Cassazione Penale, Sentenza n. 44933/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la formale comunicazione del deposito del rendiconto di gestione presentato dall'amministratore giudiziario della ditta sottoposta a confisca di prevenzione, sostenendo che in quanto terza proprietaria non era stata messa in condizione di partecipare e contestare l'approvazione del conto. Denunciava violazione degli artt. 43, commi 3 e 4, d.lgs. n.159/2011 e art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., soprattutto in considerazione di impugnazioni pendenti (incidente di esecuzione e ricorsi) che, se accolte, potrebbero determinare il suo rientro nel possesso del bene.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il terzo qualificato come intestatario fittizio nella confisca non è "interessato" ai sensi dell'art. 43 d.lgs. n.159/2011 e quindi non ha diritto di partecipare al subprocedimento per l'approvazione del rendiconto né di presentare osservazioni in tale sede. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'interesse per proporre impugnazione deve essere concreto e idoneo a ottenere un vantaggio pratico diretto; l'interesse della ricorrente è stato ritenuto congetturale e meramente probabilistico. È stata confermata la possibilità per il terzo di tutelarsi con l'incidente di esecuzione o con gli strumenti straordinari previsti (es. revocazione), e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art. 43, commi 3 e 4
La Corte ha interpretato che il soggetto qualificato come intestatario fittizio nella confisca non è considerabile "interessato" ai fini della partecipazione al subprocedimento per l'approvazione del rendiconto di gestione dei beni confiscati e quindi non ha diritto di presentare osservazioni in quella sede
disposizioni attuative cod. proc. pen., art. 104-bis
Richiamata dalla ricorrente come norma di raccordo procedurale; la Corte non ha ritenuto che la mancata comunicazione invocata dalla ricorrente comportasse nullità o illegittimità dell'atto di approvazione, essendo la posizione del terzo non tale da legittimare la partecipazione al subprocedimento
codice di procedura penale, art. 568, comma 4
La Corte ha applicato il principio contenuto in tema di interesse ad impugnare: l'interesse deve essere reale, diretto e idoneo a produrre un vantaggio pratico eliminando un pregiudizio; un interesse meramente ipotetico o probabilistico non è sufficiente per ammettere l'impugnazione
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 16906 del 21/02/2019 (Stanek)
Sez. 2, n. 16906 del 21/02/2019, Stanek, Rv. 276621 — 01
Precedente richiamato che afferma che il terzo intestatario fittizio non ha legittimazione a partecipare al procedimento di approvazione del rendiconto dei beni confiscati e può tutelarsi posteriormente con l'incidente di esecuzione
Giurisprudenza: Sez. U, n. 42 del 13/12/1995 (Timpani) e altri precedenti richiamati
Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093
Richiamati i principi sul requisito dell'interesse ad impugnare: l'impugnazione è ammissibile solo se idonea a creare una situazione più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente
Massime di principio
- Il terzo che risulti come intestatario fittizio nella misura di confisca non è considerato "interessato" ai fini della partecipazione al subprocedimento per l'approvazione del rendiconto di gestione dei beni confiscati e pertanto non ha diritto di essere formalmente notificato per partecipare a quella specifica fase
- La possibilità di ottenere il rientro nel possesso dei beni a seguito di impugnazioni pendenti non rende automaticamente concreto l'interesse del terzo a partecipare al procedimento di approvazione del conto: l'interesse deve essere attuale, diretto e idoneo a produrre un vantaggio pratico
- Gli strumenti adeguati per la tutela del terzo in tale situazione sono l'incidente di esecuzione, l'impugnazione nella sede prevista e, in casi successivi, la revocazione; tali rimedi sono la sede appropriata per contestare la confisca o ottenere la restituzione
- La mancata comunicazione preventiva del deposito del rendiconto non invalida automaticamente l'approvazione quando il soggetto escluso non ha la qualifica di "interessato" ai sensi della normativa sulle misure di prevenzione
- In casi simili è cruciale valutare la definitività della confisca e la natura dell'interesse dell'istante: interventi cautelari o impugnazioni pendenti non bastano, se l'interesse rimane meramente ipotetico, a giustificare la partecipazione al subprocedimento
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