Cassazione Civile, Ordinanza n. 24350/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'istanza di definizione agevolata proposta dalla contribuente e, verificata la documentazione depositata ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura dell'Agenzia sul regime del pro rata IVA.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2015. L'Ufficio aveva recuperato maggiore IVA ritenendo che le operazioni di finanziamento rese dalla società in favore di società consociate, da essa indicate come esenti ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 633/1972, dovessero incidere sul pro rata di detrazione ex art. 19, comma 5, e art. 19-bis del medesimo decreto, poiché svolte con abitualità e con importi crescenti nel tempo. La società aveva sostenuto che si trattasse di operazioni non rientranti nell'attività propria d'impresa e comunque occasionali. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 5, 19-bis, comma 2, d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., censurando la qualificazione delle operazioni come occasionali e quindi l'esclusione del pro rata. Prima della decisione la contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata delle controversie pendenti ex L. 197/2022, allegando domanda e prova del versamento della prima rata.
Norme richiamate
art. 19, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
richiamato come base normativa del pro rata di detrazione IVA invocato dall'Ufficio
art. 19-bis, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
richiamato per sostenere l'applicazione del pro rata alle operazioni esenti svolte dalla contribuente
art. 10 d.P.R. n. 633/1972
richiamato per qualificare come esenti le operazioni di finanziamento verso società consociate
art. 2697 c.c.
invocato per censurare la ripartizione dell'onere probatorio nella qualificazione delle operazioni come occasionali
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022
consente la definizione agevolata delle controversie pendenti e impone il deposito della domanda e della prova del versamento; in presenza di tale deposito il processo è dichiarato estinto
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34
richiamato quale modifica alla disciplina della definizione agevolata
art. 1, commi 200 e 201, L. n. 197/2022
disciplina il diniego della definizione, la sua impugnazione e la revocazione del provvedimento di estinzione
Massime di principio
- Quando la parte deposita tempestivamente domanda di definizione agevolata della controversia pendente e prova del versamento dovuto o della prima rata, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare il merito del ricorso.
- Nel giudizio estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disciplina speciale.
- La questione relativa all'applicazione del pro rata IVA alle operazioni esenti di finanziamento, e alla loro qualificazione come attività propria o occasionale dell'impresa, non viene scrutinata se interviene l'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata.
- In presenza di istanza di estinzione fondata sulla definizione agevolata, la verifica del giudice riguarda esclusivamente la ritualità del deposito della domanda e della prova del pagamento, non la fondatezza delle censure di merito.
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