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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43048/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del 06/05/2022 della Corte d'appello di Bologna che aveva parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale (riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 489 c.p. in relazione agli artt. 477 e 482 c.p. e riducendo la pena a mesi 2), confermando la condanna per il reato originario (art. 483 c.p.). Il motivo principale dedotto in Cassazione contestava un vizio di motivazione relativo alla negata sostituzione della reclusione con misure alternative (libertà controllata o semidetenzione), lamentando che la Corte di appello aveva valutato la richiesta difensiva facendo riferimento esclusivo alla sanzione sostitutiva pecuniaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato che il motivo non è manifestamente infondato (la Corte di appello si era effettivamente limitata a valutare solo la sostituzione pecuniaria). Tuttavia, verificata la data del fatto (12/08/2015) e constatata l'assenza di sospensioni o di elementi che giustificassero una pronuncia assolutoria immediata ai sensi dell'art. 129 c.p.p., è maturata la prescrizione del reato (termine massimo di sette anni e mezzo in base al combinato disposto degli artt. 157-161 c.p.). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Il reato per il quale l'imputato era stato inizialmente dichiarato colpevole dal Tribunale; la Cassazione conferma che la qualificazione del fatto è stata oggetto del giudizio ma la questione di diritto principale ha riguardato la prescrizione e le misure sostitutive

  • art. 489 cod. pen.

    Norma richiamata dalla Corte d'appello nella riqualificazione del fatto in relazione agli artt. 477 e 482 c.p.; la sentenza impugnata aveva riformato la qualificazione penalistica in parte

  • art. 477 cod. pen.

    Richiamato nella riqualificazione operata dalla Corte d'appello; il testo della decisione non dettaglia ulteriormente l'interpretazione specifica

  • art. 482 cod. pen.

    Richiamato nella riqualificazione insieme all'art. 477 c.p.; la Corte d'appello aveva valutato la fattispecie anche alla luce di questa norma

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte di Cassazione: nessun elemento desumibile dagli atti consentiva di ritenere sussistenti i presupposti per una pronuncia assolutoria immediata ai sensi di questa norma, perciò non ostava al riconoscimento della prescrizione

  • artt. 157-161 codice penale

    Applicati congiuntamente per determinare il termine massimo di prescrizione (settè anni e mezzo) decorrente dal fatto del 12/08/2015; in assenza di sospensioni hanno determinato l'estinzione del reato per prescrizione

  • Giurisprudenza: Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274

    Citata dalla Corte come riferimento per l'affermazione che, in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria, non sussistono motivi per evitare di rilevare d'ufficio la prescrizione

Massime di principio

  • Se il periodo prescrizionale del reato è maturato e non risultano sospensioni o elementi che impongano l'assoluzione immediata, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
  • Un motivo di ricorso che contesti la motivazione sulla negata concessione di misure alternative alla detenzione (es. libertà controllata, semidetenzione) non è necessariamente manifestamente infondato se il giudice di merito ha valutato la richiesta solo con riguardo ad una diversa misura sostitutiva (es. sanzione pecuniaria).
  • In fase di valutazione della prescrizione è essenziale determinare esattamente la data del fatto, eventuali sospensioni del corso della prescrizione e se sussistono elementi che possano giustificare un'immediata pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; l'assenza di tali elementi favorisce il riconoscimento d'ufficio della prescrizione.
  • Quando la Cassazione rileva l'estinzione del reato per prescrizione, di norma annulla senza rinvio invece di rimandare la causa al giudice di merito, perché viene meno l'oggetto del giudizio sostanziale.
  • Difesa: in casi simili conviene documentare e proporre espressamente tutte le alternative alla detenzione e verificare tempestivamente possibili cause di sospensione interruttive della prescrizione per evitare che il processo si estingua o, al contrario, per ottenere la pronuncia favorevole mediante estinzione.

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