Sentenza n. 725/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento in data 6 giugno 2025, recante la reiezione dell’istanza di assunzione del ricorrente ai sensi del d.p.c.m. 27 settembre 2023, concernente la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari per il triennio 2023-2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 20 febbraio 2026 per l’annullamento: del provvedimento emesso, nelle more del giudizio instaurato contro il Ministero dell’Interno, con il quale il Dirigente delle Sportello Unico per l’Immigrazione della Provincia di Savona ha decretato il rigetto dell'istanza di assunzione concernente la programmazione dei flussi d'ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2023 notificato al datore in data 28 gennaio 2026, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di assunzione e conseguente revoca del nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito del decreto flussi, adottati il 6 giugno 2025 e il 28 gennaio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva già ottenuto l’annullamento di un precedente provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato. In sede di riesame, la Prefettura aveva comunicato il preavviso di rigetto sostenendo che il reddito del datore di lavoro non fosse sufficiente. Il datore e il lavoratore avevano prodotto chiarimenti e documentazione contabile, evidenziando che l’attività era iniziata nel 2022, che il 2023 costituiva il primo esercizio completo e che il bilancio relativo al 2024 attestava una situazione economica positiva. Il provvedimento del 6 giugno 2025 aveva tuttavia ritenuto inidonea l’asseverazione del commercialista perché il risultato di esercizio era stato indicato come “presunto”. Contro tale atto sono stati dedotti il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e l’ingiustizia manifesta. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento negativo, notificato il 28 gennaio 2026, fondato sull’assenza di redditi risultanti dal portale Punto Fisco per gli anni 2023 e 2024. Con motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione e l’omessa trasmissione del preavviso di rigetto anche nei suoi confronti, quale lavoratore straniero direttamente destinatario degli effetti del provvedimento. Ha inoltre prodotto le attestazioni di trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2024 e 2025, precisando che la dichiarazione relativa al 2023 era stata trasmessa tardivamente per errore del professionista.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando entrambi i provvedimenti impugnati. Quanto al primo atto, ha ritenuto erroneo il presupposto secondo cui l’indicazione del reddito come “presunto” escludesse l’esistenza o la determinabilità delle fatture e del fatturato dell’esercizio precedente: l’espressione indicava soltanto che, alla data dell’asseverazione, la dichiarazione dei redditi non era ancora stata trasmessa. L’Amministrazione non aveva adeguatamente considerato la documentazione successivamente prodotta, comprese le certificazioni di inoltro delle dichiarazioni fiscali, né poteva imputare al ricorrente il mancato riscontro sul portale Punto Fisco, almeno con riferimento al 2024, quando la relativa documentazione risultava trasmessa e non era stata contestata. Il TAR ha inoltre escluso che la capacità reddituale debba essere valutata esclusivamente alla data di presentazione dell’istanza: in applicazione del principio tempus regit actum, devono essere considerate anche le sopravvenienze e l’andamento dell’impresa maturati fino all’adozione dell’atto conclusivo, poiché la verifica dell’ultimo esercizio mira ad acquisire dati attuali. Quanto al secondo provvedimento, il TAR ha ritenuto illegittima l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto al lavoratore straniero. Sebbene il preavviso fosse stato indirizzato al solo datore di lavoro istante, il lavoratore era direttamente destinatario degli effetti del provvedimento finale e la mancata comunicazione aveva leso in modo sostanziale le sue prerogative partecipative. Il nuovo diniego è stato inoltre ritenuto non adeguatamente fondato, alla luce delle considerazioni già svolte sulla documentazione reddituale e sui dati del portale Punto Fisco. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
d.p.c.m. 27 settembre 2023
Disciplina la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari per il triennio 2023-2025 e costituisce il quadro normativo dell’istanza di assunzione.
art. 44 d.l. 21 giugno 2022, n. 73
Richiamato con riferimento all’asseverazione del professionista destinata a comprovare la capacità economica del datore di lavoro.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto al lavoratore straniero, quale soggetto direttamente destinatario degli effetti del provvedimento finale, lede sostanzialmente le sue prerogative partecipative.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella verifica della capacità reddituale del datore di lavoro ai fini dell’assunzione di un lavoratore straniero nell’ambito della programmazione dei flussi, l’Amministrazione deve valutare concretamente la documentazione contabile e fiscale prodotta; l’indicazione di un reddito come “presunto” non dimostra, di per sé, l’inesistenza delle fatture o l’indeterminabilità del fatturato, quando il dato economico sia comunque ricostruibile.
- In applicazione del principio tempus regit actum, la verifica della capacità economica del datore di lavoro non è necessariamente cristallizzata alla data di presentazione dell’istanza, ma deve tenere conto anche delle sopravvenienze e dell’andamento aziendale maturati fino alla data di adozione del provvedimento conclusivo, ove rilevanti per accertare l’attuale solidità dell’impresa.
- Il mancato riscontro dei dati reddituali sul sistema informatico dell’Amministrazione non può essere imputato al privato quando questi abbia prodotto documentazione fiscale attestante la trasmissione delle dichiarazioni e tale documentazione non sia stata specificamente contestata.
- Quando il provvedimento conclusivo del procedimento di assunzione produce effetti diretti anche nei confronti del lavoratore straniero, la comunicazione dei motivi ostativi deve essere portata a sua conoscenza, anche se l’istanza è stata formalmente presentata dal datore di lavoro; l’omissione determina una lesione sostanziale delle garanzie partecipative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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