Cassazione Penale, Sentenza n. 27494/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna il decreto del 23/03/2023 che ha confermato la confisca dei fabbricati siti in Bovalino (NCEU foglio 10, part. 1208, sub 3 e 4). Si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 28 d.lgs. n.159/2011: la difesa sostiene che la documentazione prodotta sarebbe "nuova" e che i beni confiscati (particelle 3 e 4, piano seminterrato e primo piano) erano stati acquistati e costruiti in anni anteriori al periodo di pericolosità sociale accertata per Rocco Morabito (pericolosità accertata per il periodo 2007-2009; acquisto indicato 1999; lavori completati secondo la ricorrente nel 2001). Si censura inoltre un presunto errore di identificazione del bene confiscato rispetto a quello oggetto del giudizio di prevenzione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la ricorrente fosse già intervenuta nel giudizio di prevenzione in qualità di terzo e, pertanto, non fosse legittimata a proporre un incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p.; avrebbe dovuto, se del caso, proporre istanza di revocazione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011. La Corte ha inoltre valutato che la documentazione prodotta non fosse realmente nuova e che gli elementi probatori (anche intercettazioni telefoniche) dimostrassero che i materiali per la costruzione delle particelle in oggetto erano stati acquistati nel 2009 e che nel 2011 erano presenti solo travi di sostegno, con completamento successivo, cioè in epoca coincidente o successiva alla dichiarata pericolosità di Morabito. Conseguentemente il decreto è stato confermato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)
L'art. 28 disciplina l'istanza di revocazione del provvedimento definitivo di confisca: il soggetto che ha partecipato al procedimento di prevenzione (anche in qualità di terzo) deve avvalersi di questo rimedio per ottenere la revoca; non è quindi legittimato ad instaurare un incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p.
codice di procedura penale
L'art. 666 c.p.p. disciplina l'incidente di esecuzione: rimedio disponibile, di regola, al terzo che non ha partecipato al procedimento di merito; non può essere usato da chi ha partecipato ai giudizi di prevenzione per ottenere la riesame dei fatti già dibattuti.
codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; qui applicata per determinare la sanzione economica di euro 3.000,00.
Protocollo n. 7 alla CEDU
art. 4, secondo comma, Prot. n. 7 C.e.d.u.
Prevede la possibilità di riapertura del processo per fatti sopravvenuti, nuove rivelazioni o vizi fondamentali; la Corte ha ritenuto che gli elementi prodotti non costituiscano fatti o prove veramente nuovi o decisivi idonei a incidere sulla decisione già adottata.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 5, n. 33146 del 08/10/2020; Sez. 6, n. 23839 del 26/04/2019; Sez. 2, n. 41742 del 07/09/2021
La giurisprudenza consolidata distingue tra il terzo che ha partecipato al procedimento di prevenzione (che deve usare l'art. 28 per chiedere la revoca) e il terzo che non ha partecipato (che può usare l'art. 666 c.p.p.). La Corte ha richiamato tali principî per escludere l'ammissibilità dell'incidente proposto dalla Romeo.
Massime di principio
- Chi ha partecipato al procedimento di prevenzione (anche come terzo) non può utilizzare l'incidente di esecuzione (art. 666 c.p.p.) per ottenere la revoca della confisca: deve invece proporre l'istanza di revocazione prevista dall'art. 28 d.lgs. 159/2011.
- Per far valere "prove nuove" utili alla revoca della confisca occorre che tali elementi siano realmente sopravvenuti e non già prodotti o conoscibili nel corso del giudizio; prove già disponibili o già esaminate non legittimano la riapertura del procedimento.
- La verifica della correlazione temporale tra periodo di pericolosità sociale e momento di acquisizione/realizzazione del bene è cruciale: la cronologia dei pagamenti, degli acquisti dei materiali e dei lavori (anche desunta da intercettazioni o altri elementi indiziari) viene attentamente valutata dal giudice di prevenzione.
- Se si ritiene che vi sia stato un errore nella identificazione del bene confiscato, la questione va tempestivamente sollevata nel merito (o con i rimedi specifici previsti), altrimenti è preclusa la strada dell'incidente di esecuzione.
- La mancata conformità al rimedio procedurale corretto espone il richiedente al rigetto per inammissibilità e a sanzioni economiche (spese e somme a titolo di ammenda).
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