati statistici affidabili e significativi, se la quota di uomini colpita sia notevolmente superiore a quella delle donne.
Se tale effetto differenziato fosse accertato, la misura potrebbe comunque essere giustificata da obiettivi legittimi di politica sociale, in particolare:
- il finanziamento sostenibile delle prestazioni pensionistiche;
- la riduzione del divario tra pensioni elevate e pensioni meno elevate.
La Corte osserva che considerazioni di puro bilancio non bastano, da sole, a giustificare una disparità a sfavore di uno dei sessi; tuttavia, nel caso di specie, gli obiettivi indicati possono essere legittimi e la disciplina appare proporzionata, perché graduata in funzione dell’importo della pensione e applicata in modo coerente ai soggetti interessati. La verifica finale spetta comunque al giudice del rinvio.
Discriminazione indiretta fondata sull’età
In relazione alla direttiva 2000/78, la Corte esclude che il solo fatto che i contratti di "promessa di prestazione diretta" non siano più stipulati dal 2000 comporti una discriminazione indiretta per età. Il confronto rilevante va compiuto tra le persone rientranti nella stessa categoria regolata dalla normativa, cioè i beneficiari di pensioni dirette di imprese controllate dallo Stato.
Non essendo stato dimostrato che, tra tali soggetti, una percentuale significativamente più elevata di persone anziane sia svantaggiata, la Corte conclude che la direttiva 2000/78 non osta alla normativa in questione solo perché essa si applica di fatto a persone che hanno superato una certa età.
Carta dei diritti fondamentali: uguaglianza, proprietà e libertà contrattuale
La Corte ritiene che la disciplina nazionale costituisca attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta, perché ricade nell’ambito delle direttive 2000/78 e 2006/54.
Sul piano del merito:
- l’articolo 20 e l’articolo 21 della Carta non sono violati, perché una eventuale disparità di trattamento per patrimonio può essere giustificata dagli stessi obiettivi legittimi già esaminati, sempre che il giudice nazionale ne verifichi la proporzionalità;
- l’articolo 16 della Carta, che tutela la libertà d’impresa e la libertà contrattuale, non è ostato da una limitazione legislativa che incide solo in parte sulle somme pattuite e risponde a finalità di interesse generale;
- l’articolo 17 della Carta, relativo al diritto di proprietà, non conferisce un diritto assoluto a percepire una pensione di importo invariabile, e la compressione parziale del credito pensionistico può essere giustificata se prevista dalla legge, proporzionata e non incidente sul contenuto essenziale del diritto.
Tutela giurisdizionale effettiva
Quanto all’articolo 47 della Carta, la Corte ribadisce che esso non impone, di per sé, l’esistenza di un ricorso autonomo principale contro la norma nazionale. È sufficiente che il controllo di conformità al diritto dell’Unione possa essere ottenuto in via incidentale in un procedimento giurisdizionale.
Poiché il giudice del rinvio ha indicato che le disposizioni possono essere contestate incidentalmente, la Corte esclude una violazione della tutela giurisdizionale effettiva.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- le direttive 2000/78 e 2006/54 si applicano alla normativa che riduce una pensione aziendale diretta e ne neutralizza l’indicizzazione;
- la normativa non è di per sé contraria alla direttiva 2006/54, anche se colpisce in maggioranza uomini, purché la disparità sia giustificata da fattori obiettivi estranei al sesso;
- la normativa non osta alla direttiva 2000/78 solo perché si applica a beneficiari che hanno superato una certa età;
- gli articoli 16, 17, 20 e 21 della Carta non ostano a tale normativa, nei limiti indicati;
- l’articolo 47 della Carta non impone un ricorso autonomo principale se esiste una tutela incidentale.
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