Sentenza n. 836/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della Sentenza n. 356/2024 (R.G. 13047/2023) del Tribunale di Palermo , sezione Lavoro, pubblicata il 29.01.2024 , e notificata il 04.01.2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che riconosceva a ciascun docente il beneficio annuo di euro 500,00 mediante Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto a ciascuna il diritto al beneficio economico di euro 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024 e il Ministero era stato condannato a erogare tale importo mediante buoni elettronici di spesa. La mancata esecuzione del titolo, nonostante la sua notificazione e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ha determinato la proposizione dell'azione di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, provvedendo al pagamento delle somme spettanti entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con ulteriori sessanta giorni per provvedere su istanza di parte. Il giudice ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico secondo la procedura indicata; il ritardo nell'esecuzione del titolo e della sentenza può comportare responsabilità amministrativa. È stata inoltre applicata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento, o fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. L'amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. quale base del giudizio di ottemperanza e dell'applicazione della penalità di mora.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, su richiesta, una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità può essere determinata, nel caso concreto, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
L'inutile decorso del termine decorrente dalla notificazione del titolo costituisce, insieme al passaggio in giudicato, presupposto per l'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, quando è nominato un dirigente dell'amministrazione resistente, è applicabile per analogia anche all'ottemperanza di condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la formulazione dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Concorre a fondare la condanna alle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale base della condanna alle spese a carico dell'amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza di una condanna pecuniaria divenuta definitiva, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione debitrice il pagamento integrale delle somme entro un termine determinato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta anche per l'esecuzione di condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001; quando il commissario è individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente, l'incarico rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un compenso autonomo.
- Il munus di commissario ad acta o di altro ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Nell'ottemperanza, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- Il commissario ad acta deve depositare atti e documenti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l'apposita modulistica per gli ausiliari del giudice e il fascicolo telematico del processo.
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