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Sentenza

Sentenza n. 2701/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di rettifica della graduatoria della selezione per incarichi a tempo determinato di dirigente biologo, nella parte in cui la ricorrente è stata collocata al dodicesimo posto con 18,817 punti, nonché i verbali della commissione esaminatrice

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha impugnato la rettifica della graduatoria, che l’aveva spostata dal settimo al dodicesimo posto. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 4 dell’avviso, dei principi di buon andamento e imparzialità e l’eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento: poiché l’avviso richiamava il regolamento aziendale sulla valutazione dei titoli, ma non disciplinava espressamente il master universitario di II livello, la commissione avrebbe dovuto applicare in via sistematica il regolamento aziendale relativo al personale del comparto, riconoscendo 1,5 punti anziché 0,5. Con il secondo motivo ha contestato il punteggio attribuito per il servizio prestato durante l’emergenza Covid-19: sosteneva che dovessero essere valutati anche i periodi a tempo ridotto successivi al 31 marzo 2022, ottenendo 0,416 punti anziché 0,167, e che né l’avviso né le disposizioni richiamate prevedessero un limite temporale. In memoria ha inoltre sostenuto che non occorreva impugnare il regolamento applicato e che la difesa dell’ASP sull’esclusione dell’attività libero-professionale integrasse una motivazione postuma. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità della seconda censura per carenza di utilità, poiché l’eventuale punteggio aggiuntivo avrebbe dovuto essere attribuito anche a lei, lasciando invariata la posizione relativa in graduatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambi i motivi e quindi il ricorso. Quanto al master, ha ritenuto applicabile il regolamento aziendale per il personale dirigente: lo indicavano l’oggetto della selezione, il richiamo in quel regolamento al d.P.R. 483/1997 e la distinzione di ambito rispetto al regolamento del comparto. Poiché il regolamento dirigenziale attribuiva 0,5 punti al master di I livello senza stabilire un autonomo punteggio maggiore per quello di II livello, la commissione ha legittimamente riconosciuto 0,5 punti, valorizzando il titolo secondo la tipologia affine espressamente prevista e applicando il criterio uniformemente a tutti i candidati. Applicare il punteggio previsto per il comparto avrebbe integrato e alterato la lex specialis; la censura non poteva essere fondata sulla sola contestazione dell’interpretazione della commissione e, per ottenere una diversa disciplina del punteggio, occorreva impugnare il regolamento applicabile. Il secondo motivo è stato respinto nel merito: il punteggio premiale riguardava la partecipazione all’emergenza Covid-19 e non poteva estendersi oltre la cessazione dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022. Il servizio dal 1° aprile 2022 non era quindi valutabile. Il limite temporale era intrinseco al riferimento dell’avviso alla partecipazione all’emergenza Covid-19 e risultava già esplicitato nel verbale n. 3, richiamato dalla delibera, sicché non sussisteva la dedotta integrazione postuma della motivazione. La censura della controinteressata sulla carenza di utilità non è stata esaminata espressamente. Spese compensate, salvo il contributo unificato, rimasto a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 4 dell’avviso di procedura

    L’art. 4 dell’avviso pubblico (ricorso, doc. 5) prevede che «...I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n° 483/1997 e dal regolamento sulla valutazione dei titoli approvato con deliberazione n° 1669/2022...».

    Il rinvio dell’avviso alla disciplina regolamentare va riferito al regolamento pertinente alla selezione del personale dirigente, individuato in base all’oggetto della procedura e all’ambito dei regolamenti aziendali.

  • art. 5 del regolamento ASP per il personale dirigente

    Così individuato il quadro giuridico applicabile alla questione, l’art. 5 del regolamento ASP per la dirigenza, alla voce Titoli accademici e di studio, prevede che «...I titoli accademici e di studio saranno valutati, con riferimento a ciascun profilo professionale, secondo le disposizioni del D.P.R. 483/97. a) Master Universitario I livello: punti 0,5...», senza contemplare un autonomo e maggiore punteggio per il master di II livello.

    In assenza di una previsione specifica per il master di II livello, è legittimo attribuire il punteggio previsto per la tipologia affine espressamente regolata, senza importare il diverso criterio previsto per il personale del comparto.

  • art. 97 Cost.

    La scelta della Commissione di attribuire al titolo della ricorrente il punteggio di 0,5 punti, cioè quello stabilito per la tipologia di titolo più affine espressamente regolata, non è quindi illogica né arbitraria, atteso che: a) resta all’interno della disciplina applicabile; b) valorizza comunque il titolo posseduto, in luogo di escluderlo da valutazione; c) è stata applicata in modo uniforme a tutti i candidati (al riguardo, si legge nel verbale n. 3, che «...I master presentati da parte dei candidati vengono valutati con un punteggio di 0,5...»), con garanzia della par condicio, ciò che esclude la dedotta disparità di trattamento e la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., indicato da parte ricorrente quale parametro giuridico violato.

    I principi di imparzialità e buon andamento non sono violati quando un criterio coerente con la disciplina applicabile è applicato uniformemente a tutti i candidati.

  • art. 5, comma 10, l.r. Sicilia 9/2020

    Il presupposto della previsione di cui all’art. 4 dell’avviso è dunque un servizio reso nel periodo dell’emergenza sanitaria covid, quindi non estensibile a periodi successivi alla cessazione dell’emergenza, richiamato sul punto lo stabile orientamento della Giustizia amministrativa, da cui il Collegio non ravvisa alcun motivo di discostarsi, secondo cui le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego «...non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, invece, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (cfr. art. 12, primo comma, disp. prel. cod. civ.)...» (Cons. Stato, Sez. III, 9 febbraio 2022, n. 915).

    Il punteggio premiale per la partecipazione all’emergenza Covid-19 riguarda il servizio reso durante l’emergenza e non può essere esteso, mediante interpretazione integrativa, ai periodi successivi alla sua cessazione.

  • art. 1 d.l. 24/2022, convertito dalla l. 52/2022

    Al riguardo, lo stato di emergenza nazionale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022: l’art. 1 del DL 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ha dettato le disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da covid-19.

    La cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 individua il termine finale del periodo utile per il punteggio premiale relativo alla partecipazione all’emergenza.

Massime di principio

  • Quando l’avviso di una selezione richiama un regolamento aziendale e l’amministrazione ha adottato distinti regolamenti per personale dirigente e personale del comparto, la disciplina applicabile va individuata in base all’oggetto della procedura, ai riferimenti normativi e all’ambito soggettivo definito dai regolamenti.
  • La commissione non può integrare la lex specialis importando criteri di valutazione previsti da un regolamento riferito a una diversa categoria di personale. Se il regolamento applicabile non stabilisce uno specifico punteggio per un titolo, può essere legittimo attribuire il punteggio previsto per la tipologia affine espressamente disciplinata, purché il criterio resti entro la disciplina applicabile e sia applicato uniformemente ai candidati.
  • Le clausole di un bando di concorso devono essere interpretate secondo il loro significato letterale e la connessione tra le parole, senza ricavarne in via integrativa significati impliciti o inespressi.
  • Il punteggio premiale previsto per la partecipazione all’emergenza Covid-19 può essere riconosciuto solo per il servizio reso durante il periodo emergenziale e non per quello successivo alla sua cessazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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