Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26334/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di applicazione di misura alternativa perché, alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, risultava "sconosciuto all'indirizzo" eletto (Via Nazionale 176/A, Messina). Il Tribunale aveva ritenuto che il mancato aggiornamento del domicilio, rilevato da una notifica del provvedimento di cumulo effettuata a Santo Stefano Medio, integrasse l'ipotesi di inesistenza della dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 677 c.p.p., comma 2-bis. Il ricorrente deduceva invece che: a) non era stata eseguita la regolare notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza all'interessato; b) quando la notifica è risultata impossibile, non è stata eseguita la notificazione al difensore come previsto dall'art. 161, comma 4, c.p.p.; c) la mancata reperibilità non implicava la mancata elezione di domicilio e la sanzione di inammissibilità opera solo quando la dichiarazione o elezione di domicilio sia del tutto omessa, non quando sia semplicemente non aggiornata; d) la notifica della Procura eseguita negli uffici della stazione dei Carabinieri non prova un effettivo mutamento di domicilio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando fondati i motivi relativi alla mancata e irregolare notificazione. Ha ritenuto che, verificata l'irreperibilità dell'interessato al domicilio eletto, doveva essere esperita la notificazione presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., richiamato dall'art. 677, comma 2-bis. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza consolidata secondo la quale l'inammissibilità della domanda di misure alternative si configura solo quando la dichiarazione o elezione di domicilio sia totalmente omessa e non anche quando la dichiarazione non sia più aggiornata. Per questi motivi la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il fascicolo al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Stabilisce che, nel procedimento per l'applicazione delle misure alternative, si applicano le disposizioni dell'art. 161 c.p.p.; la Corte ha interpretato la norma nel senso che l'invocata inammissibilità opera quando manchi la dichiarazione o l'elezione di domicilio, non quando la dichiarazione sia semplicemente non aggiornata.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede che, se la notificazione al domicilio eletto è impossibile, la notificazione deve essere eseguita mediante consegna al difensore. La Corte ha ritenuto che, verificata l'irreperibilità, il Tribunale doveva notificare l'avviso anche al difensore.

  • art. 678, art. 666, art. 127 cod. proc. pen. (richiamati dal ricorrente)

    Richiamati dal ricorrente per censurare vizi processuali e di motivazione; la Suprema Corte si è focalizzata sull'applicazione combinata degli artt. 677 e 161 c.p.p. per risolvere la questione.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, Sent. n. 48337 del 13/11/2012 (Sarr) e Sez. 1, n. 15137 del 03/03/2011 (Marku)

    La Corte ha richiamato questi precedenti per affermare che l'inammissibilità della richiesta di misure alternative sussiste solo quando manca l'elezione o la dichiarazione di domicilio; l'eventuale obsolescenza della dichiarazione non legittima automaticamente il rigetto per inammissibilità.

Massime di principio

  • L'inammissibilità di una istanza di misura alternativa per mancata elezione/dichiarazione di domicilio si applica solo se la dichiarazione è del tutto mancante; la semplice mancata attualizzazione non è sufficiente a far dichiarare inammissibile l'istanza.
  • Quando una notificazione all'indirizzo eletto risulti impossibile o l'interessato risulti irreperibile, l'amministrazione della notificazione deve procedere anche mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; la mancata notifica al difensore è vizio rilevante che può portare all'annullamento del provvedimento che abbia disposto l'inammissibilità.
  • La prova che un atto sia stato notificato in altra sede (es. uffici di una Stazione Carabinieri) non equivale automaticamente a prova di mutamento di domicilio; va verificata la natura e la destinazione della notifica e se essa sia idonea a dimostrare l'elezione o il mutamento di domicilio.
  • In situazioni analoghe il difensore deve esigere e conservare le attestazioni di notifica e, se la notificazione all'indirizzo eletto fallisce, richiedere formalmente la notifica al difensore o segnalare l'irregolarità per evitare la perdita del diritto a misure alternative.
  • Gli uffici giudiziari devono adottare le cautele procedurali previste dalle norme sulle notificazioni (anche ricorrendo alla polizia giudiziaria ove previsto) prima di applicare sanzioni processuali quali l'inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.