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Sentenza

Sentenza n. 12472/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di diniego del visto di ingresso per motivi di studio prot. 20230018834 del 24.09.2023 del Consolato d’Italia in Algeria

Giustizia amministrativa202316104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato d’Italia in Algeria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per motivi di studio, finalizzato alla frequenza di un corso nell’anno accademico 2023/2024, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza non appellata. Nel corso del giudizio, il TAR ha rilevato d’ufficio, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’anno accademico cui il ricorrente aspirava era ormai concluso. Non risultava inoltre manifestato un interesse risarcitorio ai fini dell’accertamento dell’illegittimità dell’atto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice ha ritenuto che, concluso l’anno accademico 2023/2024, l’eventuale annullamento del diniego non avrebbe più arrecato alcuna utilità al ricorrente rispetto alla finalità originaria del visto. Ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., avrebbe potuto essere accertata l’illegittimità dell’atto se fosse sussistito un interesse ai fini risarcitori, ma tale interesse non è stato manifestato. L’interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche sino al passaggio in decisione della causa; il suo venir meno determina l’improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori

    L’accertamento dell’illegittimità dell’atto, in luogo dell’annullamento, presuppone la permanenza di un interesse ai fini risarcitori; in sua assenza, il venir meno dell’utilità dell’annullamento impedisce la prosecuzione della domanda.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio solo dopo averla sottoposta al contraddittorio delle parti; nel caso concreto, il TAR ha dato avviso della possibile improcedibilità.

Massime di principio

  • L’interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere fino al passaggio in decisione della causa; il giudice amministrativo deve verificarne la persistenza in ciascuna fase rilevante del giudizio.
  • Quando, per il sopravvenire di circostanze come la conclusione del periodo temporale cui l’atto impugnato si riferisce, l’annullamento non è più idoneo ad arrecare un’utilità concreta al ricorrente, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Se l’annullamento non è più utile, il giudice può accertare l’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. soltanto quando sussista e sia stato manifestato un interesse ai fini risarcitori; in mancanza, deve dichiarare l’improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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