Cassazione Penale, Sentenza n. 21982/2026 del 15/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Lecce - Sez. dist. di Taranto. Mancini e Pignatelli contestavano la conferma della condanna e la mancata applicazione della pena nei minimi edittali; inoltre avevano concordato in appello la pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Dellinoci impugnava la condanna per disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), denunciando insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla prova del deterioramento/compromissione dell'ambiente, alla mancata dimostrazione della presenza di scogliere nel luogo di pesca e alla mancanza dell'elemento soggettivo (dolo/consapevolezza), nonché l'omesso esame di documentazione difensiva e l'erronea interpretazione delle intercettazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Mancini e Pignatelli l'inammissibilità deriva dal fatto che in appello era stato raggiunto un concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., che esclude il ricorso per cassazione (art. 610, comma 5-bis c.p.p., come modificato dalla legge n. 103/2017). Quanto a Dellinoci, la Corte ha richiamato la valutazione di merito (perizia tecnica e intercettazioni) che aveva dimostrato il disastro ambientale e ha osservato che le questioni sollevate attengono alla valutazione di fatto (interpretazione delle intercettazioni, apprezzamento della prova) non sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità o travisamento della prova, non dedotto nel ricorso. Per l'inammissibilità è stata inoltre disposta la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende (equo importo fissato in Euro 3.000), ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e delle facoltà introdotte dalla legge n. 103/2017.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Regola il concordato in appello: l'imputato può proporre e concordare una pena con la Corte territoriale; la scelta del concordato comporta la rinuncia a motivi di appello diversi da quelli sulla pena, rendendo improponibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che accoglie il concordato, salvo vizi di illegalità della pena
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
introdotto dall'art. 1, comma 62, legge n. 103/2017
Stabilisce che, in presenza del concordato ai sensi dell'art. 599-bis, non è consentito il ricorso per cassazione contro la sentenza che lo accoglie
art. 452-quater c.p.
Norma penale che punisce il disastro ambientale; il fatto contestato è l'estrazione e commercializzazione di specie protetta con demolizione di scogliere e cagionamento di grave danno alla biodiversità e alterazione grave e irreversibile dell'ecosistema
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, incluse le spese e la possibile sanzione a favore della Cassa delle ammende; applicata per imputare ai ricorrenti l'onere delle spese e il pagamento di una somma per l'inammissibilità dovuta a colpa
art. 1, comma 64, legge n. 103/2017
Attribuisce al giudice la facoltà di aumentare la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. oltre il massimo edittale in caso di ricorso inammissibile, tenuto conto delle ragioni dell'inammissibilità
Corte costituzionale, sent. 7-13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in tema di responsabilità per inammissibilità attribuibile a colpa dei ricorrenti; supporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili imputabili ai ricorrenti
Giurisprudenza di legittimità (principio sulle intercettazioni: Sez. U, n. 22471/2015, Sebbar e altri)
Principio di diritto secondo cui l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione si può contestare tale interpretazione solo in presenza di travisamento della prova o manifesta illogicità/irragionevolezza della motivazione
Massime di principio
- Se in appello l'imputato conclude un concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione contro la sentenza che lo accoglie è generalmente inammissibile; l'unica eccezione rilevante è la presenza di una pena illegale.
- Le valutazioni su intercettazioni e contenuto probatorio costituiscono valutazioni di fatto del giudice di merito e sono difficilmente rivedibili in Cassazione, salvo travisamento della prova o motivazione manifestamente illogica.
- Per i reati ambientali (es. art. 452-quater c.p.) le perizie tecniche che attestano il danno all'ecosistema e alla biodiversità sono determinanti: il difensore deve contestarne specificamente i rilievi tecnici per incidere sul giudizio di merito.
- L'assenza di deduzioni specifiche sul travisamento delle intercettazioni o di critiche puntuali alla perizia tecnica riduce le possibilità di successo in sede di legittimità; occorre indicare elementi concreti di falsità o errore decisivo.
- La declaratoria di inammissibilità per colpa del ricorrente può comportare l'obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione alla Cassa delle ammende; è quindi importante valutare preventivamente la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
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