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Sentenza

Sentenza n. 1614/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palermo che aveva ordinato l’emissione della carta docente e l’accredito di € 3.000,00, oltre interessi, per gli anni scolastici 2017/2018-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Palermo, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero all’emissione della carta docente e all’assegnazione sulla stessa della somma di € 3.000,00 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, oltre agli interessi maturati sino al saldo. Il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo nonostante la notificazione della sentenza in data 13 dicembre 2024 e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza civile e l’inutile decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo, inclusi gli interessi. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione. Il commissario deve svolgere l’incarico obbligatoriamente e depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Il TAR ha inoltre applicato, a carico del Ministero, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfacimento, o fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso consente l’attivazione dell’ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta, quando sia nominato un dirigente dell’amministrazione resistente, può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per le condanne pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di una condanna pecuniaria non eseguita, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute, comprensive degli interessi riconosciuti dal titolo, assegnando un termine e disponendo, per l’ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo esercita un munus obbligatorio, che non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso autonomo, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola è applicabile analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e sino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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