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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18510/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una società che agiva quale cessionaria del credito vantato da un danneggiato in relazione a un sinistro avvenuto il 30 aprile 2013. In primo grado la domanda era stata rigettata per difetto di legittimazione attiva; in appello il giudice di secondo grado ha invece riconosciuto la legittimazione della cessionaria ma ha respinto la pretesa risarcitoria nel merito. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omessa e/o erronea valutazione di un atto processuale ex art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse ricostruito i fatti in modo approssimativo e incompatibile con le risultanze di primo grado e della consulenza tecnica d'ufficio; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Quanto al vaglio preliminare di ammissibilità, la Corte ha rilevato che la copia autentica della sentenza impugnata non recava la data di pubblicazione, ma solo quella di decisione, mentre era stato prodotto il messaggio PEC di comunicazione della cancelleria dell'avvenuto deposito. La Corte ha chiarito che, ai fini del termine lungo per impugnare ex art. 327 c.p.c., rileva la data di pubblicazione/deposito della sentenza e non la comunicazione via PEC; poiché il ricorso era stato notificato oltre il termine calcolato sulla base della data di deliberazione indicata in sentenza, esso è stato ritenuto tardivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività. Ha ritenuto che, mancando sulla copia autentica la data di pubblicazione, il termine per proporre impugnazione dovesse essere calcolato sulla base della data di deliberazione riportata in sentenza; in tale prospettiva la notifica del ricorso del 7 aprile 2022 risultava comunque tardiva rispetto al termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. Non è stata disposta condanna alle spese per l'indefensio degli intimati ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorrente lo invocava per denunciare un preteso vizio di valutazione dell'atto processuale e dei fatti di causa.

  • art. 91 c.p.c.

    È stato richiamato dal ricorrente come norma sulla regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    È stato richiamato dal ricorrente come norma sulla compensazione delle spese di lite.

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza; la comunicazione PEC della cancelleria non sostituisce la pubblicazione né ne segna il dies a quo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per commisurare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma inserita a modifica del regime del contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, il termine lungo decorre dalla pubblicazione della sentenza e non dalla comunicazione di cancelleria via PEC.
  • Se la copia autentica della sentenza impugnata non reca la data di pubblicazione, il ricorso è tardivo quando, anche assumendo come dies a quo la data di deliberazione risultante dall'atto, risulti comunque superato il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
  • La mancata costituzione degli intimati non comporta automaticamente una pronuncia sulle spese, potendo la Corte non disporre condanna in presenza di indefensio.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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