Sentenza n. 204/2026 - Palermo, Sezione 5
Ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 3520/2023 del Giudice di Pace di Palermo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza definitiva del Giudice di Pace di Palermo n. 3520/2023, recante condanna del Comune alla restituzione di somme pignorate
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 3520/2023, divenuta definitiva e notificata al Comune in copia conforme il 1° dicembre 2023. La sentenza civile aveva annullato alcune cartelle di pagamento, le relative iscrizioni a ruolo e i verbali prodromici, condannando il Comune alla restituzione delle somme pignorate ai sensi dell’art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo. La ricorrente ha dedotto il mancato pagamento della somma di euro 4.582,30, oltre agli interessi legali decorrenti dal 28 ottobre 2022, nonostante la definitività della pronuncia, la notificazione e il decorso del termine per l’adempimento spontaneo. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito né ha fornito prova dell’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile perché la sentenza ottemperanda era definitiva, come risultante dal certificato di mancata impugnazione, era stata notificata in copia conforme al Comune e risultava decorso il tempo utile per l’esecuzione spontanea. Ha inoltre affermato che una sentenza definitiva del Giudice di Pace rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto poiché l’Amministrazione non ha dimostrato l’adempimento del comando giudiziale. Il Comune è stato quindi ordinato a corrispondere alla ricorrente euro 4.582,30, oltre agli interessi legali dal 28 ottobre 2022 fino all’effettivo pagamento, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ulteriore inerzia è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di liquidare e corrispondere le somme dovute entro un successivo termine di 60 giorni, con oneri a carico del Comune. Le spese di giudizio, pari a euro 700,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Comune soccombente.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente l’attuazione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati, inclusa la sentenza definitiva del Giudice di Pace.
art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973
È richiamato quale disposizione in base alla quale erano state eseguite le somme pignorate oggetto della condanna restitutoria contenuta nella sentenza civile ottemperanda.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso eventualmente spettante al commissario ad acta deve essere determinato e liquidato con successivo decreto collegiale secondo la disciplina richiamata.
Massime di principio
- Una sentenza definitiva del Giudice di Pace può costituire titolo per il giudizio amministrativo di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un comando suscettibile di esecuzione da parte dell’amministrazione.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per ottemperanza sono sufficienti, in presenza degli altri presupposti, la definitività del titolo, la sua notificazione in copia conforme all’amministrazione e il decorso del termine ragionevole per l’adempimento spontaneo.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione intimata deve fornire elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato; in mancanza, il ricorso è fondato e il giudice può ordinare l’esecuzione specifica della prestazione dovuta.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; gli eventuali compensi sono posti a carico dell’amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 100/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →