Sentenza del 21/03/2023 n. 8142 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava l'applicazione errata dell'IVA agevolata (10%) sulle forniture e installazioni di infissi per interventi di manutenzione su edifici residenziali per l'anno 2008, ritenendo che la società avesse indebitamente applicato l'agevolazione sull'intera prestazione includendo il valore delle materie prime/infissi; aveva inoltre irrogato sanzioni.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale (che chiedeva una diversa interpretazione della Direttiva 1999/85/CE e della normativa nazionale circa l'applicabilità dell'aliquota ridotta quando l'impresa produce gli infissi), ritenendolo infondato. Ha però accolto il secondo motivo (mancata determinazione dei criteri di computo della base imponibile) per effetto dell'intervento interpretativo sopravvenuto dell'art.1, comma 19, L. 27 dicembre 2017, n.205; ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale di Bolzano per il nuovo esame anche sulle spese. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato assorbito.
Norme richiamate
Direttiva 1999/85/CE (modifica allegato K della Direttiva 77/388/CEE)
art. 28, par. 6 e allegato K
La riduzioneIVA è deroga da interpretare restrittivamente; l'agevolazione si applica solo a servizi di riparazione/ristrutturazione a prevalente intensità di lavoro e esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura.
Legge 23 dicembre 1999, n. 488
art. 7, comma 1, lett. b)
Recepisce l'aliquota ridotta del 10% per interventi di recupero edilizio su edifici residenziali; richiede che l'agevolazione riguardi prestazioni di servizi specifiche, con esclusione dei beni che costituiscono parte significativa del valore.
D.M. 29 dicembre 1999
Decreto attuativo richiamato nella materia per l'individuazione dei beni rilevanti ai fini dell'agevolazione.
L. 27 dicembre 2017, n. 205
Norma interpretativa sopravvenuta: per determinare il valore dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture si assume il valore risultante dall'accordo contrattuale che deve tenere conto di tutti gli oneri di produzione (materie prime e manodopera) e non può essere inferiore al prezzo di acquisto.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati in tema di qualificazione fiscale: la fornitura nell'ambito di un intervento di recupero va considerata in funzione della natura fattuale della prestazione (servizio) e non esclusivamente in base alla qualificazione contrattuale.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Norma sanzionatoria richiamata nell'atto incidentale dell'Agenzia; la Corte ha però ritenuto assorbita la censura incidentale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nell'ambito delle censure processuali presentate dall'Agenzia (assorbite).
Legge 27 giugno 2000, n. 212
Richiamata dall'Agenzia nell'incidente; contestazione assorbita dalla decisione sulla questione principale.
Massime di principio
- L'aliquota IVA ridotta per riparazioni/ristrutturazioni va interpretata restrittivamente: è applicabile solo quando prevale una prestazione di servizi ad alta intensità di lavoro e la fornitura di materiali non costituisce una "parte significativa" del valore complessivo.
- La qualificazione rilevante è la realtà fattuale dell'operazione (prevalenza del servizio), non la veste contrattuale (appalto vs vendita con posa).
- Per valutare se i beni/materiali costituiscono una parte significativa del valore della fornitura bisogna considerare il valore concordato contrattualmente e tutti gli oneri di produzione, inclusi materie prime e manodopera impiegata nella produzione degli stessi; tale valore non può essere inferiore al prezzo di acquisto.
- Se la normativa è incerta o vi sono precedenti giurisprudenziali contrastanti, il giudice di merito può valutare la sussistenza di un fondato dubbio ai fini dell'applicazione o meno delle sanzioni, ma in questo caso la Cassazione ha ritenuto assorbita la questione incidentale.
- In caso di contestazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare la composizione del prezzo (quota servizi vs quota beni) e, se produce gli infissi, dimostrare i costi di produzione (materie e manodopera) per il corretto calcolo della base imponibile agevolabile.
- La norma interpretativa sopravvenuta (art.1 comma 19 L.205/2017) deve essere applicata in sede di ricalcolo della base imponibile: tiene conto anche della manodopera impiegata nella produzione dei beni.
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