Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/01/2022 n. 317 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Ici - Imu - Esenzione - Immobili destinati alle attività agevolate ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Parzialità della destinazione agevolata - Decadenza dal beneficio - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso verteva sull'interpretazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992: se l'esenzione per immobili destinati ad attività agevolate spetti anche durante il periodo precedente all'ultimazione della struttura (cioè mentre parti del complesso erano ancora non operative per ritardi nell'iter autorizzativo) oppure se la mancata immediata funzionalità comportasse la decadenza dal beneficio, escludendo quindi le aree fabbricabili o le parti non ancora entrate in funzione

La decisione

Il giudice ha interpretato l'art. 7 nel senso che l'esenzione spetta anche per gli immobili destinati alle attività agevolate nell'arco temporale precedente all'ultimazione della struttura. Pertanto non è stata riconosciuta la decadenza dal beneficio per il periodo in cui il complesso, pur destinato in modo effettivo e concreto all'attività socio‑sanitaria, non era ancora entrato in funzione a causa dei tempi di rilascio dei provvedimenti autorizzatori. La decisione ha annullato il diniego dell'esenzione e riconosciuto il diritto del ricorrente al beneficio per il periodo contestato

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. i)

    L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) va intesa in senso sostanziale: spetta anche per il periodo antecedente all'ultimazione formale della struttura quando l'immobile è destinato in modo effettivo e concreto all'attività agevolata; la destinazione reale e la finalità dell'immobile prevalgono sulla mera temporanea mancata operatività dovuta a ritardi autorizzativi

Massime di principio

  • L'esenzione per immobili destinati ad attività agevolate va valutata sulla base della destinazione effettiva e concreta dell'immobile, non esclusivamente sulla effettiva apertura immediata dell'attività
  • La temporanea inattività dovuta a ritardi nell'iter autorizzativo non comporta automaticamente la decadenza dal beneficio, se risulta che l'immobile è posseduto e destinato all'attività agevolata
  • Per i complessi articolati è possibile che parti non ancora operative mantengano l'esenzione se l'intero immobile è finalizzato all'attività agevolata; occorre sempre valutare la natura e la finalità complessiva dell'immobile
  • Le amministrazioni locali devono privilegiare la sostanza (destinazione e possesso) sulla forma (ultimazione tecnica o apertura immediata) per evitare l'esclusione ingiustificata delle aree/parti funzionalmente connesse
  • Il contribuente ha l'onere di dimostrare la destinazione effettiva dell'immobile e l'intenzione di utilizzarlo per l'attività agevolata; documentazione progettuale, atti di destinazione e ritardi autorizzativi possono essere rilevanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.