Cassazione Civile, Sentenza n. 19985/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Catania che, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Nicotra, aveva ordinato l'arretramento di opere (gradinata, aiuole, terrapieni e muri di contenimento) fino a 10 metri dal prospetto di un fabbricato e aveva riconosciuto a Nicotra un risarcimento pari a € 100,00 annui dal 1994 fino al ripristino dello stato dei luoghi. In Cassazione i ricorrenti deducevano due motivi principali: (1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per non avere la Corte territoriale accolto l'eccezione di giudicato formatosi nel precedente giudizio promosso dal marito di Nicotra (Borgesi Antonino) contro gli stessi ricorrenti; (2) violazione dell'art. 39 c.p.c. per non avere la Corte dichiarato la litispendenza e l'improcedibilità del secondo giudizio in presenza della pendenza del primo nella Cassazione all'epoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile il gravame per difetto di autosufficienza: i ricorrenti non hanno riprodotto il giudicato contestato e si sono limitati a una sintetica esposizione; inoltre la sentenza impugnata motivava il rigetto dell'eccezione di giudicato con due ragioni autonome e sufficienti (assenza di partecipazione di Nicotra al primo giudizio e modificazione sopravvenuta dello stato dei luoghi), una delle quali non è stata censurata rendendo quindi inammissibile la censura sulle altre. Nel merito la Corte ha anche confermato che il diritto del comproprietario è autonomo e non vincolato dal giudicato formatosi nei confronti dell'altro comproprietario. Sul secondo motivo la censura è stata dichiarata inammissibile per novità: la questione della litispendenza non era trattata nella sentenza impugnata né era stata adeguatamente dedotta e documentata in appello. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio di legittimità e al pagamento degli onorari e delle spese del controricorrente; la Corte ha inoltre rilevato i presupposti per l'eventuale applicazione dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 2909 cod. civ.
Norma richiamata per discutere l'efficacia del giudicato: il ricorso sosteneva che il giudicato formatosi tra il marito di Nicotra e i ricorrenti dovesse vincolare anche Nicotra; la Corte ha ritenuto invece che, non essendo Nicotra parte del primo giudizio e trattandosi di diritti di comproprietà autonomi, il giudicato non la vincolava.
art. 324 c.p.c.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla efficacia del giudicato e alla necessità di litisconsorzio: la Corte ha osservato che l'azione era diretta a tutela della comproprietà e che la mancata partecipazione di Nicotra al primo giudizio escludeva la formazione di un giudicato vincolante nei suoi confronti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Fondamento processuale dei motivi di cassazione (violazione di legge): la Corte ha valutato l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure mosse sotto questo profilo, rilevando difetti di autosufficienza e mancanza di interesse.
art. 39 c.p.c.
Richiamato per sostenere la litispendenza: la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché la questione non era stata trattata in modo tale da consentirne la verifica in Cassazione e non era stata adeguatamente dedotta e documentata nel merito.
art. 96 c.p.c.
Citato nel contesto della domanda riconvenzionale dei convenuti in primo grado (risarcimento danno): la sentenza di primo grado aveva respinto le domande reciproche; la Corte di Cassazione non ha riaperto tale valutazione di merito.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002
Norma richiamata per la possibilità di imporre un ulteriore contributo unificato ai ricorrenti in caso di rigetto: la Corte ha rilevato i presupposti processuali per l'applicazione di tale contributo.
Massime di principio
- Il giudicato formato nei confronti di un comproprietario non vincola automaticamente gli altri comproprietari che non sono stati parte del primo giudizio: il diritto di ciascun comproprietario è autonomo.
- In Cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: se si invoca un precedente giudicato occorre riprodurne il contenuto e gli atti necessari per consentire il controllo "ex actis".
- Se la sentenza di merito si fonda su più ragioni autonome, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile la censura sulle altre (difetto di interesse).
- L'eccezione di litispendenza deve essere tempestivamente sollevata e documentata nel giudizio di merito; non può essere invocata per la prima volta in sede di legittimità senza indicazione degli atti in cui è stata proposta.
- Chi propone ricorso la cui doglianza risulti infondata o inammissibile può essere condannato alle spese e ad eventuali contributi aggiuntivi (art.13 DPR 115/2002).
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