Cassazione Penale, Ordinanza n. 28240/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato per un fatto di rapina. Il ricorso articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva rispetto ai criteri legali; 2) omessa applicazione dell'attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., sostenendosi che il bene sottratto fosse di modestissimo valore; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e, comunque, non specifici perché in larga parte riproduttivi di censure già dedotte in appello e già esaminate e disattese dal giudice di merito. Ha inoltre osservato che la motivazione sulla pena era congrua ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., che l'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. non era configurabile in un caso di rapina perché occorre valutare anche gli effetti lesivi della violenza o minaccia sulla persona offesa, e che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da adeguata motivazione, fondata su gravità del fatto, intensità del dolo, danno patrimoniale e fisico, precedenti penali e mancanza di condotte riparatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che le censure fossero non specifiche e manifestamente infondate, e che la sentenza di appello fosse adeguatamente motivata sia in punto di trattamento sanzionatorio sia in ordine al diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità e delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
richiamato come parametro per la dosimetria della pena e per la sufficienza dell'argomentazione del giudice sul trattamento sanzionatorio
art. 133 c.p.
richiamato come criterio di valutazione degli elementi rilevanti per la determinazione della pena e per il giudizio sulle attenuanti generiche
art. 62, comma primo, n. 4, c.p.
l'attenuante della speciale tenuità del danno richiede un pregiudizio lievissimo; nel delitto di rapina va valutata anche la lesione alla persona offesa, non solo il valore del bene sottratto
Massime di principio
- Ai fini della speciale tenuità del danno ex art. 62, comma primo, n. 4, c.p., il giudizio non può limitarsi al valore economico del bene sottratto, ma deve considerare complessivamente il pregiudizio arrecato, inclusi gli ulteriori effetti dannosi subiti dalla persona offesa.
- Nel delitto di rapina, la natura plurioffensiva del reato impone di valutare anche la violenza o minaccia esercitata sulla vittima: l'attenuante della speciale tenuità del danno è riconoscibile solo se il pregiudizio complessivo sia di speciale tenuità.
- La capacità economica della persona offesa di sopportare il danno non è elemento rilevante ai fini del riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice richiama in modo congruo gli elementi di cui agli artt. 132 e 133 c.p. ritenuti decisivi, come gravità del fatto, entità del danno, intensità del dolo e capacità criminale.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se la motivazione di merito è non contraddittoria e dà conto degli elementi ex art. 133 c.p. ritenuti preponderanti.
- In sede di legittimità sono inammissibili censure che si limitino a riprodurre questioni già devolute e disattese in appello, senza una critica specifica e argomentata della decisione impugnata.
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