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Sentenza

Sentenza del 06/12/2021 n. 10834 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

ICI - Comunicazione di trasformazione di destinazione d'uso

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugna un avviso di accertamento ICI sostenendo che il Comune non abbia trasmesso la "comunicazione di trasformazione di destinazione d'uso" prevista dall'art. 31 comma 20 L. n. 289/2007 e che tale omissione avrebbe reso illegittimo l'accertamento o avrebbe dovuto escludere l'obbligo di dichiarazione. La questione centrale è se la mancata comunicazione sia sanzionata o determini la nullità dell'avviso e/o esoneri il contribuente dall'obbligo dichiarativo di cui all'art. 10 D.L.vo n. 504/1992.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la comunicazione prevista dall'art. 31 comma 20 L. n. 289/2007 ha natura meramente informativa e che la sua omissione non comporta una sanzione espressa, non è di per sé pregiudizievole per la difesa del contribuente e non determina la nullità dell'avviso di accertamento. In ogni caso la mancata comunicazione non esclude l'obbligo di dichiarazione previsto dall'art. 10 del D.L.vo n. 504/1992. Pertanto l'accertamento è stato confermato e il ricorso respinto, conformemente anche ai precedenti di Cass. Civ. n. 2993/2018 e n. 15558/2009.

Norme richiamate

  • D.L.vo n. 504/1992, art. 10 commi 2° e 4°

    L'art. 10 impone l'obbligo dichiarativo del contribuente relativamente ai beni soggetti a imposta. La Corte interpreta che tale obbligo permane anche in assenza della comunicazione comunale e che l'omissione della comunicazione non esonera il contribuente dalla dichiarazione.

  • L. n. 289/2002 art. 31 comma 20

    La norma attribuisce al Comune l'onere di comunicare la trasformazione della destinazione d'uso del terreno. Tuttavia la Corte rileva che la norma non prevede una sanzione espressa per l'omissione e che la comunicazione ha carattere informativo, non costitutivo dell'obbligo impositivo.

  • Cass. Civ. n. 2993/2018

    Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui la mancata comunicazione da parte del Comune non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento tributario.

  • Cass. Civ. n. 15558/2009

    Precedente affermante che l'assenza di adempimenti informativi da parte dell'amministrazione comunale non esonera il contribuente dagli obblighi dichiarativi né determina, di per sé, l'illegittimità dell'accertamento.

Massime di principio

  • La comunicazione comunale di trasformazione della destinazione d'uso è di natura informativa: la sua omissione non comporta automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento.
  • L'obbligo di dichiarazione a carico del contribuente (art. 10 D.L.vo 504/1992) resta comunque vigente anche se il Comune non ha inviato la comunicazione prevista dalla L. 289/2002.
  • Per contestare con successo un avviso di accertamento occorre dimostrare un concreto vizio o pregiudizio procedurale o sostanziale; la mera mancata comunicazione comunale, in assenza di ulteriore danno, non è generalmente sufficiente.
  • Il contribuente dovrebbe comunque conservare documentazione e effettuare le dichiarazioni dovute: l'inerzia del Comune non costituisce norma di esonero.
  • I Comuni hanno l'obbligo di adempiere alla comunicazione e la loro inosservanza può rilevare ai fini della trasparenza e dell'organizzazione, ma non equivale automaticamente a sanare o annullare obblighi tributari già previsti dalla legge.
  • Nelle difese giudiziali è utile far emergere eventuali pregiudizi concreti derivanti dall'omissione (es. impossibilità di provare fatti rilevanti) per ottenere un esito favorevole.

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