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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09290/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso che la controversia era stata definita mediante procedura di definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119 del 2018. Non risultava inoltre, nei termini previsti dalla legge, alcun diniego all'istanza di definizione né una richiesta di trattazione del ricorso. Il procedimento verteva quindi non sul merito della pretesa tributaria, ma sulla sopravvenuta definizione del rapporto processuale.

La decisione

La Corte ha preso atto che la lite era stata definita ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018 e che, nei termini di legge, non era stato opposto diniego all'istanza di definizione agevolata né era stata presentata istanza di prosecuzione del giudizio. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, con spese che restano per legge a carico delle parti ai sensi dell'art. 6, comma 13, ultima parte, del medesimo decreto-legge.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018

    La controversia, risultando definita secondo la procedura di definizione agevolata, determina la cessazione della materia del contendere in sede di legittimità e conduce all'estinzione del giudizio.

  • art. 6, commi 12-13, d.l. n. 119 del 2018

    Se entro i termini previsti non è notificato diniego all'istanza di definizione né è presentata istanza di trattazione, il processo si estingue; le spese restano a carico delle parti secondo la previsione legale.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della controversia tributaria, ove perfezionata secondo la disciplina speciale, comporta l'estinzione del giudizio pendente, anche in cassazione.
  • In presenza di una procedura di definizione fiscale conclusa e in mancanza di diniego o di istanza di prosecuzione nei termini, il giudice deve limitarsi a dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare il merito.
  • Quando l'estinzione deriva da una definizione agevolata prevista dalla legge, la regolazione delle spese segue la disciplina speciale dettata dalla norma che consente la definizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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