Cassazione Penale, Sentenza n. 16293/2022 del 28/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Lecce (10/02/2003, irrevocabile 29/10/2003). Il ricorrente ha contestato la regolarità della notificazione dell'estratto contumaciale e ha sostenuto l'assenza di effettiva conoscenza del procedimento, nonostante la nomina di un difensore di fiducia. Argomentazioni principali: (1) la sola nomina di un difensore nelle indagini preliminari non implica automaticamente la conoscenza dell'accusa; occorre la notificazione formale (vocatio in iudicium); (2) era stata dichiarata la latitanza del ricorrente dopo la nomina del difensore e non vi era elezione di domicilio effettiva presso lo studio del difensore; (3) si richiamano principi costituzionali e della CEDU (art. 117 Cost., art. 6 CEDU) e la giurisprudenza costituzionale ed europea sul diritto all'effettiva conoscenza del processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto regolare la notificazione dell'estratto contumaciale al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 164 c.p.p., dopo aver ritenuto inidoneo il domicilio dichiarato in via Cavallotti n. 17 (Lecce). La Corte ha valutato la sequenza fattuale (nomina del difensore il 5/5/1998, dichiarazione di domicilio per le notifiche il 21/5/1998, successiva dichiarazione di latitanza) e ha ritenuto che la latitanza, nel contesto di una iniziale fase di arresto e nomina di difensore, indichi una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, salvo prova contraria di interruzione dei rapporti con il difensore. Non essendovi tale prova, la Corte ha confermato che non sussisteva l'incolpevole mancata conoscenza richiesta per la restituzione del termine. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 164 cod. proc. pen.
Consente la notificazione dell'estratto contumaciale al difensore quando il domicilio dichiarato risulta inidoneo; la Corte ha ritenuto valida la notifica al difensore in presenza di inidoneità del domicilio dichiarato.
art. 175 cod. proc. pen.
Regola la restituzione nel termine per impugnare per comprovata mancata conoscenza incolpevole; la Corte ha applicato la norma valutando la concreta vicenda e ritenendo che la latitanza, unitamente agli elementi di fatto, non escludesse la conoscenza del processo.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1
Limita l'ampiezza della motivazione del ricorso; la Corte ha osservato i limiti di allegazione e motivazione come previsti dalla disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e le spese processuali.
art. 117 Costituzione
Rinvio ai principi di conformità del diritto interno agli obblighi internazionali; evocato dal ricorrente per richiamare la conformità all'interpretazione CEDU, ma la Corte non ha ritenuto violato il principio alla luce degli elementi di fatto.
art. 6 CEDU
Diritto a un equo processo e alla conoscenza delle accuse; richiamato dal ricorrente per sostenere che la conoscenza effettiva non poteva desumersi dalla sola nomina del difensore, ma la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la prova della conoscenza fosse soddisfatta dalla notificazione regolare al difensore e dalla situazione di latitanza senza prova di interruzione dei rapporti.
Corte Costituzionale, sentenza n. 317 del 2009
Riferimento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di effettiva conoscenza; la Corte di Cassazione ha tenuto conto del quadro giurisprudenziale ma ha ritenuto che, nel caso concreto, gli elementi fattuali impedivano di riconoscere la mancata conoscenza incolpevole.
Orientamenti/Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 17338 del 21/01/2021
Sez. 1, Sent. n. 17338/2021
Precedente utilizzato per affermare che la dichiarazione di latitanza non esclude automaticamente la mancata incolpevole conoscenza del procedimento; occorre valutare le circostanze concrete e la presenza o meno di interruzione dei rapporti con il difensore. La Corte ha ritenuto applicabile tale principio nella valutazione del caso.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia, da sola, non garantisce automaticamente l'effettiva conoscenza dell'accusa da parte dell'imputato: occorre valutare se la notifica formale sia stata effettuata e se sia stata eletta dimora valida presso il difensore.
- Se il domicilio dichiarato risulta inidoneo, la notificazione dell'estratto contumaciale al difensore è valida ai sensi dell'art. 164 c.p.p.; spetta al ricorrente provare l'assenza di conoscenza incolpevole o l'interruzione dei rapporti con il difensore.
- La condizione di latitanza non produce automaticamente il diritto alla restituzione del termine: va valutata insieme agli altri elementi fattuali (nomina del difensore, elezione di domicilio, comportamenti successivi) per determinare se vi sia stata una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.
- Il ricorrente che invoca la mancata conoscenza deve fornire elementi concreti che dimostrino l'interruzione dei rapporti con il difensore o l'assenza di notifiche efficaci; argomentazioni teoriche o generiche sono insufficienti.
- Richiami a principi costituzionali o alla CEDU sono rilevanti, ma la loro incidenza dipende dall'applicazione concreta ai fatti: la Corte valuta se, nel caso particolare, gli obblighi di conoscenza dell'imputato siano stati comunque soddisfatti.
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