Cassazione Civile, Ordinanza n. 22324/2021 del 05/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento emessi per IVA e imposte dirette relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007, contestati da un contribuente che gestiva una struttura denominata VILLA NOVA. La CTP aveva inizialmente rigettato i ricorsi, ritenendo non applicabile l'esenzione IVA di cui all'art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633/1972, e qualificando la struttura come comunità di convivenza/alberghiera e non come erogatrice di prestazioni mediche. La CTR, riuniti gli appelli, ha invece accolto la tesi del contribuente, ritenendo applicabile l'esenzione IVA di cui all'art. 10, comma 1, n. 27-ter, perché le prestazioni erano socio-sanitarie, rese a soggetti svantaggiati, eseguite in forza di convenzione con la ASL e quindi sostanzialmente riconducibili alle prestazioni erogate da un soggetto contemplato dalla norma. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione con un solo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, n. 27-ter, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l'esenzione non può applicarsi quando la prestazione sia materialmente resa da un soggetto diverso da quelli tassativamente indicati dalla norma, anche se in base a convenzione con la ASL.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR nella parte impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale per il Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l'esenzione IVA prevista dall'art. 10, comma 1, n. 27-ter, d.P.R. n. 633/1972, essendo norma di stretta interpretazione, richiede non solo che la prestazione sia del tipo indicato e resa a favore di soggetti protetti, ma anche che l'esecutore rientri tra i soggetti espressamente contemplati dalla disposizione; pertanto, l'esenzione non opera se la prestazione è resa da un soggetto terzo, anche quando questi agisca in convenzione con l'ASL.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 10, comma 1, n. 27-ter, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
l'esenzione IVA richiede un presupposto oggettivo e un doppio presupposto soggettivo, relativo sia al beneficiario sia all'esecutore della prestazione; non basta la convenzione con la ASL se la prestazione è resa da un soggetto diverso da quelli tassativamente indicati
art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
menzionato nei giudizi di merito come esenzione ritenuta non applicabile dalla CTP, ma non è la norma decisiva nel giudizio di legittimità
art. 4 bis, comma 1, d.l. 2 ottobre 1995, n. 415
richiamato per la genesi della disciplina del n. 27-ter
L. 27 dicembre 1995, n. 507
legge di conversione del d.l. n. 415/1995
art. 17, comma 38, L. 27 dicembre 1997, n. 449
ha sostituito l'inciso relativo all'esecuzione delle prestazioni "direttamente"
art. 14, comma 1, lett. b), n. 5, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
ha esteso l'esenzione alle ONLUS
art. 4, L. 18 febbraio 1999, n. 28
ha soppresso la parola "direttamente" dal n. 27-ter
art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
richiamato quale riferimento alle istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica
art. 41 del d.lgs. n. 313 del 1997
citato dalla CTR come base dell'attività tecnico-sanitaria di vigilanza dell'ASL
art. 89, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 117 del 2017
richiamato per la sostituzione di "ONLUS" con "enti del Terzo settore di natura non commerciale"
art. 384, comma 1, c.p.c.
la Corte formula il principio di diritto vincolante nel dispositivo motivazionale
Massime di principio
- Le esenzioni IVA previste per prestazioni socio-sanitarie vanno interpretate in modo stretto: l'applicazione richiede la contemporanea presenza del requisito oggettivo della prestazione e dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma, sia lato beneficiario sia lato esecutore.
- Non è sufficiente, per estendere l'esenzione, che la prestazione sia resa in base a convenzione con un soggetto pubblico o con un soggetto contemplato dalla norma: occorre che il soggetto che materialmente esegue la prestazione rientri tra quelli espressamente indicati dalla disposizione esentativa.
- La riconducibilità funzionale dell'attività alla sfera di vigilanza o organizzazione dell'ente pubblico non consente di considerare come prestata dall'ente stesso un'attività resa da un terzo dotato di autonoma soggettività giuridica.
- Quando la norma agevolativa individua tassativamente i soggetti legittimati, il giudice non può ampliare l'esenzione sulla base di interpretazioni estensive o di richiami a circolari amministrative non coerenti con la fattispecie concreta.
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