Ordinanza n. 21/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento Fasc. n. -OMISSIS- del 2/10/2025 notificato in data 14 ottobre 2025 con cui la Prefettura di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 39 T.u.l.p.s, vista la lettera prot. n. -OMISSIS- P.A datata 18/09/2025 con cui il Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria ha proposto l’emissione del provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti, ha disposto nei confronti dell’odierno ricorrente il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materie esplodenti; - del sequestro amministrativo delle armi, munizioni e materie esplodenti già ritirati in via cautelativa; - del ritiro di qualunque titolo abilitativo alla detenzione, al porto, al trasporto e alla vendita di armi, munizioni e materie esplodenti ed in particolare licenza di porto di fucile per uso caccia avente n. -OMISSIS-, rilasciata dal Commissario di PS di Gioia Tauro in data 29/09/2023; - di ogni altro atto - anche sconosciuto - preparatorio, presupposto connesso e consequenziale a quello espressamente impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, connessi sequestro amministrativo e ritiro dei titoli abilitativi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., con il quale gli è stato vietato di detenere, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti, nonché gli atti connessi relativi al sequestro amministrativo dei materiali già ritirati cautelativamente e al ritiro dei titoli abilitativi alla detenzione, al porto, al trasporto e alla vendita, inclusa la licenza di porto di fucile per uso caccia. Nel testo dell'ordinanza non sono specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare senza esaminare i motivi di ricorso nel merito. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, requisito indefettibile, insieme al fumus boni iuris, per l'accoglimento della tutela cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Secondo il Collegio, la perdurante efficacia del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti non è idonea ad arrecare al ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
La disposizione costituisce la base normativa del divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui il periculum in mora; in sua assenza la domanda deve essere rigettata senza necessità di esaminare gli altri motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La domanda cautelare proposta ai sensi dell'art. 55 c.p.a. richiede la compresenza dei presupposti cautelari, tra cui il periculum in mora; l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile consente il rigetto della domanda anche senza esaminare i motivi di ricorso e il fumus boni iuris.
- La perdurante efficacia di un divieto amministrativo di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, considerata nelle more della decisione di merito, non determina di per sé un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione cautelare.
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