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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00701/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso una circostanza aggravante, riconosciuto le attenuanti generiche e rideterminato la pena, confermando nel resto la condanna per fatti qualificati come furto e tentato furto in abitazione. Con un unico motivo deduceva vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sostenendo in sostanza che il valore dei beni sottratti o tentati fosse di particolare tenuità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché ripropositivo di una censura già esaminata e logicamente disattesa dal giudice di merito. È stato valorizzato il ragionamento della Corte territoriale secondo cui i beni oggetto di impossessamento, per natura e consistenza, non erano compatibili con l'ipotesi di un lucro di particolare tenuità; si trattava infatti di due pc portatili, tre tablet, un cavo di alimentazione e una carta bancomat. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Richiamato come titolo di reato oggetto della decisione di merito, rispetto al quale la Corte d'appello ha escluso una specifica aggravante.

  • art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

    Circostanza aggravante esclusa in appello.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Invocata dal ricorrente come attenuante per il lucro di particolare tenuità; la Corte ha escluso la ricorrenza del presupposto valorizzando il valore e la natura dei beni sottratti.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Norma posta a fondamento della doglianza di vizio di motivazione proposta in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nella statuizione sulle conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La circostanza attenuante del lucro di particolare tenuità non può essere riconosciuta quando l'oggetto della sottrazione o del tentativo di sottrazione, per natura e consistenza, denoti un apprezzabile valore economico o comunque escluda in modo logico l'esiguità del profitto.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre una censura già esaminata e motivatamente respinta dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo critico con le argomentazioni della decisione impugnata.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo meramente assertivo: occorre una critica puntuale e specifica della ratio decidendi, altrimenti il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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