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Sentenza

Sentenza n. 1045/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 521/2023 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 754/2023), pubblicata in data 22.12.2023, notificata il 19.01.2024 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 1.274,58.

Giustizia amministrativa202600440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile di condanna al pagamento della retribuzione professionale docente, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 1.274,58 a titolo di retribuzione professionale docente. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento. Il titolo era stato notificato via PEC al Ministero il 19 gennaio 2024; alla data del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali. Ha verificato che la sentenza civile fosse passata in giudicato, attestata conforme all'originale e regolarmente notificata al Ministero, e che fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Accertata l'inerzia dell'Amministrazione, ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate nel giudicato, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato, per il caso di ulteriore inadempimento, il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione quale commissario ad acta, autorizzandolo a delegare l'incarico a soggetti idonei anche appartenenti ad altre articolazioni ministeriali, senza i limiti delle ordinarie attribuzioni organizzative. Il commissario potrà utilizzare i pertinenti capitoli di spesa, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, secondo buona amministrazione. Nessun compenso ulteriore è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di dirigente o funzionario pubblico e di attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio in relazione alla seriale inerzia ministeriale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile può essere utilizzata quale titolo esecutivo se attestata conforme all'originale secondo la disciplina vigente.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. in relazione all'attestazione di conformità del titolo esecutivo.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato, dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; il TAR ne ha riconosciuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme, quando il titolo sia regolarmente attestato conforme, notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
  • L'accertata inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento impone al giudice dell'ottemperanza di ordinare il pagamento entro un termine prefissato e consente la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta esercita i poteri necessari all'integrale esecuzione del giudicato senza essere vincolato alle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza; può quindi delegare l'incarico a un dirigente o funzionario idoneo anche appartenente a un diverso dipartimento o articolazione della stessa amministrazione.
  • Per dare esecuzione a un giudicato di condanna pecuniaria, il commissario ad acta può utilizzare i pertinenti capitoli di bilancio dell'amministrazione, altri capitoli disponibili individuati secondo buona amministrazione, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.
  • Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dirigente o funzionario pubblico ed è connesso ai compiti istituzionali, non spetta un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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